Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11991 del 04/03/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11991 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FANIN FEDERICO N. IL 25/11/1989
avverso l’ordinanza n. 9/2013 GIP TRIBUNALE di VICENZA, del
11/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lette/sente le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 11 maggio 2013, il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Vicenza ha convalidato il provvedimento, emesso il
7.5.2013 e notificato 18.5.2013, con il quale il Questore di quella città aveva
applicato a Federico FANIN le prescrizioni di cui all’articolo 6, Legge 401\1989,

e l’obbligo di presentazione e di firma nei giorni e con le modalità meglio
specificate nel suddetto provvedimento.
Avverso tale ordinanza il predetto propone ricorso per cassazione.

2. Con un primo motivo di ricorso lamenta la mancanza di motivazione in
ordine alla necessità dell’obbligo di firma e della duplice firma in occasione della
partite casalinghe del Vicenza Calcio.

3. Con un secondo motivo di ricorso rileva la mancata specificazione, nel
provvedimento impugnato, delle partite in occasione delle quali è stato imposto
l’obbligo di firma.

4. Con un terzo motivo di ricorso deduce la mancata indicazione, nel
provvedimento impugnato, del termine per proporre ricorso per cassazione.

5. Con un quarto motivo di ricorso rileva la mancanza di corretta ed
adeguata motivazione in ordine alla durata dell’obbligo di firma per anni 3,
superiore a quella imposta ad altre persone coinvolte nei medesimi fatti.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Il ricorso è infondato.
Con riferimento al primo e quarto motivo di ricorso deve infatti rilevarsi che,
nella fattispecie, il provvedimento di convalida del G.I.P. risulta, come osservato
anche dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, congruamente
motivato e conforme a legge avendo il giudice, attraverso un adeguato percorso
argomentativo, correttamente svolto il ruolo di garanzia e di controllo affidatogli

1

imponendo il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive

dalla legge.
Come è noto, l’articolo 6 della Legge 401\89 stabilisce che il questore possa
disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni
sportive, nonché a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro
che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti delle
persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non
definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati specificamente
indicati ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o

circostanze, abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.
Il divieto può anche essere disposto nei confronti di chi, sulla base di
elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla
partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di
manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in
occasione o a causa delle manifestazioni stesse, nonché nei confronti di minori.
Alle persone alle quali è notificato il divieto può anche essere prescritto,
tenendo conto dell’attività lavorativa, di comparire personalmente una o più
volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione
al luogo di residenza o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata
in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto.

7. Il provvedimento questorile, obiettivamente limitativo della libertà
personale, necessita di convalida alla quale provvede il G.I.P. territorialmente
competente su richiesta del Pubblico Ministero.
E’ di tutta evidenza che la natura del provvedimento impone al giudice un
controllo di legalità in ordine all’esistenza di tutti i presupposti legittimanti
l’adozione dell’atto da parte dell’autorità amministrativa e che non può, pertanto,
consistere in una verifica meramente formale (SS. UU. n. 44273, 12 novembre
2004)
Si tratta, nella fattispecie, di un concetto affermato anche dalla Corte
Costituzionale (Sent. 512\2002) che, ricordando la necessità di un controllo svolto
“in modo pieno” dal giudice della convalida, ha anche affermato di aver
specificato in più occasioni i caratteri fondamentali del giudizio di convalida,
chiarendo che esso deve coinvolgere la personalità del destinatario e le modalità
di applicazione della misura (Sent. 143\1996), sostanziandosi in un controllo sulla
ragionevolezza ed “esigibilità” della misura disposta con il provvedimento
medesimo (Sent. 136\ 1998) e consentendo, infine, al destinatario una piena e
previa conoscenza dei diritti di difesa di cui può fruire in tale giudizio (Sent.
144\1997).

2

cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che, nelle medesime

Conseguentemente, anche questa Corte, nel ribadire la necessità della
motivazione, ha ricordato che i presupposti della convalida del provvedimento
questorile emesso ai sensi della Legge 401\89 sono: le ragioni di necessità ed
urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; la
pericolosità concreta ed attuale del soggetto; l’attribuibilità al medesimo delle
condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall’art. 6, L. 13
dicembre 1989, n. 401 nonché la congruità della durata della misura (Sez. III n.
20789, 3 giugno 2010).

