Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12018 del 29/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 12018 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
ACANFORA GENNARO N. IL 18/11/1963
SUMMA SILVIO N. IL 07/08/1989
SUMMA NICOLA N. IL 27/07/1954
SUMMA STEFANO N. IL 24/12/1983
avverso l’ordinanza n. 5588/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
17/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
le/sentite le conclusioni del PG Dott. CP. :agez ot.,tevrtri
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Data Udienza: 29/01/2014

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1. La procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli impugna per
cassazione l’ordinanza del Tribunale di Napoli quale giudice del riesame ex art
309 cpp , con la quale è stata parzialmente confermata l’ordinanza cautelare
emessa dal Gip presso il medesimo Tribunale ai danni di Acanfora Gennaro ,
Summa Stefano, Silvio e Nicola
negando la gravità indiziaria quanto alla contestazione associativa ( capo A ) ,
mossa nei confronti di tutti e quattro i detti indagati,

quanto ad alcune delle ipotesi di reato contestate ( C, D , I , P , Q, R, S, T, U, V)
confermando competenza e gravità indiziaria quanto ai capi Z e BB per Acanfora
Gennaro , Summa Stefano e Silvio e con riferimento a Summa Nicola quanto ai
capi L , Z e BB , negandola per tutte le altre imputazioni per le quali è stata
confermata la competenza territoriale dell’autorità procedente
sostituendo alla misura degli arresti domiciliari originariamente applicata al
Summa Nicola , quella dell’obbligo di dimora e ribadendo per gli altri tre indagati
quest’ultima misura coercitiva in linea con la decisione assunta dal primo
decidente.
2. Con un unico motivo , articolato su diversi versanti , si contesta in prima
battuta violazione di legge ai sensi degli ad 22, 27 , 291, 292 cpp ,
relativamente alle valutazioni rese sul materiale indiziario con riferimento alle
contestazioni per le quali il Tribunale si è dichiarato incompetente .
Ancora , si lamenta violazione di legge avuto riguardo agli artt 319 e 416 cp
nonchè vizio di motivazione, manifestamente illogica relativamente alla ritenuta
insussistenza della gravità indiziaria in ordine alla contestazione associativa .
Il Tribunale ha ritenuto non sussistere la gravità indiziaria quanto al capo B ( nel
caso una corruzione laddove il corrispettivo del mercimonio della funzione ,
legata ad un illecito affidamento di un appalto , troverebbe conferma nelle
assunzioni presso l’impresa dei coindagati di soggetti indicati dagli amministratori
coinvolti) evidenziando che le intercettazioni segnalate a supporto della
contestazione sono tutte successive alla aggiudicazione dell’appalto oggetto del
contestato mercimonio della funzione ; ciò tralasciando, tuttavia , che l’attività
di intercettazione si colloca fisiologicamente dopo la commissione di un delitto ,
potendo essere utilizzata proprio per dar prova ex post di fatti posti in essere in
precedenza . Non meno illogica l’affermazione per la quale , pur dando atto di un
accordo tra amministratori locali e organi della Puliedil srl in ordine alla

per l’effetto dichiarando l’incompetenza del Gip che ha reso la misura originaria

assunzione di lavoratori indicati dai primi ai secondi , riconduca il tutto ad una
mera segnalazione . Da qui una duplice violazione del 319 cp : la presenza di un
preventivo accordo destinato a concretare il patto corruttivo non è esclusa dal
fatto che l’utilità promessa sia stata conseguita dal PU a distanza di tempo dalla
consumazione del reato stesso ; la mera segnalazione , poi , costituisce nella
specie proprio l’utilità destinata a costituire il corrispettivo per il pubblico
ufficiale. Considerazioni queste suscettibili di reiterazione per tutte le altre

