Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 12 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

Data Udienza: 27/11/2013

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Antonio Benedetti, nato a Roma il 17/01/1965
avverso la sentenza del 04/11/2011 della Corte d’appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avv. Giovan Vincenzo Placco per le parti civili, che si è riportato alle
conclusioni scritte;
udito l’avv. Alessandro Valerio per il ricorrente, il quale si è riportato al ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 04/11/2011, in parziale
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di quella città in data 27/09/2005,
dichiarati estinti per prescrizione i reati di cui ai capi A) e C), ha ridotto la pena
inflitta ad Antonio Benedetti ad anni uno e mesi sei di reclusione per la residua
imputazione di calunnia continuata di cui al capo B), confermando nel resto la
pronuncia di primo grado. Le imputazioni facevano riferimento a episodi di
tentata truffa in danno del datore di lavoro (capo A), ad una denuncia per
calunnia proposta a carico di quest’ultimo (capo B), e di furto aggravato in danno
di un collega di lavoro (capo C).
2.

Ha proposto ricorso la difesa di Antonio Benedetti, eccependo

violazione di legge con riferimento all’accertamento dell’elemento soggettivo del

o-

delitto di calunnia. In particolare, si rileva che la mancata analisi della
responsabilità dell’interessato per i reati prescritti non ha consentito di accertare
la consapevolezza nell’agente dell’innocenza dell’incolpato, elemento costitutivo
del reato di calunnia.
3. Con il secondo motivo si deduce mancanza, contraddittorietà manifesta
illogicità della motivazione, con particolare riferimento a tutte le deduzioni di
fatto della difesa che si assumono non analizzate; si lamenta in particolare la

mancata esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno
determinato l’accertamento di responsabilità e la presenza di illogicità evidenti
nella ricostruzione contenuta in sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Contrariamente all’assunto difensivo, la sentenza impugnata risulta
aver approfondito gli elementi di fatto riguardanti i reati di furto e falso, pur
dichiarando la loro estinzione per prescrizione; tali delitti costituiscono l’antefatto
dei reati di calunnia successivamente compiuti in danno del datore di lavoro,
essendosi accertata la veridicità di quanto da questi dichiarato in ordine al
consumato furto, che causò il licenziamento del Benedetti, che a sua volta
costituì l’antefatto nel quale maturò la realizzazione del reato di falso da parte
del ricorrente.
La consapevolezza dell’effettiva verificazione delle condotte illecite da
parte del suo autore, rende evidente la correlativa consapevolezza dell’innocenza
dell’incolpato.
3. A fronte di tali emergenze, chiaramente ricavabili dalla ricostruzione in
atti,

del tutto generica risulta la contestazione in ordine alla coerenza e

completezza argomentativa da parte del giudice di merito, che si deduce
omettendo un’analisi specifica delle denunciate carenze, o dei punti che rivelano i
vizi ricostruttivi lamentati.
4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo, in
favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorrente è tenuto inoltre a rifondere le parti civili delle spese di
rappresenta in in questo grado, determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle

2

Cass. VI sez. pen.r.g.n. 44981/2012

è

ammende, nonché a rifondere alle parti civili Deltapol Italia e Sante Runci le
spese di questo grado, liquidate in euro 2.000, oltre IVA e CPA.

Così deciso il 27/11/2013.

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