Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 12 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PRESSO TRIBUNALE DI FOGGIA
nei confronti di:
1) CARTANESE MATTEO N. IL 11/08/1979 * C/
avverso l’ordinanza n. 353/2011 TRIBUNALE di FOGGIA, del
19/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/scntite. le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 27/11/2012

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1. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Foggia, in funzione di
giudice dell’esecuzione, con la quale, in data 19 novembre 2011,
veniva accolta la domanda proposta da Cartanese Matteo ed
applicata in suo favore la disciplina di cui all’art. 671 c.p.p., co 1, in
relazione a sette sentenze di condanna pronunciate dal Tribunale di
Foggia e dal GIP della medesima Autorità Giudiziaria tra il 18
marzo 1998 ed il 26 aprile 2004, propone ricorso per cassazione il
Procuratore della repubblica di Foggia denunciando, ai sensi
dell’art. 606 c.p.p., lett. b), ed e), violazione dell’art. 671 c.p.p. e
difetto di motivazione sul punto.
Lamenta, in particolare, il procuratore ricorrente che i criteri in base
ai quali il G.E. ha ritenuto la ricorrenza nella fattispecie del vincolo
di cui all’art. 81 c.p., e cioè il limitato arco temporale comprensivo
delle condotte giudicate (aprile 1998 — febbraio 2002); l’identità di
ambito spaziale delle condotte consumate; l’omogeneità criminale
delle fattispecie dedotte; la medesimezza della finalità perseguita,
l’illecito arricchimento, lungi dal corroborare la tesi difensiva fatta
propria dal giudicante, evidenziano, viceversa, una inclinazione a
delinquere del Cartanese, piuttosto che una identità di disegno
criminoso, peraltro contraddetto anche dai molteplici periodi di
detenzione ai quali il predetto risulta essere stato sottoposto.
2. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per
l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza, rilevando in
essa il mal governo dei principi giurisprudenziali affermati in
materia dal giudice di legittimità.
3. Il ricorso è fondato.
3.1 Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata
giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. I, 12.05.2006, n. 35797)
secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria
ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti
alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee,
situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel
tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una
determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività
delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità
(cfr., per tutte, Cass., Sez. 2^, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. 1^,

La Corte, ritenuto in fatto e considerato i diritto

15.11.2000/31.1.2001, Barresi). La prova di detta congiunta
previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento
sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si
determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso,
anzicchè di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo
l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere
ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del
dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali
indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative
elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene
giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e
le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere
sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur
officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il
carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere
affidato a semplici congetture o presunzioni. Detto accertamento,
infine, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del
giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza
vizi logici e travisamento dei fatti.
2.2 Tanto premesso sul piano dei principi, non può non convenirsi
sul rilievo, assai ben argomentato dal P.G. in sede, che il tribunale
non abbia fatto di essi motivata e puntuale applicazione.
Il giudice a quo infatti non ha neppure dato conto delle condotte
giudicate, nonchè dei tempi e dei luoghi in cui le medesime vennero
consumate, limitandosi a fornire le date delle sentenze dedotte e,
genericamente, ad indicare che i reati sanzionati rientrano tutti tra
quelli contro il patrimonio.
Il giudice territoriale inoltre, omettendo le indicazioni anzidette,
neppure ha reso palese le ragioni, ad esempio, di una possibile
applicazione parziale del beneficio invocato, ovvero l’applicazione
di essa per gruppi di condotte giudicate, né è stata infine considerata
la distinzione, accreditata dalla lezione ermeneutica di questa Corte,
tra la nozione di unità del disegno criminoso, propria della
disciplina di cui all’art. 81 c.p., e la generica inclinazione a
commettere reati a ciò indotti da occasionalità ovvero da una vera e
propria scelta di vita, così come oggettivamente appare desumersi
nella fattispecie come possibilità non remota, dalla incompleta
motivazione in esame, la quale anche per questo è stata censurata
con condivisibile richiesta di impugnazione da parte del P.M.
ricorrente.
2

3. Alla stregua delle esposte considerazioni l’ordinanza impugnata
va quindi annullata con rinvio al Tribunale di Foggia per nuovo
esame alla luce delle considerazioni innanzi esposte.

la Corte, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al
Tribunale di Foggia.
In Roma, addì 27 novembre 2012

P. Q. M.

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