Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11984 del 11/02/2014
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11984 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Leporale Antonio, nato il 30/05/1943
avverso l’ordinanza del 06/02/2013 del Gip del Tribunale di Brindisi
emessa nei confronti di:
Ligorio Verardi Giuseppa, nata il 16/03/1946
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Alfredo
Montagna, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio.
Udito il difensore avv. //
DEPC,.,
aLERIA
Data Udienza: 11/02/2014
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 Gip del Tribunale di Brindisi, con decreto emesso il 06/02/2013,
disponeva l’archiviazione del procedimento n. 3415/2012 RGNR pendente nei
confronti di Giuseppa Ligorio Verardi.
2. Antonio Leporale, quale persona offesa proponeva ricorso per Cassazione,
ai sensi dell’art. 409, comma 6, cod. proc. pen., deducendo violazione di legge,
ex art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.
del procedimento senza valutare l’opposizione all’archiviazione proposta da
Antonio Leporale, quale persona offesa: il tutto in violazione della norma di cui
all’art. 410, 2° comma, cod. proc. pen.
3.11 ricorso è fondato.
Antonio Leporale – quale persona offesa nel procedimento penale n.
3415/2012 RGNR, pendente a carico di Giuseppa Ligorio Verardi, indagata in
ordine al reato di cui all’art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001 – con atto in data
20/06/2012, proponeva opposizione all’archiviazione con richiesta motivata di
prosecuzione delle indagini, ai sensi dell’art. 410 cod. pen.
3.1.11 Gip con decreto emesso il 06/02/2013 – senza nulla provvedere
sull’opposizione proposta da Antonio Leporale – disponeva l’archiviazione del
procedimento. Trattasi di provvedimento illegittimo, perché emesso in violazione
delle norme di cui agli artt. 409, comma 1, 410, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Dette norme – qualora l’opposizione non sia dichiarata inammissibile prescrivono fissarsi l’udienza, ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen. con avviso
alla persona offesa, ai fini della decisione, a seguito di Camera di Consiglio) in
ordine alla richiesta di archiviazione.
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4.Va annullata, pertanto, l’ordinanza\rgmessa dal Gip del Tribunale di
Brindisi, in data 06/02/2013.
P.Q.M.
La Corte
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Brindisi
Così deciso il 11 Febbraio 2014.
In particolare il ricorrente esponeva che il Gip aveva disposto l’archiviazione