Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12024 del 13/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 12024 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORFO’ ISIDORO N. IL 09/02/1981
avverso l’ordinanza n. 190/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 25/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lte/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.

. 41(6,A,e/H./

Data Udienza: 13/02/2014

42313/13 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. Nell’interesse di ISIDORO MORFO’ il difensore ricorre avverso l’ordinanza
con la quale in data 25.7-1.8.2013 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta
di riesame proposta in ordine al provvedimento del locale GIP, di sequestro
preventivo ai sensi degli artt. 321.2 c.p.p. e 12 sexies I. 356/92, con unico

Lamenta in particolare il ricorrente che il Tribunale abbia:
• ignorato la documentazione prodottagli e relativa a cospicue somme di lecita
provenienza e di cui l’indagato aveva disponibilità, travisando i dati nell’unico
riferimento operato sul punto (parlandosi di modesta rimessa a fronte di
complessivi euro 160.000 circa);
• motivato in modo identico posizioni diverse afferenti la ndrina Acri-Morfò;
. fatto riferimento all’odierno ricorrente solo come indagato di reato
associativo (p.3) e tuttavia senza argomentare alcunché su cosa dei dati contabili e
delle emergenze investigative genericamente richiamate attenesse alla sua specifica
posizione e sugli elementi indiziari specifici che collegavano questo ricorrente
all’associazione;
• in definitiva motivato per affermazioni generali e assertive, insuscettibili di
dar conto della posizione di ISIDORO MORFO’ rispetto ai familiari.

RAGIONI DELLA DECISIONE
2. L’art. 325 c.p.p. prevede che contro le ordinanze emesse ex art. 324 c.p.p.
sia possibile proporre il ricorso per cassazione solo per violazione di legge (ciò, per
sé, conduce innanzitutto all’inammissibilità delle censure relative al travisamento
delle risultanze probatorie). L’omessa motivazione è vizio di legittimità (quindi
rientrando nella previsione della lettera B oltre che della lettera E dell’art. 606.1
c.p.p.) quando la motivazione manca del tutto, anche graficamente, ovvero è
palesemente solo apparente (SU sent. 5876/2004, Sez.6 sentenze 7472/2009 e
18725/2012).
Nel caso di specie il Tribunale, dopo aver dato succinto conto del contesto in
fatto nel quale la specifica posizione si inserisce, ha osservato che nella specie e
quanto a Isidoro Morfò non solo sussiste il

fumus dell’applicabilità dell’art. 12

sexies, ma vi è pure valutazione di positiva gravità indiziaria relativamente a reati
che di tale norma impongono l’applicazione (risultante dalla conferma di

articolato motivo di omessa motivazione e violazione dell’art. 12 sexies.

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2

provvedimento cautelare personale). In particolare il Tribunale ha attribuito
all’odierno ricorrente il ruolo di stabile sodale e gestore delle imprese per la
distribuzione di prodotti da forno e di generi alimentari, nonché per il noleggio dei
videogiochi; ha argomentato della mancanza di redditi sufficienti alle incombenze
quotidiane e tuttavia della partecipazione formale all’incremento patrimoniale
familiare; si è confrontato espressamente con la deduzione difensiva del pregresso
risarcimento ottenuto da Isidoro per un sinistro stradale, spiegandone la non

Si è pertanto in presenza di una valutazione che, pur associando la posizione
del ricorrente a quella di altri familiari, tuttavia manifesta uno specifico
apprezzamento della sua posizione. Il che sottrae il provvedimento alla censura di
motivazione omessa o apparente, unico vizio rilevante nel ricorso avverso
provvedimento cautelare reale, le censure contenute nell’atto di impugnazione
risultando in definitiva sollecitazione a rivalutazione del merito, senza l’indicazione
di omissioni determinanti, sostenuta da deduzione specifica osservante l’onere di
autosufficienza del ricorso medesimo.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma, equa al caso, di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13.2.2014

esaustività nel contesto complessivo.

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