medesimo percorso argomentativo.
Anche a voler espungere , poi , tali fatti dal quadro associativo, ciò non potrebbe
portare, per l’Ufficio ricorrente , ad escludere l’associazione in sé. La
motivazione appare ancorata alla contestuale presenza di una organizzazione
imprenditoriale collettiva destinata a sovrapporsi alla struttura associativa
criminale come se tale dato possa costituire un ostacolo aprioristico alla
configurabilità dell’alt 416 cp ; ciò in dissonanza rispetto alla costante
giurisprudenza di questa stessa Corte . Piuttosto , la struttura societaria ha
costituito momento di agevolazione alla commissione dei reati oggetto delle
singole imputazioni provvisorie . Del resto , alcune delle ipotesi contestate quali
reati scopo sono state confermate sul piano della gravità indiziaria . Di talché la
ordinanza manifesta la propria illogicità laddove esclude l’associazione solo per il
ridimensionamento delle ipotesi di contestazione senza evidenziare perché la
associazione non poteva comunque ritenersi sussistente avuto riguardo a tali
ultime ipotesi di reato.
3. Con memoria scritta allegata in atti , tutti e quattro gli indagati, con un unico
fiduciario , hanno precisato l’iter processuale tracciato dalle diverse ipotesi di
reato per le quali è stata dichiarata l’incompetenza in esito alla declaratoria in
tale senso resa dal Tribunale del riesame , segnalando i diversi provvedimenti ,
di segno sostanzialmente confermativo rispetto alla valutazione incidentale resa
dal Tribunale, assunti dalle diverse Autorità Giudiziarie di destinazione , non
mancando di sottolineare che allo stato è venuto meno , per tutti, ogni peso
cautelare. Hanno poi chiesto dichiararsi la infondatezza del gravame .
Considerato in diritto.
4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate da qui a poco .
5. Il Tribunale ha negato la sussistenza della gravità indiziaria quanto alla
fattispecie associativa , procedendo al fine ad una valutazione di tutte le diverse

contestazioni di natura corruttiva , tutte escluse dal Tribunale seguendo il

imputazioni indicate quale momenti fine del programma associativo , comprese
quelle per le quali si è poi dichiarato incompetente ( ma in tali casi solo nell’ottica
volta a confermare o negare i profili di gravità indiziaria della contestazione
associativa). In particolare , nel valutare la gravità indiziaria con riferimento a
siffatta associazione ( nell’asserto accusatorio contestata siccome finalizzata alla
commissione di un programma indeterminato di diversi reati contro la pubblica
amministrazione , tutti puntualmente fatti oggetto delle diverse ulteriori

corruttive , reati di falso, frode in pubbliche forniture e truffa aggravata
commessa ai danni di PP AA) , il Tribunale ha evidenziato :

l’insussistenza della gravità indiziaria relativamente alle diverse ipotesi di
corruzione prospettate ( capi B , C, F, I, M)
l’intervenuto ,sostanziale e complessivo ridimensionamento delle fattispecie
scopo contestate , prime tra tutte quelle di matrice corruttiva , tanto da
ricondurre le fattispecie utili al fine , supportate da un adeguato substrato
indiziario , a contegni isolati vieppiù se raffrontati al giro di affari che coinvolge
l’impresa, svolta sotto l’egida di un ente collettivo , della quale sono partecipi i
coindagati nonchè al numero ed alla continuità di rapporti di siffatta impresa con
le Pubbliche amministrazioni interessate, la ordinaria liceità seguita nel
conseguimento degli appalti, l’ordinaria osservanza delle regole sancite dai
relativi capitolati chiamati a disciplinare ciascun servizio affidato ;
in questa ottica, la palese difficoltà nel ricondurre le singole ipotesi dotate di
gravità indiziaria ad un più ampio programma illecito risultando piuttosto le
stesse motivo di contingenze momentanee , di una disinvolta gestione dei singoli
appalti, di iniziativa spesso isolate ( tant’è che molti reati non sono contestati in
concorso tra tutti si sodali ) di un cattivo coordinamento tra dipendenti e titolari (
sul punto il Tribunale si richiama specificatamente al tenore di una
intercettazione – legata al Capo T – là dove emerge la difficoltà di Summa
Stefano innanzi alla disinvolta condotta del suocero Acanfora Gennaro ed alla
incapacità dei dipendenti, rassegnando che la situazione gli stava sfuggendo di
mano rispetto ad una coerente esecuzione delle disposizioni volte ad un lecito
operare della società)
la composizione familiare della società e la costituzione della stessa per scopi
assolutamente leciti, con l’ulteriore conseguenza sul piano della necessaria

imputazioni cautelari e in linea di massima riconducibili a diverse fattispecie

rigorosità nel rintracciare gli elementi indiziari utili a leggere i comportamenti
ascritti siccome assolutamente devianti rispetto ai fini imprenditoriali
tipicamente propri dell’ente sociale sovrapposto alla affermata organizzazione
criminale .
6. Questo il tenore argomentativo del provvedimento impugnato , emerge con
evidenza la genericità , l’inconferenza e la inconducenza delle doglianze sollevate
in ricorso , sia sul piano del contenuto del gravame che su quello del metodo

