Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11993 del 04/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11993 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AYALA FLORES ELISABETH N. IL 22/04/1957
avverso l’ordinanza n. 1103/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
22/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lette/seMite le conclusioni del PG Dott.q
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 22.2.2013 ha revocato la
sospensione – disposta con ordinanza 16.7.2012 – dell’ordine di demolizione
imposto con sentenza, irrevocabile il 16.10.2003, di un fabbricato in Procida di
proprietà di Flores Elisabeth AYALA,

rigettando anche l’istanza di revoca

Avverso tale pronuncia la predetta propone ricorso per cassazione tramite il
proprio difensore di fiducia.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di
motivazione, rilevando che il Pubblico Ministero avrebbe di fatto abdicato alle
proprie

funzioni

delegando

l’esecuzione

dell’intervento

demolitorio

all’amministrazione comunale.

3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 61 e 62
d.P.R. 115\2002, che si sarebbe concretata attraverso l’indebito affidamento della
demolizione all’amministrazione comunale.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile.
Occorre rilevare che le questioni prospettate in ricorso sono state già risolte
ed affrontate in una precedente decisione di questa Corte (Sez. III n.34629, 24
settembre 2010) opportunamente richiamata nel provvedimento impugnato ed i
contenuti della quale sono stati riportati nella requisitoria scritta del Procuratore
Generale.

5. Invero, si è osservato, in quell’occasione, che la proposizione di siffatte
deduzioni denota la evidente carenza di interesse del ricorrente.
L’art. 568, comma 4 cod. proc. pen. stabilisce che, per

proporre

impugnazione, occorre avervi interesse e, nella richiamata decisione, si rilevava
come detto interesse debba comunque essere concreto ed attuale.
Successivamente, le Sezioni Unite penali hanno precisato che la nozione di

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dell’ordine di demolizione presentato nell’interesse della stessa.

interesse ad impugnare deve individuarsi «in una prospettiva utilitaristica, ossia
nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una
situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in
quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più
vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente
coerente con il sistema normativo» (SS.UU. n. 6624, 17 febbraio 2012).

6. Ciò premesso, si rileva che, analogamente a quanto riscontrato nella

non ha fornito alcuna prova del suo interesse ad impugnare, come era suo onere,
trattandosi di un requisito di ammissibilità del gravame, omettendo qualsivoglia
indicazione in tal senso, riguardante, ad esempio, la valutazione della
economicità della procedura in concreto posta in essere, limitandosi a rilevare la
illegittimità della scelta operata dal Pubblico Ministero procedente senza alcuna
specifica considerazione sulle concrete conseguenze che questa potrebbe aver
determinato nei suoi confronti.
Va inoltre rilevato che, al fine di confutare l’affermazione della Corte
territoriale, secondo la quale l’ufficio di Procura non aveva inviato
all’amministrazione comunale una delega in senso proprio, bensì una mera
richiesta di collaborazione, la ricorrente sostiene che, al contrario, di vera e
propria delega si tratterebbe, limitandosi ad aggiungere, a tale apodittica
affermazione, un mero richiamo agli estremi del provvedimento del Pubblico
Ministero, senza tuttavia allegarlo, sicché il ricorso appare in tal caso carente
anche del necessario requisito dell’autosufficienza.

7. Occorre pertanto ribadire, in piena adesione a quanto già affermato nella
più volte menzionata sentenza 34629\2010, la legittimità del provvedimento
con il quale viene dal Pubblico Ministero affidato all’amministrazione
comunale l’intervento demolitorio di un manufatto abusivo, in quanto
integrante una mera richiesta di collaborazione e non una delega ad un
organo terzo nell’esecuzione dell’ordine di demolizione che non
comporta violazione degli artt. 61 e 62 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 e della relativa Convenzione ministeriale 15 dicembre 2005.

8. Del resto, come pure si è osservato, si tratta di situazione analoga a quella
che si verifica nel caso in cui si richiede l’intervento delle strutture tecnico
operative del Ministero della difesa ai sensi dell’art. 61 d.P.R. 115\2002.

9. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla

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sentenza 34629\2010 in precedenza menzionata, nel caso in esame la ricorrente

declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere
delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in data 4.3.2014

P.Q.M.

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