Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 120 del 14/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 120 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

Data Udienza: 14/12/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SANTUCCI MARIA ROSARIA N. IL 20/12/1988
avverso l’ordinanza n. 30/2014 CORTE APPELLO di SALERNO, del
01/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELLA
CAPPELLO;
eee-a/dGe-dt-Qi–7 ‘
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

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Ritenuto in fatto
1.

SANTUCCI Maria Rosaria ha proposto ricorso avverso

l’ordinanza depositata in data 11 luglio 2015 con cui la Corte d’Appello di
Salerno ha rigettato la richiesta di riparazione dell’ingiusta detenzione
subita dal 3 al 5 giugno 2012 in carcere e, quindi, agli arresti domiciliari

in secondo grado. Il tribunale del riesame aveva confermato la misura.
2.

La Corte di merito ha ritenuto che la ricorrente, prima,

contestualmente e dopo la consumazione del reato, avesse tenuto un
comportamento tale da costituire addirittura prova del commesso reato e
che, certamente, costituiva colpa grave ostativa all’accoglimento
dell’istanza.
Costei, soggetto tossicodipendente, era uscita da casa in ora del
tutto inusuale (6:35) a bordo dell’autovettura della madre in compagnia
del proprio fidanzato anch’egli assuntore di sostanze stupefacenti. La
donna era risultata peraltro gravata da precedenti in materia di violazione
delle norme sugli stupefacenti ed aveva lasciato una comunità di recupero
senza ultimare il relativo programma. Il fidanzato, reo confesso, aveva
dichiarato che, nell’occorso, si era trovato in stato di astinenza e che
aveva avuto urgente bisogno di droga, per l’acquisto della quale non
aveva denaro. Ciò lo aveva indotto a commettere la rapina. Poiché i due
erano conviventi, secondo la corte la SANTUCCI non poteva aver ignorato
tale circostanza e nonostante ciò la donna aveva accompagnato l’uomo in
un quartiere della città di Salerno alla ricerca, a loro dire, di un venditore
di eroina.
Inoltre, la corte segnala la circostanza che la SANTUCCI aveva
atteso il suo compagno sull’auto, che era stata opportunamente
parcheggiata a breve distanza dal luogo della rapina, in posizione tale da
non esser vista dalla vittima, giacché trattavasi di auto non rubata, la cui
targa avrebbe potuto portare alla identificazione dell’autore o degli autori
del reato.
Quel giudice ha pure considerato che la SANTUCCI aveva
certamente visto il suo compagno ritornare in auto con un portafogli non
suo, dal quale aveva estratto il denaro per l’acquisto della droga e non si
era neppure rifiutata di accompagnarlo ad effettuare l’acquisto.

sino all’8 ottobre 2013, per un’ipotesi di rapina, dalla quale veniva assolta

,

3. Con il proposto ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e
difetto di motivazione, contestandosi il ragionamento svolto dalla corte
salernitana atteso che gli atti processuali avevano dimostrato che lo
SPINELLI non aveva messo la SANTUCCI a parte del suo disegno
criminoso e che la donna aveva accompagnato l’uomo all’unico fine di
aiutarlo a reperire del metadone per sedare la crisi d’astinenza in cui si
trovava.
4. Il Procuratore Generale, nella sua memoria, ha concluso per

che sovraintendono la materia de qua.
5.

Con memoria, depositata in data 26 novembre 2015,

l’Avvocatura dello Stato per il Ministero convenuto, ha concluso
preliminarmente per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso e, in
subordine, per sua infondatezza, ritenendo la legittimità della detenzione
subita dalla SANTUCCI e condividendo le argomentazioni svolte dal
Procuratore Generale.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va rigettato.
Va, infatti, osservato, sulla scorta del costante orientamento di
questa corte (cfr. sez. U., sentenza n. 34559 del 26/06/2002 C.. (dep.
15/10/2002), Rv. 222263; ma anche successivamente sez. 4,
sentenza n. 9212 del 13/11/2013 Cc. (dep. 25/02/2014) Rv. 259082)
che “In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di
merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi
causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e
completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare
riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino edatante o
macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o
regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che,
se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.
(Nell’occasione, la Corte ha affermato che il giudice deve fondare la
deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere
supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima,
sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente
dall’eventuale conoscenza, che quest’ultimo abbia avuto, dell’inizio
dell’attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione “ex ante”,
non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il
presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore
dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità

l’inammissibilità del ricorso, avuto riguardo ai principi giurisprudenziali

come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa
ad effetto).

Nel caso che ci occupa, l’iter argomentativo seguito dalla
corte territoriale resiste alle censure di cui al ricorso in quanto gli
elementi probatori emersi dal processo costituiscono condotte
indicative di una eclatante e macroscopica negligenza ed
imprudenza, presupposto che ha ingenerato la falsa apparenza della
sua configurabilità come illecito penale dando luogo, così, alla

In sostanza, l’avere la SANTUCCI accompagnato lo SPINELLI a
cercare un fornitore di droga, aspettandolo in macchina e non
preoccupandosi neppure di avere una spiegazione sull’origine del
denaro (fino a poco prima mancante) utilizzato per tale acquisto, nella
consapevolezza delle condizioni in cui l’uomo si trovava, costituisce
condotta altamente imprudente tale da configurare a suo carico,
secondo una valutazione che il giudice della riparazione deve condurre
necessariamente ex ante, quel grave quadro indiziante anche il suo
coinvolgimento nella rapina perpetrata dallo SPINELLI.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “In tema
di riparazione per l’ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa
grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati
contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell’attività
criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua
contiguità”

(cfr. Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010 Cc. (dep.

27/12/2010) Rv. 249237; vedi più recentemente, anche Sez. 4, n.
5628 del 13/11/2013 Cc. (dep. 04/02/2014) Rv. 258425).
2. – Dalle considerazioni che precedono discende, pertanto, il
rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore del
Ministero dell’Economia e delle Finanze che liquida in euro 1.000,00.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore del
Ministero dell’Economia e delle Finanze che liquida in euro 1.000,00.
Deciso in Roma il 14 dicembre 2015.
Il Consigliere est.

Il Presidente
sa ianchi;

Gabriella Cappello
CORTE SUPREMA DI CASSAIi
Sezione Penate

detenzione con rapporto di causa ed effetto.

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