Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12031 del 04/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 12031 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Diana Mario, nato a Simala il 09/05/1947

avverso l’ordinanza del 16/11/2013 del Tribunale di Cagliari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Cagliari, adito ai sensi
dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 04/11/2013 con il
quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto
l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di
Mario Diana in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 314 cod. pen.
(capo A), 81 cpv., 479 e 61 n. 2 cod. pen. (capo B).

Data Udienza: 04/03/2014

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Diana, con atto sottoscritto
dal suo difensore avv. Mariano Delogu, il quale, con tre distinti motivi, ha
dedotto la violazione degli artt. 274, 292 e 275 cod. proc. pen., mettendo in
discussione la correttezza della motivazione del provvedimento impugnato con
riferimento sia alla sussistenza delle riconosciute esigenze di cautela, che ai
criteri di scelta della misura applicata in relazione ai principio di proporzione e

3. il ricorso è inammissibile, avendo il ricorrente rinunciato all’impugnazione
con dichiarazione del 07/02/2014.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del prevenuto al pagamento in favore dell’erario
delle spese del presente procedimento ed a quello di una somma in favore della
cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 04/03/2014

adeguatezza.

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