Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11983 del 11/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11983 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Braca Federico, nato il 22/02/1976

avverso l’ordinanza del 13/04/2013 del Tribunale di Latina

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Alfredo
Montagna, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 11/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1.11 Gip del Tribunale di Latina, con ordinanza emessa il 13/04/2013,
convalidava il provvedimento del Questore di Latina, emesso 1’08/04/2013, nei
confronti di Federico Braca; il tutto ex art. 6 L. 401/1989.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

2.1. In particolare il ricorrente esponeva:
a)che l’ordinanza di convalida del Gip era stata emessa senza il rispetto dei
termini di cui all’art. 6, comma 3, L. 401/1989;
b)che, comunque, non ricorrevano i presupposti di cui all’art. 6, comma 1,
L. 401/1989 per l’emissione sia del provvedimento del Questore di Latina
dell’08/04/2013, sia dell’ordinanza di convalida del Gip in data 13/04/2013.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato per le seguenti ragioni principali:
1.1. L’ordinanza di convalida del Gip del Tribunale di Latina è stata emessa
nel rispetto dei termini di cui all’art. 6 L. 401/1989.
All’uopo si evidenzia:
a)che il provvedimento del Questore di Latina è stato emesso il 13/04/2013;
b)che è stato notificato all’interessato, Federico Braca, 1’11/04/2013, ore
10,35;
c) che l’ordinanza del Gip è stata emessa il 13/04/2013 ore 10,45;
il tutto nel rispetto del termine di 48 ore di cui all’art. 6, comma 2 bis, L.
401/1989.

1.2.Ricorrevano i presupposti di cui all’art. 6, comma 1, citata legge, come
congruamente motivato dal Gip. Federico Braca è stato tratto in arresto il
24/03/2013 perché sorpreso in possesso delle chiavi del furgone Scudo tg BC
671 KY, lasciato in sosta nelle adiacenze dello stadio Quinto Ricci di Aprilia, in
occasione dell’incontro di calcio Aprilia/Salernitana, disputatosi nel predetto
giorno del 24/03/2013. Nel furgone erano custodite due mazze di baseball; sette
mazze di legno da piccone; sei caschi da motociclista; sette bombe carta; cinque
razzi da segnalazione e un fumogeno.
2

legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

Trattasi di condotta illecita riconducibile al reato di cui all’art. 6 ter L.
401/1989, con conseguente legittimità del provvedimento del Questore, ai sensi
dell’art. 6, comma 1, citata legge 401/1989.

2. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Federico Braca con condanna
dello stesso al pagamento delle spese processuali.

La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 11 Febbraio 2014.

P.Q.M.

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