Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12026 del 25/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 12026 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AIMO IRIS N. IL 19/07/1942 parte offesa nel procedimento
c/
DE LEO MASSIMILIANO N. IL 31/07/1972
avverso il decreto n. 2100/2012 GIP TRIBUNALE di TRIESTE, del
14/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/tmettite le conclusioni del PG Dott.”Co ka..zr r*
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Udit i di nsor Avv.;

Data Udienza: 25/02/2014

1. Con il decreto sopra indicato, emesso de plano in esito alla richiesta in tal senso
formulata dalla Procura competente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Trieste ha disposto l’archiviazione del procedimento instaurato a carico di De Leo
Massimiliano, indagato in relazione ai reati di cui agli artt 368 e 476 cp.
2. Avverso tale decreto ha presentato ricorso la persona offesa, IRIS Aimo, per il
tramite del suo difensore appositamente munito di procura speciale, lamentando la

prevista e dunque senza valutarne quantomeno l’ammissibilità , unico presupposto in
assenza del quale il giudice avrebbe potuto prescindere dalla fissazione della udienza
per

decidere

sull’archiviazione

nel

contraddittorio

delle

parti.

3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale in sede, ritenuta la non
tempestività del ricorso , ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dello stesso
CONSIDERATO IN DIRITTO
4.

Il ricorso è inammissibile perché lo stesso risulta proposto tardivamente.

5.

Ritiene il Collegio – in adesione all’orientamento da tempo espresso anche da questa
stessa sezione della Corte ( cfr da ultimo Sez. 6, Sentenza n. 25019 del 23/05/2013
Cc. (dep. 06/06/2013 ) Rv. 255475 ed ancora

Sez.

6, Sentenza n.

47982 del

27/11/2012 Cc. (dep. 12/12/2012 ) Rv. 254103 ) che il diritto della persona offesa a
ricorrere avverso il decreto di archiviazione emesso de plano non può essere
esercitato senza limiti di tempo, essendo principio generale quello per cui, a parte i
rimedi straordinari previsti dal nostro ordinamento, le decisioni giurisdizionali, pur se
emesse nell’ambito di procedure in cui si siano verificate nullità assolute, divengono
irrevocabili ove non sia stata presentata dall’interessato tempestiva impugnazione.
Nella presente fattispecie, ai fini della individuazione del dies a quo per proporre
ricorso, non valgono certamente le previsioni di cui all’art. 585 c.p.p., comma 2, che
implicano formalità idonee a produrre la conoscenza legale dei provvedimenti non
applicabili al caso del decreto di archiviazione, che è invece un provvedimento che non
va comunicato ne’ all’indagato nè ad altri soggetti. In mancanza di previsioni di
conoscenza legale, ai fini della decorrenza del termine per impugnare vale tuttavia il
momento in cui il soggetto cui spetta il diritto di impugnare acquisisce la conoscenza
effettiva del provvedimento, come del resto indicato dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 353 del 1991 che attribuisce a tale regola una portata generale (in
questi termini, qui pedissequamente riportati, la sentenza, sezione 6, n. 1572 del
29/03/2000 Rv. 220536; ed ancora, Sez. 4, Sentenza n. 13708/2003 Rv. 224388;

nullità del provvedimento impugnato reso senza considerare l’opposizione all’uopo

Sez. 6, Sentenza n. 37905/2004 Rv. 230309;Sez. 2, Sentenza n. 28613/2007 Rv.
237761; Sez. 2, Sentenza n. 44931/2010 Rv. 248897; Sez. 5, Sentenza n.
5139/2010, Rv. 249694).
6. Nel caso di specie, proprio in seno al ricorso, la difesa ha esplicitamente dato atto di
aver avuto conoscenza del decreto impugnato in data 14 marzo 2013 in esito ad
apposita richiesta di informazioni in tal senso rivolta all’ufficio GIP; e da tale data
decorreva il termine di impugnazione che va individuato, ad opinione del Collegio e

previsto formalmente dall’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), norma da ritenersi
riferibile, in assenza di contraria previsione, indistintamente, a tutti i provvedimenti
camerali (in tal senso la giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata; per un
orientamento diverso, nell’ottica della applicabilità alla specie del minor termine di cui
all’art. 408, comma 3, si veda tuttavia da ultimo la sentenza, sezione 3, nr 24063/10,
peraltro non isolata, senza che la diversa soluzione interpretativa, per come ovvio,
incida nel caso a mano in punto alla tempestività del ricorso).
9. Da qui la intempestività del ricorso, depositato il 20 Giugno 2013 e dunque ben
oltre la data ultima prevista ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), con
conseguente inammissibilità dell’impugnazione ;
5. Alla inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 c.p.p., segue la condanna
della ricorrente al pagamento in favore dell’erario delle spese del presente
procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma
che si stima equo fissare nell’importo indicato nel dispositivo che segue.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese del
giudizio e della somma di euro 300 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 25 febbraio 2014
IL Consigliere relatore

il

sempre in adesione all’orientamento sopra segnalato, in quello di quindici giorni

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