Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1203 del 16/05/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 1203 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) ALLA PERPARIM N. IL 12/12/1981
avverso l’ordinanza n. 397/2010 GIP TRIBUNALE di RAVENNA, del
24/01/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
lette/ma/4c. le conclusioni del PG Dott. etAk, tue_
t6c1A
ciL:\

h,Arle

t/1,42,14:\ Lam ,..44., –

Uditi difensor Avv.;

1,1 tsvvo

/7)

Data Udienza: 16/05/2012

RILEVATO IN FATTO
Il detenuto ALLA PERPARIM ha chiesto al GIP del Tribunale di Ravenna, in veste di giudice
dell’esecuzione, che fosse riconosciuto l’istituto della continuazione tra I reati compresi in due
gruppi distinti:
il primo comprendente i seguenti delitti in materia di sostanze stupefacenti (già giudicati con
sentenze passate in giudicato):
-1) art. 73 DPR 309/90 commesso in Ravenna il 9.6.2004

-3) art. 73 DPR 309/90 commesso in Ravenna il 28.7.2005;
Il secondo gruppo comprendente reati di lesioni personali, violenza privata, violazione di
domicilio e altro (già giudicati con sentenze passate in giudicato), commessi in Ravenna nelle
seguenti date:
-A) il 31.5.2007 condanna ad anni 5 di reclus. con sentenza irrevocabile dal 3.7.2009
-B) il 7.1.2007 condanna a un anno di reclus. con sentenza irrevocabile dall’1.10.2008
-C) fino al maggio 2007 condanna ad un anno e mesi 6 di reclus. con sentenza irrevocabile dal
13.4.2010.

Il GIP del Tribunale di Ravenna, in veste di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza per i
seguenti motivi.
Quanto al primo gruppo, concernente reati in materia di sostanze stupefacenti, premetteva che
era stata già riconosciuta dal giudice della cognizione la continuazione tra i delitti di cui ai punti
1 e 2 e riteneva che non potesse riconoscersi la continuazione anche con il reato di cui al punto
3 in quanto, tenuto anche conto della gravità del fatto (condanna in abbreviato ad anni 4 e
mesi 2 di reclusione), il reato non appariva commesso per soddisfare il fabbisogno personale di
droga dell’istante; inoltre non emergevano elementi da cui desumere una unitaria
programmazione con gli altri reati.
Con riguardo al secondo gruppo di delitti contro la persona, non riteneva che dagli atti
emergessero elementi per desumere l’unicità del disegno criminoso, essendo stati commessi i
fatti a distanza di parecchi mesi gli uni dagli altri e risultando diversi i contesti e le persone in
danno dei quali i delitti in questione erano stati realizzati.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone
l’annullamento per erronea applicazione della legge penale nonché per carenza e manifesta
illogicità della motivazione.
Per quanto riguarda i reati riguardanti gli stupefacenti, il giudice dell’esecuzione non aveva
tenuto conto dello stato di tossicodipendenza dell’istante, comprovato dal documento del
Ser.T.; delle modalità della condotta indicative di una programmazione unitaria dei reati; della
commissione dei fatti in un arco di tempo ristretto a soli due anni.

1

-2) art. 73 DPR 309/90 commesso in Ravenna il 26.7.2004

Con riguardo ai reati di cui al secondo gruppo, una anticipata ed unitaria ideazione di più
violazioni della legge penale doveva essere desunta dal fatto che si trattava di ripetute
violazioni nei confronti della stessa persona (ex convivente) o di coloro che alla stessa erano
prossimi; della medesima tipologia dei delitti; della estrinsecazione in un lasso di tempo
ristretto; dal fatto che l’istante aveva agito sempre animato dallo stesso movente.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra due gruppi di reati: in un
primo gruppo ha inserito condanne riguardanti traffici di sostanze stupefacenti.
Il giudice dell’esecuzione, dopo aver osservato che tra i fatti commessi nell’anno 2004 già era
stata riconosciuta la continuazione dal giudice della cognizione, ha ritenuto che il reato
commesso il 28.7.2005 non avesse alcun collegamento con i reati in materia di stupefacenti
commessi nel 2004; ha anche osservato che quest’ultimo delitto non risultava commesso per
soddisfare un bisogno personale dei droga, e quindi non corrisponde al vero che il giudice
dell’esecuzione non abbia considerato – come sostiene il ricorrente – lo stato di
tossicodipendenza di Alla Perparim; ha, infatti, escluso che il fatto commesso nel 2005 sia
connesso con lo stato di tossicodipendenza del ricorrente, e in proposito nei motivi di ricorso
nulla è stato obiettato.
Per quanto riguarda il secondo gruppo di reati, il ricorrente non ha contestato, con specifici
riferimenti agli atti (che potevano essere quantomeno indicati, se non allegati al ricorso),
quanto affermato nell’ordinanza impugnata, vale a dire che non emerge alcun originario
disegno criminoso, anche perché i fatti sono stati commessi in contesti diversi e in danno di
persone diverse.
Nel ricorso si sostiene, invece, che tutti i reati sarebbero stati commessi in danno della ex
convivente e di persone a lei prossime, ma la circostanza – in astratto rilevante ai fini della
continuazione – è rimasta una mera asserzione, priva di un qualsiasi riscontro.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 1f maggio 2012
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il ricorso è infondato.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA