Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12012 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 12012 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIPICELLA GIROLAMO PAOLO N. IL 08/07/1956
avverso l’ordinanza n. 1308/2012 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 11/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
1t/sentite le conclusioni del PG Dott •
e.\k-t> te,t

1.37.

Uditi difenyeAvv.;

i ti Lt. è. Lt.t. L4.4,1

Data Udienza: 16/01/2014

3_

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1

CONSIDERATO IN FATTO
1. A mezzo del difensore avv. lemma, Girolamo Paolo Pipicella ricorre avverso
l’ordinanza con cui il Tribunale di Catanzaro ha accolto l’appello della parte pubblica
nei confronti del diniego di ordinanza custodiale carceraria, nei suoi confronti, per il
reato di cui al provvisorio capo 7 (artt.110 c.p., 73 nn. 1-6 e 80 dPR 309/90),
applicandola, ed enuncia unico articolato motivo di vizi della motivazione e

sull’inidoneità della motivazione del Tribunale sulla valenza probatoria delle
telefonate del 23 e del 24 aprile a costituire gravi indizi della cessione di
stupefacente al Belville Maurizio, esclusa dal Gip, perché l’analisi del loro contenuto
non consentirebbe conclusione inequivoca con specifico riferimento alla droga ed
allo stupefacente considerato nell’imputazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE
2.

Ritenuta l’ammissibilità originaria del ricorso, risulta assorbente la

constatazione che con sentenza deliberata in data 20.12.2013 (documento
depositato da altra difesa all’odierna udienza, in cui sono state trattate più posizioni
di un medesimo procedimento) il GIP di Catanzaro ha dichiarato, ai sensi degli artt.
21, 27 e 424 c.p.p., “l’incompetenza territoriale in ordine ai reati ascritti in rubrica”
anche a questo ricorrente, “mandando al Pubblico Ministero in sede perché curi la
trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Giudice competente, anche ai
fini degli adempimenti di cui all’art. 27 c.p.p.” [dalla documentazione prodotta dalle
difese non risulta l’eventuale avvenuto deposito del provvedimento (deposito dal
quale decorre, secondo il consolidato orientamento di questa Corte suprema, il
termine disciplinato dal medesimo art. 27 : per tutte, Sez. 4, sent. 23714/2013)].
2.1 D tema generale che si pone è quello dell’incidenza dell’evoluzione del
procedimento penale principale sulla sorte del procedimento incidentale cautelare.
Appartiene alla fisiologia delle procedure che i tempi del procedimento
principale possano comportare una successione di fasi e gradi, per sé idonei a
determinare modifiche sopravvenute dei presupposti in fatto che rilevano per la
legittimità del provvedimento cautelare: tale incidenza non è effetto di mera
ricostruzione sistematica (che muove dalla relazione strumentale tra la pendenza
cautelare e il procedimento/processo principale), ma in definitiva trova significativa
fonte normativa innanzitutto negli artt. 299 e 300 c.p.p.. Tali norme, ancorché
disciplino specifiche fattispecie, tuttavia possono essere considerate riscontro

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violazione di legge in relazione agli artt. 273 c.p.p. e 73 dPR 309/90. Argomenta

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positivo e coerente di un principio generale, che trova nella giurisprudenza di
questa Corte suprema significative ulteriori concretizzazioni.
A titolo di esempio possono richiamarsi:
– Sez. 1 sent. 2350/2009, Sez.6 sent. 41104/2008 e

Sez.5, sent.

22235/2008, sull’immediata rilevanza della sentenza di condanna, ancorché non
definitiva, ad escludere, salve peculiari eccezioni, la permanente necessità, ma
anche pure la possibilità, di ulteriore indagine sulla sufficienza indiziaria;

