Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1198 del 13/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1198 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) VOLPE TANCREDI VALERIO N. IL 16/02/1973
avverso la sentenza n. 26/2010 CORTE ASSISE APPELLO di
VENEZIA, del 01/07/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CAA-44f1Ink-, sm P IL
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che ha concluso per

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Data Udienza: 13/11/2012

N. 2260/12-RUOLO N.13 P.U. (1973)
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 1 luglio 2011 la Corte d’Assise d’Appello di Venezia ha
confermato la pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni 1 e mesi 6
inflitta a VOLPE,Tancredi Valerio dalla Corte d’assise di Verona con sentenza del
22 marzo 2010 per i seguenti reati, riuniti col vincolo della continuazione e con la
recidiva:
danno di COSMIN Adrian Ioan, da loro previamente narcotizzato, trasportato in
zona isolata e posto sul sedile guida della sua auto, da essi poi data alle fiamme,
si che il decesso della vittima era avvenuto per l’azione concorrente
dell’intossicazione subita per effetto della benzodiazepina contenuta nel sonnifero
somministratogli e del monossido di carbonio sprigionatosi a seguito dell’incendio
appiccato all’auto nella quale la vittima era stato posto; con le aggravanti della
premeditazione; dell’avere agito per motivi abietti, consistiti nell’aver voluto
incassare il premio di un’assicurazione sulla vita stipulata dalla vittima a
beneficio della NERVO; dell’avere agito con crudeltà e dell’aver usato un mezzo
insidioso (art. 81, 110, 575, 577 n.ri 1, 3 e 4, con riferimento all’art. 61 n.ri 1 e
4 cod. pen.);
B)-tentato omicidio aggravato, in concorso con NERVO Caterina, giudicata a
parte, in danno di SABAU Sorin Adrian, avendo commesso atti diretti in modo
non equivoco a cagionarne la morte, avendolo indotto a recarsi in una località
isolata, alla guida della sua autovettura e sedendo l’imputato sul sedile
posteriore, indossando un paio di guanti al fine di strangolarlo ed avendoli la
coimputata NERVO seguiti alla guida di un’altra autovettura; evento non
verificatosi per essersi la vittima insospettita ed aver messo in moto l’auto,
allontanandosi dal luogo isolato, con le aggravanti della premeditazione,
dell’avere agito per motivi abietti, consistiti nell’aver voluto incassare il premio di
un’assicurazione sulla vita stipulata dalla vittima a beneficio dell’imputato e
dell’aver approfittato di circostanze di luogo tali da ostacolare la pubblica difesa
(artt. 81, 110, 56, 575, 577 n.ri 1, 3 e 4, con riferimento all’art. 61 n.ri 1 e 5
cod. pen.);
C)-falsità in scrittura privata, per aver formato, in concorso con NERVO Caterina,
giudicata a parte, una falsa proposta di polizza assicurativa con la compagnia
assicurativa “Alleanza s.p.a.”, avendo agito il VOLPE quale contraente, RIMONDI
Massimiliano quale assicurando e la NERVO quale beneficiaria in caso di morte
del RIMONDI, compilando la polizza con la falsa firma di RIMONDI Massimiliano e
portandola all’assicuratore per concludere il contratto definitivo, con l’aggravante
1

