Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11992 del 04/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11992 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MESSINA MASSIMILIANO N. IL 23/03/1976
avverso il decreto n. 147/2013 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del
18/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.AU A RAMACCI;
lette/septite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

e(Q.

Data Udienza: 04/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 18 maggio 2013, il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Firenze ha convalidato il provvedimento, emesso il 13.5.2013 e
notificato il 16.5.2013, con il quale il Questore di quella città aveva applicato a
Massimiliano MESSINA le prescrizioni di cui all’articolo 6 Legge 401\1989,

e l’obbligo di presentazione e di firma nei giorni e con le modalità meglio
specificate nel suddetto provvedimento.
Avverso tale ordinanza il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un primo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge per carenza
dei presupposti per l’applicazione del provvedimento questorile, osservando che
lo stesso è stato emesso a seguito di denuncia per violazione dell’art. 6-bis legge
401\89 effettuata, però, in mancanza dei requisiti previsti dalla norma, risultando
che egli avrebbe fatto ingresso sul terreno di gioco al termine della partita,
peraltro senza scavalcare barriere o protezioni, bensì attraverso un cancello
lasciato aperto per ragioni di servizio dalle stesse forze dell’ordine o da addetti
allo stadio.

3. Con un secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione, rilevando
che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe apoditticamente ritenuto la
pericolosità del prevenuto e la gravità degli episodi nei quali questi era rimasto
coinvolto, senza alcuna considerazione delle deduzioni difensive formulate
mediante memoria tempestivamente depositata e valorizzando, inoltre, la
contestata sostituzione di persona, conseguente all’esibizione di un tagliando di
ingresso e di un documento appartenente ad altra persona, pur non rientrando
detto reato, per il quale era stata peraltro richiesta ed ottenuta l’archiviazione,
tra quelli che consentono l’applicazione del provvedimento restrittivo del
Questore.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorrente ha fatto pervenire alla cancelleria di questa Corte comunicazione

1

imponendo il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive

scritta con la quale informava dell’avvenuta restituzione dei beni in sequestro
oggetto della richiesta di riesame e, conseguentemente, dichiarava di voler
rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Alla rinuncia consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le
conseguenze di legge.
Il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione
sopraggiunto dopo la sua proposizione, esclude che alla dichiarazione di
inammissibilità consegua la condanna del ricorrente alle spese del procedimento

luglio 1997)

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia allo stesso.
Così deciso in data 4.3.2014

e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (SS.UU. n. 7, 18

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