Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11987 del 11/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11987 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Lago Maria, nata il 11/08/1973
Lago Simona, nata il 29/07/1983
Lago Stefania, nata il 30/08/1975

avverso l’ordinanza del 30/09/2013 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Francesco
Salzano, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 11/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 30/09/2013 – provvedendo
sulla richiesta di riesame presentata nell’interesse di Maria Lago, Stefania Lago,
Simona Lago avverso il decreto di sequestro preventivo disposto in data
06/08/2013 dal Gip del Tribunale di Napoli avente per oggetto i manufatti ubicati
in Pianura nella via Pallucci, come individuati ed indicati in atti – respingeva il

2. Le interessate proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione
di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
2.1. In particolare le ricorrenti esponevano che non erano state trasmesse al
Tribunale del Riesame le foto relative allo stato dei luoghi accertato all’atto del
sequestro, con conseguente nullità dell’ordinanza ai sensi degli artt. 324, comma
7, 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen.
Tanto dedotto le ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il Tribunale di Napoli – quanto al fumus commissi delicti relativo
all’ipotizzato reato di cui all’art. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001 – mediante un esame
analitico, esaustivo ed immune da errori di diritto delle risultanze processuali, ha
accertato, allo stato degli atti, che Stefania Lago, Maria Lago e Simona Lago
avevano realizzato tre manufatti adibiti a civile abitazione del tipo villette a
schiera, ubicati come in atti, il tutto in assenza del permesso di costruire, in zona
agricola e soggetti a vincolo cimiteriale.

2. Le censure dedotte nel ricorso – circoscritte all’eccezione processuale
attinente alla omessa trasmissione del CD contenente le foto relative allo stato
dei luoghi, accertato all’atto del sequestro – sono generiche perché meramente
ripetitive di quanto esposto in sede di riesame. Sono, altresì, infondate poiché
non risulta che il predetto CD sia stato visionato e posto a base del
provvedimento di sequestro preventivo, come già congruamente motivato dal
Tribunale di Napoli (vedi ord. impugnata pag. 2). Trattandosi di supporto
magnetico non utilizzato ai fini del provvedimento di sequestro preventivo, non
sussisteva l’onere processuale di trasmettere detto CD al Tribunale del Riesame.

2

gravame.

3. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Stefania Lago,
Maria Lago e Simona Lago con condanna delle stesse al pagamento delle spese
processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00 ciascuna.

P.Q.M.

La Corte

pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso il 11 Febbraio 2014.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascuna ricorrente al

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