A)-omicidio aggravato, in concorso con NERVO Caterina giudicata a parte, in

di avere commesso il fatto al fine di conseguire il profitto del reato di omicidio in
danno del RIMONDI, che avevano in animo di commettere (artt. 81 cpv., 110,
485, 61 n. 2 cod. peri.).
2.L’omicidio di COSMIN Adrian Ioan è avvenuto nel Comune di Cavaion
Veronese, località Montean, fra le ore 3,30 e le ore 4 della notte fra il 7 e 1’8
giugno 2008 in una stradina poco frequentata, ubicata nei pressi del casello
autostradale di Affi, dove il corpo carbonizzato della vittima è stato rinvenuto
aveva avuto luogo, nove giorni prima, il tentato omicidio di SABAU Sorin Adrian.
3.Gli elementi valorizzati dai giudici di merito a carico dell’imputato sono stati:
-quanto all’omicidio sub A):
a)-l’avere i testi DOBRINCU, NASTASESCU e COSMIN Ioan, quest’ultimo padre
della vittima, concordemente riferito che l’imputato, datore di lavoro della
vittima, era stata l’ultima persona ad essere entrata in contatto con COSMIN
Adrian boari prima della sua morte;
b)-l’essere emerso che la vittima, dipendente dell’imputato, era stata convinta da
quest’ultimo a stipulare un contratto di assicurazione sulla vita, indicando
l’imputato come beneficiario; era previsto che il COSMIN simulasse la sua morte,
tornandosene in Romania, consentendo all’imputato di incassare il premio
assicurativo, che avrebbero poi diviso;
c)-l’avere i consulenti del P.M. dott.ssa Alessandra DE SAVIA, medico legale e
prof. Aldo POLETTINI, medico forense, confermato nel dibattimento di primo
grado che COSMIN Adrian Ioan era stato ucciso sia dall’azione comburente del
fuoco, che gli aveva cotto gli arti, fratturandoli ed innaturalmente contraendoli,
sia dall’inspirazione di monossido di carbonio sviluppatosi durante l’incendio; e la
modesta quantità di fuliggine rinvenuta nella laringe del deceduto dimostrava
che gli atti respiratori validi, prima del decesso, erano stati davvero pochi.
Nel sangue della vittima erano stati poi rinvenuto un neuro depressivo in
quantità rilevante; pertanto la vittima era stata dapprima invitata a casa
dell’imputato, dove quest’ultimo gli aveva somministrato una bevanda od un
caffè contenente un farmaco neuro deprimente, si da rimanere sedata; poi era
stata trasportata inerme sul luogo in cui era stata bruciata viva all’interno della
sua auto, data alle fiamme;
d)-l’avere i carabinieri intervenuti ed i vigili del fuoco accertato che il veicolo del
COSMIN non era entrato in collisione con nessun altro veicolo, né aveva urtato
contro ostacoli fissi, si che l’incendio era stato appiccato dall’interno dell’auto;

2

all’interno della sua autovettura data alle fiamme; ed in tale identica località

-quanto al tentato omicidio sub 8), dalle dichiarazioni rese dalla parte offesa
SABAU Sorin Adrian, anch’egli dipendente dell’imputato e sottoscrittore di una
polizza assicurativa sulla vita a beneficio l’imputato, identica a quella stipulata
dall’altra vittima COSMIN Adrian Ioan.
Poteva invero spiegarsi solo con l’intento omicidiario avere l’imputato portato il
SABAU a girovagare per le stesse zone isolate in cui nove giorni dopo sarebbe
stato commesso l’omicidio del COSMIN, seguito dalla coimputata NERVO;
l’essersi il medesimo munito di un paio di guanti di lattice blu e l’essersi posto a
sospetto il SABAU, che si era affrettato a tornare in luoghi più frequentati,
facendo discendere dalla sua auto l’imputato;
-quanto al falso sub C), l’avere il RIMONDI pacificamente riconosciuto la falsità
della sua firma, apposta sulla proposta di polizza assicurativa sulla vita a
beneficio di NERVO Caterina.
4.Avverso detta sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Venezia ricorre per
cassazione VOLPE Tancredi Valerio per il tramite del suo difensore, che ha
dedotto:
I)-motivazione illogica e contraddittoria quanto all’omicidio sub A), in quanto il
consulente del P.M. aveva accertato il dato della mancanza di fuliggine all’interno
delle vie aeree della vittima, il che significava che quest’ultima non aveva
respirato i fumi dell’incendio avvenuto nell’auto; erroneamente pertanto la
sentenza impugnata aveva ricondotto le cause della morte della vittima all’azione
combinata del monossido di carbonio e del fuoco;
II)-motivazione carente ed illogica quanto all’omicidio sub A), circa l’effettiva
riconducibilità del decesso della vittima all’azione delle fiamme, in quanto il
proprio consulente di parte aveva rilevato come il perito del P.M. non aveva
accertato se le ustioni della vittima avessero avuto contenuto liquido (lesioni
vitali) oppure contenuto gassoso (lesioni post mortali), al fine di stabilire se il
fuoco fosse stato la causa della morte della vittima o se avesse bruciato il corpo
di una persona già morta.
Inoltre la posizione del cadavere rinvenuto bruciato, in particolare l’essersi il
tronco ed il capo presentati in iperestensione, era indicativo del fatto che il
soggetto era già cadavere nel momento in cui era stato attinto dalle fiamme.
Infine il consulente del P.M. non aveva svolto alcun accertamento sul ristagno di
liquido frammisto a tracce di natura ematica, rinvenuto sul fondo dell’abitacolo
dell’auto incendiata; non era stata quindi appurato se si fosse trattato di
percolature, originate da un cadavere carbonizzato ovvero di pozze ematiche,

