Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11982 del 11/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11982 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

De Martini Mirco, nato il 30/11/1988

avverso l’ordinanza del 20/11/2012 del Gip del Tribunale di Milano

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Mario Fraticelli,
che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio.

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 11/02/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Gip del Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 20/11/2012,
convalidava il provvedimento del Questore di Milano, emesso il 14/11/2012
(notificato in data 19/11/2012 ore 9,15) nei confronti di Mirco De Martini; il tutto
ex art. 6 L. 401/1989.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

relazione sia all’omesso rispetto del termine prescritto per il deposito di memorie
difensive, ex art. 6, comma 2 bis, L. 401/1989; sia ai presupposti di fatto e di
diritto legittimanti il provvedimento de quo.

3.11 ricorso è fondato.
Il provvedimento del Questore di Roma, emesso il 14/11/2012 è stato
notificato all’interessato Mirco De Martini il 19/11/2012 ore 9,15.
L’ordinanza di convalida del Gip del Tribunale di Milano è stata emessa il
20/11/2012 ore 15,00 senza il rispetto del termine di 48 ore prescritto dall’art.
6, comma 2 bis, L. 401/1989, per la presentazione di memorie o deduzioni, con
conseguente nullità dell’ordinanza medesima [sez. III sent. n. 18530 del
17/05/2010; sez. III sent. n. 20776 del 03/06/2010; sez. III sent. n. 21344 del
04/06/2010; sez. III sent. n. 21788 del 31/05/2012].

4.Va annullata, pertanto, senza rinvio l’ordinanza del Gip del Tribunale di
Milano, in data 20/11/2012.

P.Q.M.

La Corte
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, dichiara la perdita di efficacia
del provvedimento del Questore di Milano in data 14/11/2012; limitatamente
all’obbligo di presentazione.
Dispone che il presente provvedimento sia comunicato al suddetto Questore.
Così deciso il 11 Febbraio 2014.

legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.; in

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