Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12027 del 25/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 12027 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COLLURA VITALE SALVATORE N. IL 09/05/1952
avverso l’ordinanza n. 919/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
19/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 121 e itz srAt La.
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Data Udienza: 25/02/2014

1. Con sentenza emessa il 14 maggio 2013 dalla sezione seconda di questa Corte è
stata annullata l’ ordinanza resa in data 13/11/2012 dal Tribunale per il riesame di
Palermo che , quale giudice dell’appello ex art 310 cp , ha rigettato il ricorso
all’uopo proposto dal P.M. avverso l’ordinanza del Gip di Palermo, emessa in data
19/10/2012; ordinanza , questa ultima , in forza della quale era stata dichiarata
inammissibile la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in

giudizio abbreviato, alla pena di anni dieci di reclusione per il reato di cui all’art.
416 bis c.p.
2. Il Tribunale aveva motivato la reiezione dell’appello in ragione della pendenza del
ricorso in Cassazione avverso una precedente ordinanza con cui era stata applicata
altra O.C.C. sempre al Collura per il medesimo fatto , fatto questo preclusivo di
una nuova misura in assenza di motivi nuovi , non rintracciabili nella sentenza di
condanna emessa ai danni del Collura.
3. Secondo quanto ritenuto per contro da questa Corte con la sentenza di
annullamento con rinvio sopra citata l’emissione di una sentenza di condanna in
primo grado rappresenta una sostanziale modificazione della situazione
processuale, introducendo una fase nuova di giudizio nella quale non opera più la
preclusione del giudicato cautelare formatosi nella fase precedente. La pronuncia di
una sentenza di condanna costituisce di per sè fatto nuovo che legittima l’emissione
di una misura cautelare personale non preclusa da un giudicato cautelare formatosi
prima di tale atto e costituisce inoltre, quando sia relativo ad uno dei reati di cui
all’art. 275 c.p.p., comma 3 elemento idoneo a fondare la presunzione di
pericolosità che impone la misura della custodia cautelare in carcere.
4. In sede di rinvio il Tribunale, conformandosi al principio di diritto espresso da
questa Corte ha fatto riferimento, quanto al fumus, al dato cristallizzato dalla
sentenza di condanna , segnalando poi la sussistenza , in ragione del reato
contestato alla duplice presunzione di cui all’art 275 comma III cpp e per l’effetto
applicando al Collura la misura coercitiva maggiormente afflittiva.
5. Avverso tale ultima decisione propone ricorso per cassazione il Collura Vitale
lamentando violazione di legge e difetto assoluto di motivazione con riferimento alla
valutazione della gravità indiziaria .
Il Tribunale, secondo il ricorrente , non ha compiuto alcuna valutazione sul punto
rinviando acriticamente alla sentenza di condanna emessa in primo grado dal GCLP

carcere nei confronti di Collura Vitale Salvatore, condannato in pari data all’esito di

quando invece avrebbe dovuto confrontarsi con la decisione in questione
formulando all’uopo una autonoma valutazione dando luogo in tal modo alla
violazione dell’art 5 CEDU per la mancanza di motivazioni a sostegno del
provvedimento limitativo della libertà.
6. Il ricorso è manifestamente infondato.
7. Intervenuta la decisione di condanna in ordine al fatto oggetto dell’originaria
imputazione provvisoria e cautelare, ogni considerazione inerente le misure

gravità indiziaria, definitivamente superata dal giudizio di responsabilità che per
forza di cose la sovrasta e ben più marcatamente si rivela utile a sostenere la
decisione limitativa della liberta personale sul punto.
Né , peraltro,

risultano evidenziati in sede di rinvio ! né tantomeno segnalati nel

ricorso che occupa t elementi

nuovi rispetto alla situazione cristallizzata nella

sentenza , utili ad un giudizio diverso sul piano della responsabiltà . Per quanto
costantemente affermato da questa Corte , infatti , una volta intervenuta la
sentenza di condanna, anche non definitiva, la possibilità di valutare in sede
cautelare i gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’imputato è limitata soltanto
alla prospettazione di nuovi e diversi elementi probatori, restando esclusa la
rivalutabilità del profilo meramente indiziario del quadro di risultanze che è stato
già apprezzato, con il rigore e l’estensione dell’assunzione delle prove, nella sede
del dibattimento ed ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’imputato cfr da
ultimo . Sez. F, Sentenza n. 41667 del 14/08/2013 ; ancora . Sez. 1, Sentenza n.
38036 del

13/07/2004;

Sez.

6,

Sentenza n.

41104 del

19/06/2008

Cc. (dep. 04/11/2008 ) Rv. 241483.
8. Ne viene la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio nonché di una somma in favore della cassa delle Ammende
liquidata in via equitativa come in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese del
giudizio e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art 28 REG. ES . C.p.p.
Così deciso il 25 febbraio 2014
IL Consigliere relatore

cautelari da applicare ai danni dell’imputato prescinde dall’approfondimento della

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