3

sedere sul sedile posteriore dell’auto, manovre queste che avevano messo in

derivanti da lesioni occorse in vita; non era stata quindi provata l’asserita
rilevanza causale delle fiamme nella causazione della morte della vittima;
III)-motivazione meramente apparente, riferita all’omicidio sub A), circa la
presenza nel corpo della vittima di una sostanza ad azione depressiva sul
sistema nervoso centrale, in quanto la concentrazione di brotizolam riscontrata
non era così elevata da aver potuto produrre effetti narcotici, si da rendere
impossibile il risveglio, ovvero qualsiasi reazione della vittima;
IV)-motivazione illogica e contraddittoria riferita all’omicidio sub A), nella parte
potessero essere ricondotte a traumi causati da incidenti e che sull’auto della
vittima vi fossero segni determinati da urti o collisioni con altri mezzi.
Invero il proprio consulente di parte, assieme a fratture da calore, aveva
riscontrato altresì fratture allo zigomo, al corpo dello sterno, all’omero ed alla
tibia del piede di sinistra, situate quindi in zone risparmiate dall’azione di
consunzione termica e compatibili con traumi da incidente; inoltre l’appuntato
dei carabinieri DI CONZA Alessandro, intervenuto sul posto nell’immediatezza
dei fatti, aveva riferito che l’auto della vittima presentava segni e strisciature
nella parte posteriore, nonché danni alla parte anteriore (al paraurti, alla
fanaleria ed al cofano motore).
V)-motivazione illogica e contraddittoria, quanto all’omicidio sub A), in quanto
erano stati desunti elementi di colpevolezza a suo carico dai rapporti da lui
intessuti con la vittima COSMIN senza alcun approfondimento e facendo un mero
rinvio alla sentenza di primo grado.
Erroneamente era stato ritenuto inutile accertare dove egli avrebbe acquistato il
farmaco neuro deprimente somministrato alla vittima e non rinvenuto nella sua
abitazione, dove le tazze rinvenute erano risultate prive di tracce del DNA della
vittima; era poi illogico avere escluso che la vittima avesse potuto assumere da
sè medesimo il farmaco, ben avendolo potuto la vittima averlo fatto sul luogo di
rinvenimento del suo cadavere, potendosi ipotizzare che la narcosi subìta non
fosse stata così grave da impedirgli di agire;
VI)-erronea applicazione della legge penale e motivazione carente e
contraddittoria, quanto al tentato omicidio sub B).
La sua responsabilità in ordine al delitto in esame era stata fondata sulle sole
dichiarazioni rese dalla parte offesa, la quale aveva tuttavia escluso che egli
avesse tenuto qualsiasi atteggiamento finalizzato ad attentare alla sua vita;
pertanto era da escludere nella specie che egli avesse commesso atti idonei
diretti in modo non equivoco ad uccidere il SABAU;
VII)-motivazione illogica e contraddittoria quanto al reato di falso sub C), circa la
sussistenza stessa del delitto, in quanto egli non avrebbe mai potuto effettuare la
4

