Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12000 del 29/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 12000 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
VENEZIA
nei confronti di:
CATTER GIANCARLO N. IL 15/02/1985
avverso la sentenza n. 1697/2007 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
01/07/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. o Ced~,cirt,
che ha concluso per orimm” , a
– 4..04 A•Gtw…4

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 29/01/2014

i

Considerato in fatto e diritto.
1. La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia
propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di
Appello di Venezia ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di Catter
Giancarlo per intervenuta estinzione per prescrizione dei reati allo stesso ascritti,
posti a fondamento della condanna in primo grado ) resa dal Tribunale di Rovigo ,
riconducibili a resistenza , violazione ex art 9 comma II Legge 1423/56; 635
2.

Si segnala in ricorso che era stata contestata la recidiva reiterata

infraquinquennale e specifica e che in conseguenza di tanto nonché della
intervenuta interruzione legata alla sentenza di primo grado, i reati non potevano
ritenersi estinti per prescrizione.
3. L’assunto sotteso al ricorso è erroneo e porta alla reiezione del gravame.
4. Preliminarmente va sottolineato come la condanna resa in primo grado
involgeva anche il fatto di cui al punto D della rubrica del PM , non segnalata a
supporto del gravame . Siffatta omessa indicazione tuttavia non muta i termini
della questione in disamina , trattandosi di reato comunque avvinto al medesimo
periodo di prescrizione nella specie per tutte le altre ipotesi di reato poste a
fondamento della condanna , tutte ricomprese nell’ambito temporale minimo
dettato dal tenore dell’art 157 cp nella formulazione attualmente vigente
(considerata, sotto tale ultimo versante , la data di consumazione delle condotte,
successive alla novella del 2005).
5. Tanto premesso , osserva la Corte come effettivamente , nel caso, venne
contestata la recidiva ai sensi del comma II dell’ad 99 cpp.

e che in linea di

principio , vertendosi in ipotesi di circostanza aggravante ad effetto speciale ciò
avrebbe motivato una diversa considerazione dell’egida temporale utile a
giustificare l’estinzione per prescrizione in termini differenti da quelli considerati
dal giudice dell’appello, (Cfr Sez. U, Sentenza n. 20798 del 24/02/2011).
Perché ciò accada, tuttavia , è necessario che la recidiva di cui ai capoversi
successivi al comma I dell’ad 99 cp , oltre ad essere stata contestata sia anche
stata di fatto anche ritenuta ( poco importa poi se., per effetto di un giudizio di
equivalenza o di subvalenza la stessa non abbia comportato alcuna incidenza sulla
pena ) . Laddove invece , come nella specie, il giudice abbia escluso, anche
implicitamente, la detta circostanza aggravante, non ritenendola in concreto
espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell’imputato, la

comma II cp , tutti commessi il 2 settembre 2006.

predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo
necessario a prescrivere il reato ( cfr Sez. 2, Sentenza n. 2090 del 10/01/2012
Rv. 251776 ; Sez. 6, Sentenza n. 43771 del 07/10/2010 Ud. (dep. 11/12/2010)
Rv. 248714 ) .
Ne viene che nella specie del tutto correttamente la Corte territoriale , guardando
al termine di cui all’ad 157 cpp ( per tutti i reati, considerato in anni 6 in ragione
dei relativi limiti edittali) siccome decorso tra la data della sentenza di primo grado

prescritti i reati contestati al Catter.
Da qui la infondatezza del gravame
PQM
Rigetta il ricorso .
Così deciso il 29 gennaio 2014
IL Consigliere relatore

Il geside te/

( ultimo momento interruttivo utile ) e quello di decisione dell’appello , ha ritenuto

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