Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12016 del 29/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 12016 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALBERTI GIOVANNA N. IL 07/11/1969
LA PIANA FRANCESCO PAOLO N. IL 07/04/1969
avverso il decreto n. 85/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
01/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
c2),,
0,LAS.A.A•
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

z

Udit i difensor Avv.;/

Data Udienza: 29/01/2014

Ritenuto in fatto e diritto
1. Alberti Giovanna e La Piana Francesco, con un unico ricorso dagli stessi
personalmente sottoscritto , quali terzi interessati nel procedimento di
prevenzione patrimoniale promosso ai danni di Gerlando Alberti , propongono
ricorso in cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Palermo con il
quale è stato confermata la confisca resa dal Tribunale di Palermo relativa ad
alcune utilità , un immobile e un conto corrente formalmente intestate ai ricorrenti

2.

Lamentano violazione di legge motivata dalla ritenuta insussistenza dei

presupposti utili alla irrogazione della misura di prevenzione patrimoniale adottata
ai danni degli stessi.

7

3. Con requisitoria scritta la Procura generale ha chiesto dichiararsi inammissibile
il ricorso in ragione della presentazione del gravame resa personalmente db-ì,
ricorrenti senza il patrocinio di un difensore .
4. L’eccezione pregiudiziale puntualmente dedotta dalla Procura Generale impone
la declaratoria di inammissibilità del gravame. Il ricorso che occupa , infatti, risulta
sottoscritto personalmente dai ricorrenti.
5. Costantemente si suole affermare per i soggetti portatori di un interesse
meramente civilistico, come è il caso degli odierni ricorrenti, vale analogicamente
la regola, espressamente menzionata dall’art. 100 c.p.p. per la parte civile, il
responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria,
secondo cui essi “stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura
speciale”, al pari di quanto previsto nel processo civile dall’art. 83 c.p.c.; mentre
solo l’indagato o imputato, che è assoggettato all’azione penale, sta in giudizio di
persona, avendo solo necessità di munirsi di difensore che, oltre ad assisterlo, lo
rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione in favore
dell’assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna
necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati
espressamente dalla legge all’iniziativa personale dell’imputato (v. per simili
concetti Cass., sez. 2^, 21 novembre 2006, Tanda; Cass., sez. 6^, 25 settembre
2007, Puliga; Id., 18 giugno 2008, Lombardi; Id., 17 febbraio 2009, Pirozzi; Id.,
17 settembre 2009, Pace); valendo la stessa regola per il soggetto assoggettato a
misure di prevenzione, estendendosi ad esso la posizione dell’imputato (v. L. n.
1423 del 1956, art. 4, u.c.),Invece, il terzo interessato, quali sono i predetti
ricorrenti, al pari dei soggetti considerati espressamente dall’art. 100 c.p.p., è

ma ritenute nella disponibilità del proposto .

portatore di interessi civilistici, sicché anche esso, in conformità a quanto previsto
per il processo civile (art. 83 c.p.c.), non può stare personalmente in giudizio, ma
ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura
alle liti al difensore ( così pedissequamente, tra i tanti arresti conformi , quello
reso da questa sezione della Corte distinto dal nr 13798/11; ed in linea a siffatto
orientamento si vedano le sentenze

n. 23107 del 23/04/2013; N. 21314 del

2010 Rv. 247440, N. 8942 del 2011 Rv. 252438, N. 25849 del 2012 Rv. 253081,

6.Alla luce di quanto sopra il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguete la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma
determinata in via equitativa in favore della Cassa delle Ammende
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2014
Il Consigliere relatore

resi

e

N. 10972 del 2013 Rv. 25518).

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