Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11985 del 11/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11985 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Fiore Luciana, nata 1’11/08/1950

avverso l’ordinanza del 05/07/2013 del Tribunale di Trapani

visti g li atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in

persona del dott. Paolo

Canevelli, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del decreto impu g nato con
trasmissione atti al Tribunale di Trapani per l’ulteriore corso.

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 11/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Trapani, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza
emessa il 05/07/2013 – provvedendo sull’incidente di esecuzione proposto
nell’interesse di Luciana Fiore ed avente per oggetto la sospensione dell’ordine di
demolizione di cui alla sentenza del Tribunale di Trapani in data 04/02/2009,
irrevocabile il 20/09/2011 – dichiarava inammissibile l’istanza di sospensione de

2. L’interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

In particolare la ricorrente esponeva che nella fattispecie ricorrevano i
presupposti di fatto e di diritto per la sospensione dell’ordine di demolizione,
poiché era ancora in via di definizione il procedimento amministrativo inteso ad
ottenere la sanatoria dell’opera abusiva per condono edilizio ai sensi della legge
n. 326/2003.
Tanto dedotto la ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza
impugnata

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione
1.1. Luciana Fiore, con istanza presentata il 28/06/2013 al Tribunale di
Trapani, quale giudice dell’esecuzione, chiedeva la sospensione dell’ordine di
demolizione di cui alla sentenza del Tribunale di Trapani in data 02/04/2009,
irrevocabile il 20/09/2011.
1.2. Il Tribunale di Trapani con ordinanza emessa, de plano, il 05/07/2013,
dichiarava inammissibile l’istanza de qua, perché attinente a questioni già
esaminate in sede di cognizione (ossia la non condonabilità del manufatto perché
realizzato in epoca successiva al 31/03/2003) con conseguente giudicato
sostanziale sul punto.

2. Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che
il provvedimento de quo è stato emesso nelle forme del procedimento de plano
senza che ricorressero i presupposti di fatto e di diritto richiesti dalla norma di
cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Detta disposizione, invero, prevede la
procedura de plano allorquando:
2

qua.

a. La richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni
di legge;
b. Costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui
medesimi elementi.
Orbene nella fattispecie non difettavano le condizioni di legge per
proposizione della domanda, trattandosi di incidente di esecuzione attinente a
sentenza di condanna irrevocabile. Parimenti la richiesta de qua non costituiva la
mera riproposizione di una richiesta già presentata in sede esecutiva e rigettata.

esaminata nel merito la richiesta di sospensione dell’ordine di demolizione,
respingendola nella sostanza perché infondata’, il tutto mediante la procedura de
ì
plano, in violazione della norma di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Nella fattispecie, invece, andava fissata l’udienza in Camera di Consiglio, in
contraddittorio tra le parti, ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

4.Va annullata, pertanto, l’ordinanza del Tribunale di Trapani, in data
05/07/2013, con rinvio a detto Ufficio Giudiziario.

P.Q.M.

La Corte
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trapani.
Così deciso il 11 Febbraio 2014.

Nella realtà il Tribunale di Trapani, quale giudice dell’esecuzione, aveva

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