6.1 Si lamenta violazione di legge ai sensi degli ad 22, 27 , 291, 292 cpp. Ma si
tralascia ogni approfondimento a sostegno di tale doglianza la cui infondatezza
nel merito è comunque immediatamente tradita dalla puntuale coerenza a norma
della decisione contrastata , diretta a valutare incidentalmente tutte le ipotizzate
condotte di reato ( anche quelle poi per le quali , venuta meno la gravità
indiziaria per la associazione, si è resa necessaria la conferma esclusivamente
nell’ottica della trasmissione alla autorità competente) quale scelta imposta dal
tenore della contestazione associativa mossa, la cui valutazione indiziaria
presupponeva indefettibilmente di ponderare il peso specifico dei momenti
indiziari indicati a supporto dei diversi reati indicati quali segmenti del
programma associativo.
6.2 IL ricorso aggredisce il provvedimento solo con riferimento alle valutazioni
rese a supporto della negata gravità indiziaria legata alla contestazione
associativa. E , seguendo la linea tracciata dal Tribunale , mostra di confrontarsi
con il provvedimento contrastato muovendo dai tratti indiziari inerenti ciascuna
specifica contestazione legata ai reati fine dell’associazione . Soffre a monte ,
tuttavia, di una palese erroneità metodologica giacchè prende in considerazione
, dei diversi fatti contestati , tutti puntualmente esaminati dal Tribunale quanto al
relativo portato indiziario , solo una singola ipotesi ( quella di cui al capo B) come
se le considerazioni critiche svolte con riferimento alla valutazione resa sul punto
potessero pedissequamente estendersi in analogia alle ulteriori ipotesi di reato
negativamente considerate dal Tribunale guardando alle singole situazioni in
fatto . Ma le stesse considerazioni espresse sul capo B soffrono di genericità e
inconducenza logica. Prescindendo dal puntuale tenore del provvedimento sul
punto e fermandoci allo stesso portato del ricorso , osserva la Corte come di
certo l’indicazione nominativa di lavoratori da assumere accolta dagli
imprenditori in interesse a distanza di tempo dall’affidamento del servizio

seguito .

pubblico interessato può validare , ex post, sul piano logico , l’idea del patto
corruttivo a monte assunto tra i medesimi soggetti; altrettanto certamente
tuttavia occorre comprovare e nel caso anche indicare gli elementi dai quali poter
ulteriormente desumere la presenza del patto stesso , non ricavabili
esclusivamente dalla condotta emergente dalle intercettazioni richiamate
dall’ufficio che finisce per essere neutra, rispetto alla ipotesi di reato considerata,
se isolatamente esposta . E degli elementi destinati a costituire il portato

appalto , nel ricorso, non si rinviene traccia alcuna .
6.3 Le ulteriori osservazioni formulate in ricorso avverso la motivazione spesa
per negare l’associazione si rivelano del tutto inconferenti. Lungi dal segnalare
una inconfigurabilità di principio dell’associazione criminale laddove questa,
come nella specie , finisca con il sovrapporsi a strutture sociali apparentemente
create, nell’assunto accusatorio , per fini leciti, il Tribunale ha piuttosto
rimarcato, in modo irreprensibile , l’assoluta rigorosità che in siffatti casi deve
guidare l’interprete nella lettura degli elementi di fatto utili per rintracciare
quelle condotte destinate a deviare l’azione sociale lecita in direzione del
programma criminale dell’associazione sottostante. Ciò ancor di più come nella
specie quando il legame corrente tra gli indagati , oltre che sociale è anche
motivato da affinità e parentela.
In questi termini , il venir meno della gravità indiziaria relativamente alla gran
parte delle contestazioni fine , soprattutto guardando alle ipotesi di corruzione (
che più delle altre sul piano logico sottendono il pactum sceleris ) e l’affermata
assenza di un effettivo collante destinato a saldare le residue imputazioni
provvisorie riscontrate in termini di gravità indiziaria in modo da favorirne una
riconduzione unitaria al medesimo programma associativo indistintamente
ascritto a tutti e quattro i ricorrenti , costituiscono snodi argomentativi tutt’altro
che specificatamente criticati nel ricorso. In particolare , a fronte della ritenuta
natura isolata e autonoma delle diverse condotte ascritte ai diversi indagati ,
viepiù corroborata dalla considerazione della ordinaria liceità dell’azione
imprenditoriale ascriviii& alla società partecipata dagli odierni ricorrenti, la
Procura ricorrente , piuttosto che adeguarsi ai canoni di rigorosità logica
sottolineati dal Tribunale del riesame , si è limitata ad affermare la mantenuta
persistenza dell’unitario vincolo associativo comunque destinato a legare le
diverse imputazioni senza tuttavia precisare in alcun modo quali siano gli

indiziario in punto alla deviazione illecita dell’affidamento inerente il relativo

elementi in fatto che , destinati a supportare la comune egida associativa dei
reati in contestazione , sarebbero stati pretermessi o erroneamente valutati dal
Tribunale con il provvedimento impugnato.
Da qui la inammissibilità del ricorso .
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 29 gennaio 2014
Il/Présid n e

IL Consigliere relatore

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