Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1200 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1200 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: SIOTTO MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) NAPOLI LUCIO N. IL 20/02/1944
avverso la sentenza n. 629/2010 TRIBUNALE di CASTROVILLARI,
del 18/04/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA CRISTINA S’OTTO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per Ok
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Udito, per la rte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

44Q ,zzeo-v12

Data Udienza: 15/11/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18/4/2011, depositata il 24/5/2011, il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato
Lucio Napoli responsabile del reato di cui all’art. 650 C.P. (per avere omesso di ottemperare
all’ordinanza sindacale n.2235 del 27/4/2010 -emessa per ragioni di igiene- di immediato

trovavano, locali ubicati nel centro storico di Roseto) e lo ha condannato, riconosciute in suo
favore le circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 120,00 di ammenda.
Il Tribunale, premesso che nei confronti del Napoli era stata emessa, dopo la constatata
inadempienza della prima ordinanza anche una seconda ordinanza di contenuto analogo alla
prima e che solo dopo tale provvedimento del 14/6/2010 il Napoli aveva provveduto allo
sgombero dell’animale e del fieno, ha ritenuto legittima -per provenienza, contenuto e
finalità- la prima ordinanza, non necessaria l’apposizione di un termine per il suo
adempimento in quanto prescritto l’immediato sgombero sia dell’animale che del fieno,
nonché pacifica la sua inadempienza da parte del Napoli; il giudice del merito ha pertanto
ritenuto integrato il reato ascritto sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo,
sottolineando la irrilevanza, ai fini di escludere la responsabilità dell’imputato, della adozione
della seconda ordinanza, non revocatoria né sostitutiva della precedente.
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione il difensore dell’imputato in data 4/7/2011
chiedendone l’annullamento e/o l’integrale riforma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore ha lamentato come il proprio assistito avesse immediatamente ottemperato alla
seconda ordinanza sindacale, che era stata emessa in sostituzione della prima mancante dei
requisiti di legge (come l’apposizione di un termine per il suo adempimento), non
correttamente notificata e comunque di fatto sospesa in attesa del maturarsi delle condizioni

2

2.tr-

sgombero di un asino e di un deposito di fieno dai locali nei quali l’animale ed il foraggio si

necessarie per l’adempimento di quanto intimato, così come era stato fatto presente al Napoli
dalla stessa Autorità amministrativa.
Ritiene il Collegio che — assorbendosi le censure svolte nell’atto di impugnazione — la
sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio perché la sanzione applicata per la

essendo sanzionabile ai sensi dell’alt 650 C.P.
Ed infatti il Collegio intende dare continuità alla costante giurisprudenza di questa Corte per
la quale l’inosservanza di ordinanze sindacali integra la contravvenzione di cui all’alt 650
C.P. soltanto ove l’inottemperanza si riferisca a provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati
con riguardo a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, nel mentre
resta estranea alla sfera di applicazione della norma in discorso l’inottemperanza a ordinanze
sindacali, ancorché relative alla materia dell’igiene pubblica, volte a dare applicazione a leggi
o regolamenti vigenti, posto che l’omissione, in tal caso, viene punita con la sanzione
amministrativa da specifiche nonne del settore (in tal senso Cass. sent. n. 7893 del 2007).
Segnatamente nella ipotesi di ordinanze di sgombero di animali dal centro abitato adottate dal
sindaco, non può che rammentarsi come si sia da questa Corte precisato che l’inottemperanza
viene sanzionata con lo strumento della sanzione amministrativa, sia dal T.U. delle leggi
sanitarie sia dal TU Comunale e Provinciale all’epoca vigenti (cfr. Cass. sent. n.8537 del
1996) e non certo con quello di cui all’art. 650 C.P.
E pertanto, le ordinanze adottate nella specie dal Sindaco del Comune di Roseto (ai sensi
dell’art. 50 c. 5 del d.lgs. 267 del 2000) non beneficiavano di alcuna tutela penale nella
disposizione di cui all’art. 650 C.P. posto che la loro ottemperanza era assicurata dalle
previsioni vigenti di sanzione amministrativa.
E da tanto consegue l’annullamento della impugnata sentenza, senza rinvio.

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contestata inottemperanza è stata irrogata contra legem, quella inottemperanza infatti non

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato.

Così deciso il 15/11/2012

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