assoluzione ad imporre l’annullamento senza rinvio di deliberazione non ancora
esecutiva di applicazione di misura cautelare;
– Sez.6 sent. 39268/2013, sull’impossibilità di consentire alla decisione
dell’Appello cautelare, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero di
aggravamento di misura cautelare pendente, di acquisire efficacia quando nelle
more della definizione del procedimento incidentale (quindi pendendo il giudizio di
cassazione avente ad oggetto il provvedimento del Tribunale deliberato ex art. 310
c.p.p.), la decisione di merito sia divenuta esecutiva (sul punto è essenziale il
richiamo anche all’insegnamento di SU sent. 18353/2011).
Nelle tre fattispecie, la ‘dinamica autosufficiente’ del procedimento incidentale
cautelare (che prevede tre possibili momenti – i provvedimenti del giudice richiesto
della misura, del tribunale collegiale adìto dalla parte pregiudicata dalla prima
decisione, della corte di legittimità il cui intervento è richiesto dalla parte
pregiudicata dalla deliberazione del tribunale – tutti caratterizzati da una
tendenziale attenzione alla originaria sussistenza dei presupposti previsti dagli artt.
273 ss. c.p.p.) si apre all’incidenza immediata e diretta dell’evolversi del parallelo
procedimento principale. Evoluzione che, ecco il punto essenziale, costituisce fatto
nuovo del rito, che non permette più di orientare l’apprezzamento complessivo del
procedimento incidentale, di merito e di legittimità, su adeguatezza e correttezza
originarie della deliberazione sulla richiesta di misura cautelare.
In buona sostanza ed in altri termini, proprio in ragione della relazione
strumentale della procedura incidentale cautelare rispetto al procedimento/processo
principale, quando nel secondo si verificano ‘novità’ idonee ad influire sulla
legittimità del protrarsi o dell’adozione di una misura cautelare, la prima deve
tenere conto di tali novità, modificando in coerenza i termini originari del giudizio
incidentale.
2.2 A giudizio della Sezione, la sentenza che deliberi l’incompetenza per
territorio ed intervenga prima che l’iter di applicazione di una misura cautelare si
sia concluso costituisce un’ulteriore fattispecie di ‘novità’ del processo principale con

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– Sez. 6, sent. 20/2014, sull’immediata rilevanza di sopravvenuta sentenza di

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immediata incidenza sul procedimento incidentale cautelare che, in particolare,
impedisce strutturalmente che possa essere data efficacia al provvedimento
cautelare che ancora non l’abbia acquisita: come è il caso disciplinato appunto
dall’art. 310 u.c. c.p.p., che caratterizza questo ricorso.
In presenza di una positiva dichiarazione di incompetenza per territorio,
infatti, opera il meccanismo dell’efficacia provvisoria disciplinato dall’art. 27 c.p.p.
(comune ai due casi possibili, della dichiarazione contestuale o successiva

Tribunale (ancorché in ipotesi del tutto immune dalle censure uniche rilevanti ai
sensi dell’art. 606.1 c.p.p.: ecco l’effetto proprio caratterizzante l’incidenza della
‘novità’ verificatasi nel procedimento principale sul procedimento incidentale
cautelare) possa essere data oggi efficacia (ai sensi dell’art. 28 reg. esec. c.p.p.): e
ciò assorbe ogni altra questione (oltretutto, trattandosi di provvedimento la cui
esecuzione è stata sospesa, neppure potendosi ipotizzare interesse alcuno del
ricorrente ai sensi dell’art. 314 s. c.p.p.). Ed invero, non potrebbe oggi esser data
esecuzione a provvedimento che in ragione della già avvenuta dichiarazione di
incompetenza risulterebbe o deliberato da autorità non più competente (ove fossero
decorsi i venti giorni dal deposito della motivazione della sentenza) ovvero in
assenza di motivazione sull’urgenza (requisito, diverso dal mero concreto pericolo
di reiterazione ex art. 274 lett. C c.p.p., indispensabile ex art. 291.2 c.p.p.), la cui
mancanza imporrebbe comunque un annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata, destinato a non aver seguito perché certamente il giudizio di rinvio si
dovrebbe svolgere in momento nel quale l’autorità giudiziaria ora unica competente
(nel nostro caso il procuratore della Repubblica o il GIP di Roma) avrebbe già
adottato le proprie determinazioni.

2.3 Deve pertanto essere affermato il principio di diritto che la sentenza di
incompetenza per territorio deliberata nel procedimento principale impedisce
l’esecutività della precedente, sospesa, decisione con cui Tribunale ai sensi dell’art.
310 c.p.p. abbia deciso l’applicazione di misura cautelare.
Conseguente è l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

P.Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 16.1.2014

all’applicazione della misura cautelare). Esso impedisce che al provvedimento del

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