Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11980 del 04/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11980 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: FRANCO AMEDEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da Russo Angelo, nato a Napoli il 13.4.1984;
avverso l’ordinanza emessa il 1° agosto 2013 dal tribunale del riesame di
Napoli;
udita nella udienza in camera di consiglio del 4 febbraio 2014 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
Svolgimento del processo
Con l’ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Napoli dichiarò inammissibile, perché proposta da difensore (avv. Vittoria Pellegrino) privo di
procura speciale, l’istanza di riesame avanzata da Russo Angelo, terzo interessato, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 6.6.2013 dal Gip di
Napoli ex art. 12 sexies, primo comma, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, in relazione al reato di cui all’art.
513 bis cod. pen.
Russo Angelo, a mezzo dell’avv. Giuseppe Pellegrino, propone ricorso per
cassazione deducendo violazione dell’art. 100 cod. proc. pen. Osserva che l’atto
di nomina di difensore e conferimento di procura speciale specificava espressamente anche la fase cautelare. La massima citata dalla ordinanza impugnata è
palesemente inconferente, perché il Russo, terzo interessato, aveva conferito al
nominato difensore e procuratore speciale non solo il potere di nominare sostituti processuali, bensì quello di” proporre impugnazioni in ogni stato e grado del processo anche nell’ambito delle procedure incidentali”. La volontà espressa nell’atto è quiúdi tutt’altro che generica, ma chiara ed inequivoca.

Data Udienza: 04/02/2014

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D’altra parte, secondo la giurisprudenza, “La richiesta di Riesame proposta dal
difensore del terzo interessato alla restituzione del bene in sequestro, ove sia
rilevato il difetto di procura non può essere dichiarata inammissibile, perché è
fatto obbligo al Giudice, in tal caso, di assegnare alla parte un termine perentorio per munirsi di una valida procura”.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
E’ pacifico che, per la proposizione del ricorso per riesame avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il difensore del terzo interessato alla
restituzione dei beni deve essere munito di procura speciale, nelle forme previste dall’art. 100 c.p.p. Il terzo interessato, invero, a differenza dell’indagato o
dell’interessato, è portatore di interessi civilistici, per cui esso, oltre a non poter
stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore. Inoltre, per il terzo interessato alla restituzione non operano norme che, alla stessa stregua di quanto
previsto per il difensore della persona offesa, dall’art. 101 c.p.p. richiamino
quanto disposto per l’imputato.
Essendo quindi indiscusso che il difensore del terzo interessato debba essere munito di procura speciale, nella giurisprudenza di questa Corte si registra
una difformità di indirizzi quanto alle conseguenze dell’inosservanza di tale regola. Secondo un primo orientamento, invero, la carenza della procura speciale
in capo al difensore comporta l’inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Sez. 6,
n. 13154 del 19/03/2010, Arango Garzon, Rv. 246692; Sez. 6, n. 16974 del
13/03/2008, Pulignano, Rv. 239729; Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008, Calabresi,
Rv. 239287; Sez. 5, n. 13412 del 17/02/2004, Pagliuso, Rv. 228019; Sez. 3, n.
8942 del 20/10/2011, Porta Tenaglia Sri, Rv. 252438; Sez. 2, n. 41243 del
21/11/2006, Tenda, Rv. 235403; Sez. 3, n. 23107 del 23/4/2013, Stan, Rv.
255445; Sez. 2, n. 31044 del 13/6/2013, Scaglione, Rv. 256839). Secondo un
altro orientamento, invece, in tal caso è fatto obbligo al giudice di assegnare alla parte un termine perentorio per munirsi di una valida procura, non potendo,
dunque, l’impugnazione essere dichiarata illico et immediate inammissibile (cfr.
Sez. 6, n. 1289 del 20/11/2012, Cooperativa Leonardo da Vinci ari, Rv.
254287; Sez. 3, n. 11966 del 16/12/2010, Pangea Green Energy Sri, Rv.
249766).
Ritiene il Collegio che l’esigenza di dare alle disposizioni in questione una
interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata consigli di
seguire questo secondo orientamento. E’ stato invero esattamente osservato che
il terzo interessato, al pari dei soggetti indicati dall’art. 100 c.p.p., è portatore di
interessi civilistici, per cui esso, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di
procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi
dell’art. 83 c.p.c.. Tuttavia, deve trovare applicazione il disposto di cui all’art.
182 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dalla L. n. 69 del 2009, che prevede
per il Giudice l’obbligo di assegnare alle parti – laddove venga rilevato un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione o altro vizio comportante la
nullità della procura – un termine perentorio per la costituzione della persona al-

