Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12003 del 04/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 12003 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sui ricorsi presentati da
1. Di Pietrantonio Biagio, nato a Pescara il 05/01/1977
2. Piccoli Gabriele, nato a Pescara il 23/09/1961
3. Recchia Romina, nata a Pescara il 26/10/1975

avverso la sentenza del 12/05/2011 della Corte di appello dell’Aquila;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello dell’Aquila dichiarava
l’inammissibilità delle impugnazioni proposte da Biagio Di Pietrantonio e Gabriele
Piccoli avverso la pronuncia di primo grado, e confermava, con riferimento alla
posizione dell’imputata Romina Recchia, la medesima pronuncia con la quale il

Data Udienza: 04/03/2014

Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pescara, all’esito di rito
abbreviato, aveva condannato i tre prevenuti alle pene di giustizia in relazione al
reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per
avere, in più occasioni, illecitamente detenuto e ceduto rispettivamente vari
quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina.
Rilevava la Corte territoriale come gli appelli dei tre imputati contenessero
motivi aspecifici, fatta eccezione per l’ultimo motivo dell’appello della Recchia,
riguardante il trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento delle

2. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso tutti e tre gli imputati.
2.1. Il Di Pietrantonio e il Piccoli, con atto sottoscritto dal loro difensore avv.
Antonio Di Blasio, formalmente con due distinti punti, hanno dedotto la
violazione di legge ed il vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale
omesso di riesaminare gli elementi di prova alla luce delle doglianze formulate
con gli appelli, in specie quelle riguardanti l’accertamento dei fatti e l’entità della
pena, di cui era stata domandata la riduzione, previa esclusione della contestata
recidiva.
2.2. La Recchia, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Luca Sarodi, ha
dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge, in relazione agli artt. 62 bis,
132 e 133 cod. pen., per avere la Corte abruzzese ingiustificatamente rigettato la
richiesta difensiva di concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza
considerare il comportamento processuale tenuto dall’imputata, la modesta
entità dei fatti e la loro causale riferibile alle difficoltà economiche, elementi
favorevoli comunque valutabili ai fini di una più contenuta determinazione della
pena finale.

3. Ritiene la Corte che i ricorsi siano inammissibili perché presentati senza il
rispetto del termine per impugnare di quarantacinque giorni, di cui al combinato
disposto degli artt. 585, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc.
pen.
Premesso che la sentenza della Corte di appello dell’Aquiila, pronunciata il
12/05/2011 all’esito di udienza in camera di consiglio ex art. 599 cod. proc. pen.,
con la previsione in dispositivo del termine di trenta giorni per il deposito della
motivazione, venne pubblicata mediante deposito della relativa motivazione il
26/05/2011, e che è pacifico che alle sentenze emesse nel giudizio abbreviato si
applichi la disciplina dei termini per impugnare prevista per le sentenze
dibattimentali (così, tra le tante, Sez. 4, n. 12377 del 26/02/2008, Servedio, Rv.
239227), il termine per proporre il ricorso per cassazione, nel caso di specie, era,
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circostanze attenuanti generiche, che doveva considerarsi infondato.

quello di quarantacinque giorni previsto dal citato art. 585, comma 1, lett. c), del
codice di rito, che, a mente della lett. c) del comma 2 dello stesso art. 585,
decorreva per tutte le parti dal 13/06/2011 (essendo domenica il 12/06) e
scadeva il 28/11/2011, mentre gli atti di impugnazione risultano essere stati
presentati rispettivamente per la Recchia il 06/03/2012 e, per gli altri due
imputati, il 24/01/2013.
Né rileva la circostanza che l’avviso di deposito della motivazione della
sentenza sia stata notificato agli imputati in data di gran lunga successiva a

12/05/2011, erano o presenti (così per il Di Pietrantonio) o assenti (così per gli
altri due imputati) e, perciò, giusta la statuizione dell’art. 420

quinquies cod.

proc. pen. (applicabile anche al giudizio di appello ex art. 598 cod. proc. pen.),
questi ultimi erano a tutti gli effetti rappresentati dai loro difensori che avevano
assistito alla lettura del dispositivo e che erano stati messi a conoscenza
dell’esistenza del termine fissato per il deposito della motivazione.
Non è neppure possibile sostenere che il Piccoli e la Recchia dovessero essere
dichiarati contumaci dalla Corte di appello, in quanto è consolidato
l’orientamento giurisprudenziale – dal quale questo Collegio non ha motivo di
discostarsi – per cui nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con
rito abbreviato non trova applicazione l’istituto della contumacia dell’imputato
(così, ex multis, Sez. 1, n. 25097 del 19/06/2007, Chakhsi, Rv. 236841; in senso
conforme, in seguito, Sez. 2, n. 8040 del 09/02/2010, Fiorito, Rv. 246713).

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi – ostativa all’affermazione
della estinzione dei reati per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di
secondo grado – consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna
dei ricorrenti al pagamento in favore dell’erario delle spese del presente
procedimento e ciascuno al pagamento in favore della cassa delle ammende di
una somma, che si stima equo fissare nell’importo indicato nel dispositivo che
segue.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 04/03/2014

quella del deposito, in quanto i prevenuti, all’udienza in camera di consiglio del

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