Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11999 del 29/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11999 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. Gianluca Gangi, nato a Siracusa il 18/03/1985
avverso la sentenza dell’08/02/2012 della Corte d’appello di Catania
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Oscar
Cedrangolo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata in punto pena, con rideterminazione della stessa in mesi
quattro e giorni venti di reclusione, con rigetto nel resto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO

Seio ;,A.4,4t5e-5.;.rbin,viz

1. La Corte d’appello di Catania con sentenza dell’08/02/2012Nin parziale
accoglimento dell’appello proposto da Gianluca Gangi, ha limitato l’affermazione
di responsabilità ad unico episodio di resistenza a pubblico ufficiale, tra quelli
oggetto di accertamento nella pronuncia di primo grado, rideterminando la
sanzione inflittagli con la sentenza del Tribunale di Siracusa del 12/06/2068.
2. La difesa ha proposto ricorso contestando la mancanza di motivazione
sulla valutazione di esclusione delle attenuanti generiche, e deduce sul punto
nullità della pronuncia impugnata.
3.

Si deduce ulteriore nullità della sentenza per la contraddizione

esistente tra dispositivo e motivazione nella parte in cui si quantifica in maniera
difforme la pena inflitta, omettendo l’espressione di qualsivoglia argomentazione
al riguardo.

Data Udienza: 29/01/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L’esame degli atti ha consentito di accertare che la difesa propose nel
gravame di merito uno specifico motivo con il quale sollecitava, sia pure in via di
subordine, il riconoscimento delle attenuanti generiche in favore dell’odierno
ricorrente, censura con la quale la Corte non si è confrontata, omettendo di

3. L’omissione richiamata integra la nullità della pronuncia sul punto ai
sensi dell’art. 125 comma 3 cod. proc. pen., per assoluto difetto di motivazione,
che ne impone l’annullamento, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale,
ai sensi dell’art.623 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. Il giudice del rinvio dovrà
contestualmente provvedere alla correzione dell’entità della pena, calcolata in
dispositiv~aniera evidentemente erronea, poiché in esso non si è provveduto
alla riduzione del rito.
L’evidenza dell’errore è ricavabile dalla circostanza che la sanzione
determinata in dispositivo risulta maggiore di quella inflitta in primo grado,
malgrado la Corte abbia, nella pronuncia impugnata, provveduto ad assolvere
l’interessato da una delle imputazioni per cui il primo giudice aveva ritenuto la
responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della
Corte d’Appello di Catania.
Così deciso il 29/01/2014.

esprimere alcuna valutazione, anche implicita, su tale deduzione.

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