ragioni di necessità ed urgenza si è ulteriormente precisato che la motivazione
sulla necessità non richiede obbligatoriamente formule esplicite, potendosi anche
desumere dalla gravità dal fatto in generale e, in particolare, dall’inaffidabilità del
destinatario del provvedimento deducibile dalla stessa gravità del fatto ascrittogli
o dalla sua pericolosità, poiché è evidente, in tali casi, l’esigenza di assicurare,
mediante la presentazione in un ufficio di polizia, l’osservanza del divieto di
accesso agli stadi (Sez. III n. 22256, 4 giugno 2008; Sez. III n. 33861, 5 settembre
2007 Sez. VII n. 39749, 24 novembre 2006).
Con riferimento alle ragioni di urgenza, la medesima giurisprudenza ha
invece chiarito che la motivazione si impone nei soli casi in cui il provvedimento
abbia avuto esecuzione prima dell’intervento del giudice in relazione a
competizioni tenutesi nel breve lasso di tempo intercorrente tra la notificazione
del provvedimento e la convalida giudiziaria.
Si altresì aggiunto che il requisito dell’urgenza deve essere considerato non
già con riferimento agli episodi che hanno determinato la necessità della misura,
ma all’attualità o alla prossimità temporale di competizioni sportive (Sez. III n.
33532, 1 settembre 2009) e che è sul ricorrente che incombe l’onere di
dimostrare che il provvedimento ha avuto concreta esecuzione prima
dell’intervento del giudice provando, così, il proprio interesse al ricorso (Sez. III
22256\08, cit.).

8. Nella fattispecie, il giudice risulta essersi pienamente adeguato ai
summenzionati principi, fornendo una puntuale descrizione dei fatti nei quali il
ricorrente era rimasto coinvolto (forzamento del portone di ingresso di uno stadio
durante una manifestazione sportiva, con invasione del campo di gioco e
conseguente interruzione della partita di calcio in corso) e delle modalità di
identificazione dello stesso (cognizione diretta del personale di polizia ed
estrapolazione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza).
Il giudice ha, inoltre, altrettanto adeguatamente osservato che il ricorrente
risultava gravato da plurime denunce per invasione di terreni e luoghi militari,

3

In tema di motivazione dell’ordinanza di convalida del provvedimento sulle

violazione dell’art. 18 TULPS, furto e guida in stato di ebrezza, rilevando,
conseguentemente, la sua indole violenta e la evidente pericolosità desumibile
dalla reiterazione di condotte illecite, affermando che tali evenienze risultavano
ampiamente giustificative dell’applicazione della cautela per il periodo indicato.
L’ordinanza impugnata risulta pertanto, sul punto, del tutto immune da
censure.

9. A conclusioni analoghe deve pervenirsi per ciò che concerne il secondo

risulta compiutamene individuata anche attraverso la indicazione generica delle
partite giocate dalla squadra del Vicenza Calcio, senza ulteriori specificazioni, la
cui mancanza altro non può significare che il provvedimento deve intendersi
efficace relativamente a tutti gli incontri disputati dalla suddetta squadra.
Del resto, questa Corte ha già avuto modo di precisare che, per la validità
del provvedimento in questione, è sufficiente che le competizioni sportive in
occasione delle quali è vietato l’accesso allo stadio siano determinabili in modo
certo dal destinatario, cui spetta informarsi, sulla base degli elementi di
identificazione forniti nel provvedimento (Sez. III n. 40177, 15 novembre 2010;
Sez. III n. 20154, 30 maggio 2005, fattispecie relativa a provvedimento nel quale
erano stati indicati tutti gli incontri di calcio disputati in un determinato stadio).
La questione non si pone neppure, diversamente da quanto ipotizzato in
ricorso, per ciò che riguarda le partite «amichevoli», atteso che, come già
precedentemente osservato, in tal caso l’obbligo di comparizione è applicabile
per quelle gare che siano individuabili con certezza dal destinatario del
provvedimento in relazione alla loro anticipata programmazione e
pubblicizzazione attraverso i normali mezzi di comunicazione, restando
conseguentemente esclusi gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze
peculiari del momento e senza una preventiva programmazione (Sez. III n. 8435,
3 marzo 2011. V. anche Sez. III n. 13741, 30 marzo 2009; n. 11151, 13 marzo
2009; n. 3437 26 gennaio 2009; n. 47451, 22 dicembre 2008; n. 9793, 8 marzo
2007).

10. Per ciò che concerne, infine, il terzo motivo di ricorso deve rilevarsi che
nessun obbligo aveva il giudice del merito di indicare nel provvedimento di
convalida quali fossero i termini per la sua impugnazione dato che come pure
correttamente osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, trattasi
di termini stabiliti dalla legge, la quale non può essere ignorata.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni
indicate in dispositivo.

4

motivo di ricorso, poiché l’ambito di operatività del provvedimento questorile

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.

Così deciso in data 4.3.2014

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