Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1199 del 22/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1199 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VIZZI ANTONINO N. IL 19/12/1971
avverso la sentenza n. 4070/2014 TRIBUNALE di PALERMO, del
03/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO ANTONIO
BRUNO;

Data Udienza: 22/10/2015

Considerato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo,
pronunciando ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ha applicato ad Antonino Vizzi imputato dei reati di cui agli artt. 81, 624, 625 n. 2, cod. pen.- la pena
concordata dalle parti;
che avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
eccependo inosservanza od erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., in
ragione del mancato rilievo di più favorevoli cause di prosciglimento nel merito e

Ritenuto che le censure anzidette sono inammissibili vuoi per genericità di
formulazione vuoi per manifesta infondatezza in ragione della peculiare natura
della sentenza impugnata, che, emessa sulla base del consenso negoziale
relativamente al regime sanzionatorio da applicare in concreto, non consente
alcuna doglianza in ordine al presupposto della qualificazione giuridica del fattoreato (se non in caso di manifesta erroneità) ed all’entità della pena patteggiata,
all’infuori dell’ipotesi – non ricorrente nel caso di specie – della determinazione
contra legem della stessa pena;
che, quanto al denunciato difetto motivazionale, è ius receptum che la stessa
peculiarità della sentenza in questione consente l’adempimento dell’obbligo
motivazionale in forma contratta e sintetica;
che tale pur ridotto onere motivazionale è stato adempiuto dal giudicante nella
parte in cui ha dato espressamente atto della compiuta verifica e della ritenuta
insussistenza di cause di proscioglimento nel merito, tenuto conto delle risultanze
investigative, segnatamente degli atti del fascicolo del Pm e del verbale di verifica
del 10.5.2010;
che tale sintetica enunciazione deve ritenersi sufficiente in mancanza di elementi
di giudizio di segno contrario;
che il ricorso è, dunque, inammissibile ed alla relativa declaratoria consegue, a
mente dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti e della particolare natura
della sentenza impugnata, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1.500,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso il 22 ottobre 2015
IL CONSIGLIERE EST.

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difetto di motivazione al riguardo.

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