Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11986 del 11/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11986 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

avverso l’ordinanza del 21/07/2013 del Tribunale di Napoli, sez. distaccata di
Ischia

nei confronti di
Fiore Giovan Giuseppe, nato il 16/12/1939

visti g li atti, il provvedimento denunziato e il ricorso ;
udita la relazione svolta dal consi g liere Mario Gentile ;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Aurelio
Galasso, che ha chiesto il ri g etto del ricorso.

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 11/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, quale giudice
dell’esecuzione, con ordinanza emessa il 25/07/2013 – provvedendo
sull’incidente di esecuzione proposta da Giovan Giuseppe Fiore avverso
l’ingiunzione di demolizione disposta dal PM presso il Tribunale di Napoli con
provvedimento del 04/01/2011; il tutto in relazione alla sentenza n. 537 del
12/11/1993, emessa dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia;

con provvedimento del 04/01/2011.

2.11 PM presso il Tribunale di Napoli proponeva ricorso per Cassazione,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1. Il particolare il PM ricorrente esponeva:
a)che nella fattispecie non erano sopravvenuti elementi nuovi rispetto a
precedente incidente di esecuzione avente identico oggetto, definito con
ordinanza di rigetto in data 13/05/2011, confermata con sentenza della Corte di
Cassazione, in data 22/02/2012;
b)in ordine alla richiesta di condono edilizio presentata da Giovan Giuseppe
Fiore erano trascorsi ormai 19 anni, senza che fosse stata rilasciata dalla
competente Autorità di P.A. la concessione in sanatoria per condono edilizio.
Tanto dedotto il PM ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.
1.1.L’incidente di esecuzione promosso da Giovan Giuseppe Fiore atteneva
alla sospensione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo di cui alla
sentenza n, 537 del 12/11/1993, irrevocabile il 04/10/2005.
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza in data 25/07/2013, ha accolto la
richiesta di sospensione dell’ingiunzione a demolire, disposta con provvedimento
del PM del Tribunale di Napoli, in data 04/02/2011, ritenendo, fra l’altro, che il
protrarsi del procedimento amministrativo relativo al rilascio del condono edilizio,
costituiva fatto estraneo alla condotta dell’interessato (ossia Giovan Giuseppe
Obak-u)
Fiore) per cui lo stessoVdi per sé solo non costituiva causa ostativa alla
sospensione dell’ordine di demolizione.
1.2. Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame si rileva
che l’ordinanza impugnata è errata in diritto.
2

divenuta irrevocabile il 04/10/2005 – sospendeva la demolizione ingiunta dal PM

Al riguardo va affermato e ribadito che la prognosi relativa alla durata ed
all’esito positivo della domanda di condono edilizio rientra tra i requisiti richiesti
ai fini della valutazione della fondatezza o meno della domanda di
revoca/sospensione dell’ordine di demolizione.
Orbene nella fattispecie in esame – tenuto conto in particolare del fatto che
il parere sulla compatibilità paesaggistica del manufatto in questione non è stato
ancora espresso dalla Competente Autorità Amministrativa – la predetta
prognosi (relativa alla durata ed all’esito positivo della domanda di condono

alcun termine di previsione per la definizione del procedimento amministrativo
attinente al condono edilizio richiesto dal Fiore. L’ordinanza impugnata, di fatto,
ha sospeso, a tempo indeterminato ed indeterminabile, l’ordine di demolizione de
quo. Trattasi di statuizione errata in diritto perché la sosp n ione dell’ordine di
PC

demolizione a tempo indeterminato, in concreto co tu ebbiiTha sanatoria di
fatto del manufatto abusivo.

4.Va annullata, pertanto, l’ordinanza del Tribunale di Napoli/Ischia, in data
25/07/2013, con rinvio al Tribunale di Napoli.

P.Q.M.

La Corte
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.
Così deciso il 11 Febbraio 2014.

edilizio) non è stata formulata nella sua completezza, non essendo stato indicato

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