Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12028 del 25/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 12028 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

Data Udienza: 25/02/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IMMOBITALIA SRL
avverso l’ordinanza n. 120/2013 TRIB. LIBERTA’ di TARANTO, del
30/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
latte/sentite le conclusioni del PG Dott. Re

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1. L’avvocato Domenico Terlizzi quale difensore fiduciario della Immobitalia srl ,
società terza interessata dal sequestro conservativo disposto dal Tribunale di
Taranto nel corso del giudizio penale promosso ai danni, tra gli altri, di Portone
Francesco , propone ricorso per Cassazione avverso la ordinanza ex art 324 cpp
resa dal Tribunale del riesame di Taranto con la quale è stato confermato il vincolo
disposto sui beni ivi meglio precisati , di proprietà della società ricorrente , ritenuti
nella disponibilità , uti dominus , dell’imputato Portone.

2462 e 2901 cc .In particolare , anche a voler ritenere che con il sequestro ex art
316 cp possano essere sequestrati anche beni di terzi ritenuti tuttavia nella
disponibilità sostanziale dell’imputato , nel caso il provvedimento sarebbe
comunque errato perchè il giudizio legato alla ritenuta disponibilità è caduto non
sui beni in oggetto bensì sulle quote della società ricorrente, originariamente in
testa all’imputato ed alla moglie e da questi poi dismessi con atti ritenuti fittizi
dallo stesso Tribunale. Ciò dunque prescindendo da ogni necessaria considerazione
sull’autonomia patrimoniale dell’ente ricorrente ed ai rapporti tra il patrimonio
dell’imputato ( che costituisce la garanzia generale all’adempimento delle
obbligazioni dallo stesso assunte , nessuna esclusa , comprese quelle da reato ) ,
la titolarità delle quote e la titolarità dei beni sottoposti a vincolo .
I beni sequestrati , formalmente intestati alla detta società, mai avrebbero potuto
essere aggrediti , dovendosi escludere la natura fittizia e la stessa possibilità di
agire in revocatoria rispetto ad utilità sempre ed esclusivamente acquistate dalla
società da potere di terzi diversi dall’imputato.
3. Il ricorso è fondato.
4.

In linea di principio , secondo quanto ribadito anche nel provvedimento

impugnato seguendo al fine la giurisprudenza di questa Corte, la finalità dell’art.
316 c.p.p., consiste nell’immobilizzare il patrimonio del soggetto obbligato e
attuare, così, la piena e concreta tutela del danneggiato dal reato per il
soddisfacimento del suo credito risarcitorio, quale momento strumentale destinato
a rendere fruttuose eventuali iniziative destinate a colpire atti dispositivi o
intestazioni fittizie comunque ricomprese nelle ipotesi di cui agli articoli da 192 a
194 del codice penale. E’ evidente, invero, che se nel caso di specie si ritenesse
non consentito il sequestro conservativo, l’eventuale esito positivo di tali iniziative
potrebbe essere del tutto inutile a fronte di un bene – che solo formalmente non è
dell’imputato – che non possa essere sottoposto a nessun vincolo.

2. Lamenta al fine violazione di legge avuto riguardo agli artt 316 , 317, 318 cpp ,

Viene dunque in coerenza sostenuto in tema di sequestro conservativo, che nel
concetto di beni mobili ed immobili dell’imputato contenuto nell’art. 316 c.p.p.,
non rileva la loro formale intestazione, essendo piuttosto sufficiente che l’imputato
ne abbia la disponibilità “uti dominus”, indipendentemente dalla titolarità
apparente del diritto in capo a terzi (Sez. 6, Sentenza n. 21940 del 02/04/2003,
rv.226043; sez. 2 n.44660 del 5.10.10, rv 248942; sezione V sentenza 27227/13
) laddove il concetto di disponibilità sostanziale sembra coerentemente riempito

ricomprese nei citati artt 192 e ss cod. pen.
5. Pur muovendo da tale corretto principio in diritto , il Tribunale tuttavia ha fatto
malgoverno della superiore regola interpretativa.
Il giudizio di disponibilità sostanziale dei beni oggetto di sequestro infatti non è
stato operato guardando ai beni fatti oggetto di sequestro bensì alle quote della
società odierna ricorrente , intestataria dei beni in esame . Viene sviluppato infatti
un percorso argomentativo in forza al quale si perviene alla conclusione della
fittizietà di più atti dispositivi tutti relativi a siffatte partecipazioni societarie ,
originariamente in testa al Portone e alla di lui moglie ; atti resi in favore prima di
un trust costituito in Svizzera e poi da quest’ultimo in favore di altra società
svizzera.
Tale argomentare imponeva quale imprescindibile sviluppo logico l’aggressione , a
mezzo del sequestro ex art 316 cp , delle utilità giuridiche oggetto di tali fittizie
disposizioni volte a frodare le aspettative del creditore ex delicto , id est le quote
della società riferibili al Portone . Per contro , la misura reale è stata autorizzata
avuto riguardo al patrimonio facente capo alla società di riferimento relativamente
alle dette partecipazioni quando , come detto , la relativa disamina resa a monte è
tuttavia esclusivamente riferita , lo si ribadisce , alle quote della società
proprietaria dei beni sequestrati e non ai beni immobili fatti poi oggetto di
sequestro.
6. Trattasi , all’evidenza, di utilità diverse.
Una cosa è ritenere che le quote della società ricorrente non siano mai uscite dal
patrimonio del Portone in ragione della natura simulata dei relativi atti dispositivi ;
altra cosa è , in ragione di tanto, estendere pedissequamente e del tutto
apoditticamente il sequestro al patrimonio sociale della società cui si riferiscono le
dette partecipazioni sociali, operando un salto logico assoluto in spregio al
principio di autonomia patrimoniale del relativo ente sociale di riferimento e senza

dai petita giudizialmente esercitabili in risposta alle situazioni in danno ai creditori

alcun approfondimento sul dominio di fatto esercitato dall’imputato su tale
soggetto collettivo ( non va tralasciato al fine che , per quanto emerge dalla
motivazione del provvedimento impugnato , parte delle quote di tale società prima
degli atti ritenuti fittizi era peraltro pacificamente ascritto alla moglie del Portone ,
senza che la stessa risulti attinta dall’azione cautelare in parte qua e senza che sia
stata spesa neppure una parola sulla immediata riferibilità anche di tali quote al
Portone ).

motivazione sottesa alla decisione impugnata in modo talmente radicale da
invalidare integralmente il provvedimento impugnato. Si impone dunque
l’annullamento con rinvio della decisione impugnata al fine di colmare le
riscontrate carenze argometative alla luce di principi in diritto segnatati in
precedenza.
PQM
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Taranto.
Così deciso il 25 febbraio 2014
IL Consigliere relatore

il PrEfside

7. Siffatte carenze argomentative inficiano la portata complessiva della

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