Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12033 del 04/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 12033 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Piras Sisinnio, nato a Villacidro il 03/02/1960

avverso l’ordinanza del 02/01/2014 del Tribunale di Cagliari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Cagliari, adito ai sensi
dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 17/12/2013 con il
quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto
l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere – solo in seguito
sostituita con quella degli arresti domiciliari – nei confronti di Sisinnio Piras in
relazione al reato continuato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 314 cod. pen., per

Data Udienza: 04/03/2014

avere, in Cagliari, quale consigliere aderente al gruppo consiliare del Popolo della
Libertà, in concorso con Mario Diana, presidente di tale gruppo, indebitamente
percepito, appropriandosene, le somme di denaro erogate dal Consiglio regionale
della Sardegna in favore di quel gruppo consiliare, in particolare della somma di
28.000 euro, formalmente erogata in favore della società di gestione di una
palestra, amministrata da Marisa Orrù, moglie del Piras) per l’organizzazione di
una serie di convegni in realtà mai tenuti; della somma di 7.307 euro erogata in
favore di un ristorante per l’organizzazione di convegni e conferenze conviviali

l’affitto di una sala per un convegno, anch’esso mai tenuto, essendosi svolta una
normale cena; della somma di 1.358 euro per l’acquisto di una ipad, di una
scheda telefonica e di una stampante, oggetti mai rinvenuti; ed ancora, della
somma di 3.360 euro, solo formalmente versata in favore di tale Antonella
Licheri per prestazioni professionali per il gruppo, la quale aveva ricevuto,
invece, solo 800 euro a fronte di un assegno emesso per l’importo di 4.160 euro.
Rilevava il Tribunale come le emergenze procedimentali acquisite avessero
dimostrato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, e
come vi fossero tanto il rischio di inquinamento delle prove, quanto il pericolo di
recidiva, a fronte dei quali, persistendo lo status di consigliere regionale del
prevenuto, l’unica misura idonea appariva quella della custodia in carcere.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Piras, con atto sottoscritto
dal suo difensore avv. Guido Manca Bitti, il quale ha dedotto i seguenti quattro
motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 292, comma 2, lett. c), e 274
lett. a), cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame confermato il
provvedimento applicativo della misura cautelare in ragione della riconosciuta
sussistenza del pericolo per l’acquisizione e la genuinità della prova, valorizzando
solo aspetti fattuali che rappresentano modalità di commissione del reato, senza
indicare dati capace di attualizzare e rendere concreto quel pericolo.
2.2. Violazione di legge, in relazione all’art. 199 cod. proc. pen., e vizio di
motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il
Tribunale di Cagliari utilizzato, ai fini dell’affermazione della esistenza del
pericolo di inquinamento probatorio, le dichiarazioni rese da Marisa Orrù che, in
quanto coniuge dell’indagato, sono del tutto inutilizzabili.
2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 292, comma 2, lett. c), e 274
lett. c), cod. proc. pen., per avere il Giudice del merito confermato il
provvedimento applicativo della misura cautelare in ragione della riconosciuta
sussistenza del pericolo di recidiva, trascurando che il reato per il quale si
2

c-,

mai svoltisi; della somma di 934 euro erogata in favore di un altro ristorante per

procede risulta commesso da un incensurato oltre un anno fa, senza indicare dati
capace di attualizzare e rendere concreto quel pericolo.
2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., per
non avere il Collegio del riesame spiegato per quale ragione i riconosciuti bisogni
di cautela non potessero essere garantiti con l’applicazione di una misura meno
rigoroso di quella della custodia in carcere, considerato che molti elementi di
prova sono stati già acquisiti dagli inquirenti, che il coindagato Diana non è più il
presidente del gruppo politico consiliare di riferimento, che non è stata affatto

lasso temporale dai fatti e che, il 16/02/2014, si sono svolte le elezioni per il
nuovo Consiglio regionale alle quali il Piras non ha partecipato in quanto non
candidato.

3. il ricorso è inammissibile, avendo il Piras rinunciato all’impugnazione con
nota del 28/02/2014.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento in favore dell’erario
delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della cassa
delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell’importo indicato nel
dispositivo che segue.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna IO ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 04/03/2014

dimostrata l’esistenza di una “struttura di potere”, che è trascorso un congruo

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