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la quale spetta la rappresentanza o assistenza. In applicazione del principio di
conservazione degli atti giuridici, anche di natura processuale, la suindicata disposizione obbliga il Giudice, in presenza della rilevazione di un vizio della
procura, a provvedere in ordine alla sanatoria dello stesso, con evidente equiparazione della nullità della procura ad litem al difetto di rappresentanza processuale con conseguente sanatoria ed efficacia retroattiva (Sez. U. civili, sent. n.
28337 del 22/12/2011, Rv. 619998). Queste conclusioni del resto si conformano alla più recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per
violazioni dell’art. 6, par. 1, CEDU sotto il profilo del pieno accesso alla tutela
giurisdizionale (così Sez. 6, n. 1289 del 20/11/2012, Cooperativa Leonardo da
Vinci arl, Rv. 254287, cit., in un caso di appello proposto, ex art. 324 cod. proc.
pen., dal difensore del terzo interessato alla restituzione del bene sottoposto a
sequestro preventivo).
Le stesse conclusioni sono state adottate anche in riferimento al riesame,
ex art. 322 cod. proc. pen. da Sez. 3, n. 11966 del 16/12/2010, Pangea Green
Energy Sri, Rv. 249766, la quale ha affermato il principio che «La richiesta di
riesame proposta dal difensore del terzo interessato alla restituzione del bene in
sequestro, ove sia rilevato il difetto di procura, non può essere dichiarata inammissibile, perché è fatto obbligo al giudice, in tal caso, di assegnare alla parte
un termine perentorio per munirsi di una valida procura».
Nel caso in esame, tuttavia, non appare necessaria l’applicazione di questo
principio e, conseguentemente, non occorre rimettere eventualmente la questione alle Sezioni Unite per la risoluzione del suddetto contrasto (peraltro segnalato anche dalla relazione 1014/2013 del 2.4.2013 dell’Ufficio del Massimario).
E difatti, dagli atti emerge in modo evidente che il difensore dell’odierno
ricorrente era munito di una specifica e valida procura speciale. Come del resto
ricorda anche l’ordinanza impugnata, con l’atto in data 4.7.2013, specificamente denominato «atto … di conferimento di procura speciale (art. 100 e 122
c.p.p.)», Russo Angelo conferì al difensore avv. Vittoria Pellegrino «procura
speciale … affinché rappresenti e difenda il sottoscritto nel procedimento penale di cui all’oggetto, conferendoLe tutte le facoltà ad essa spettanti per legge,
tra cui il potere di nominare sostituti processuali e proporre impugnazioni in
ogni stato e grado del processo anche nell’ambito delle procedure incidentali».
Emerge dunque ictu ocu/i la inequivoca sussistenza della legitimatio ad processum e dello jus postulandi del costituito procuratore speciale, avv. Vittoria Pellegrino, conferiti dalla parte per ogni stato e grado del processo con espressa
specificazione anche della fase cautelare. La volontà della parte espressa
nell’atto è tutt’altro che generica, ma chiara ed inequivoca.
D’altra parte, anche qualora sussistesse un dubbio sulla esatta portata di tale volontà, la considerazione del principio di diritto dianzi ricordato nel senso
dell’obbligo del giudice di provvedere alla sanatoria di un eventuale vizio della
procura, avrebbe imposto al tribunale del riesame di interpretare la procura speciale nel senso che essa si riferiva specificamente anche all’istanza di riesame.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al tribunale di Napoli.
Per questi motivi

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La Corte Suprema di Cassazione
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 4
febbraio 2014.

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