in cui era stato escluso che le fratture riscontrate sul corpo della vittima

contestata falsificazione della firma del RIMONDI, atteso che, in sede di stipula
del contratto di assicurazione sulla vita, l’assicurato sarebbe stato previamente
identificato dall’agente dell’assicurazione e la firma del contratto avrebbe dovuto
essere stata apposta alla sua presenza e sotto il suo controllo;
VIII)-carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.E’ infondato il primo motivo di ricorso, riferito all’omicidio sub A).
consulente del P.M. dott.ssa Alessandra DE SAVIO, medico legale, avrebbe
rilevato l’assenza di fuliggine all’interno delle vie aeree della vittima, si che la
stessa non sarebbe deceduta per l’azione combinata del monossido di carbonio e
del fuoco, come erroneamente indicato dalla sentenza impugnata.
Si rileva che trattasi di censura inidonea a scalfire la compatta e solida
motivazione, con la quale la sentenza impugnata ha al contrario rilevato come
l’altro perito del P.M., prof. Aldo POLETTINI, aveva accertato che una quantità di
fuliggine era stata pur sempre rinvenuta, pur se in modesta quantità, nella
laringe del deceduto, il che provava come la povera vittima avesse avuto il
tempo di compiere validi, se pur minimi, atti respiratori, prima del decesso.
2.E’ infondato il secondo motivo di ricorso, riferito all’omicidio sub A).
Con esso il ricorrente lamenta motivazione illogica circa l’effettiva riconducibilità
del decesso del COSMIN all’azione delle fiamme, sostenendo che la vittima
sarebbe stata data alle fiamme in un momento successivo al suo decesso.
Trattasi invero di censura che introduce un’inammissibile ricostruzione dei fatti,
alternativa rispetto a quella fatta propria dalla sentenza impugnata; il che non è
consentito nella presente sede di legittimità; d’altra parte la sentenza impugnata
ha ritenuto, con motivazione pienamente condivisibile siccome immune da vizi
logici e da contraddizioni, che, viceversa, la vittima, già sedata per essere stata
indotta ad ingerire un farmaco neuro-deprimente in quantità superiore a quella
normalmente sostenibile da una persona, era stata adagiata nell’auto, che solo
in un momento successivo, da ferma, era stata data alle fiamme, si che il
decesso della vittima era avvenuto per l’azione combinata del fuoco e per avere
la vittima inspirato il monossido di carbonio sviluppatosi con le fiamme.
3.E’ infondato il terzo motivo di ricorso, riferito all’omicidio sub A).
Anche in tal caso trattasi di censura non proponibile nella presente sede di
legittimità, siccome afferente al merito, avendo con essa il ricorrente contestato,
con argomentazioni del tutto generiche, la concentrazione di brotizolam
5

Con esso il ricorrente lamenta contraddittorietà di motivazione, in quanto la

rinvenuta nel corpo della vittima, non così elevata da aver potuto produrre effetti
narcotici sulla stessa.
Va la contrario rilevato che i giudici di merito, con motivazione pienamente
condivisibile, hanno rilevato come la quantità di benzodiazepina rinvenuta nel
corpo della vittima era stata pari a 32 nanogrammi per millimetro, ampiamente
superiore alla quantità contenuta in una singola compressa di lendormin, l’unica
all’epoca contenente quale principio attivo la benzodiazepina e che produceva
una concentrazione di circa 10 nanogrammi di tale principio attivo; la quantità di
sedazione, soprattutto se associata all’alcool, pure rinvenuto nel corpo della
vittima in quantità superiore a quella consentita.
4.E’ infondato il quarto motivo di ricorso, riferito all’omicidio sub A).
Con esso il ricorrente sostiene che le fratture rinvenute sul corpo della vittima
fossero da ricondurre a traumi causati da incidente stradale e che sull’auto della
vittima fossero stati riscontrati segni riconducibili ad urti o collisioni con altri
automezzi.
Anche la censura in esame non è proponibile nella presente sede di legittimità,
essendo essa riferibile al merito della controversia, atteso che, con essa, il
ricorrente ipotizza una diversa ricostruzione dei fatti, alternativa a quella fatta
propria dai giudice di merito e che appare pienamente condivisibile, siccome
fondata su motivazione immune da logicità e contraddizioni.
I giudici di merito hanno invero accertato che l’incendio dell’auto aveva avuto
origine all’interno dell’autovettura e precisamente nella zona del sedile del
guidatore; che la vettura non presentava sulla carrozzeria segni riconducibili ad
una collisione con altri mezzi ovvero con il guard-rail, essendo stata l’auto
rinvenuta non a contatto con quest’ultimo, ma distanziata rispetto ad esso.
5.E’ infondato il quinto motivo di ricorso, pure riferito all’omicidio sub A).
Con esso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, nel ricostruire i
rapporti intercorsi con la vittima, si fosse adagiata su quanto rilevato dalla
sentenza di primo grado, senza alcun autonomo approfondimento.
La giurisprudenza di questa Corte non esclude la piena legittimità dell’uso della
motivazione per relationem, ritenendo che il mero riferimento alla sentenza di
primo grado è consentito solo quando le censure formulate in sede di appello non
contengano elementi diversi rispetto a quelli già esaminati e disattesi dal primo
giudice; pertanto il mero rinvio alla sentenza di primo grado in tanto può
assurgere a violazione dell’obbligo della motivazione in quanto, con l’appello, sia
stata sollecitata una valutazione critica della decisione di primo grado con
6

benzodiazeprina rinvenuta era quindi tale da poter produrre una significativa

specifiche e mirate censure, in ordine alle quali le risposte fornite dal giudice di
secondo grado si siano rivelate palesemente incomplete ed insufficienti (cfr.
Cass. SS.UU. 4.2.1992, in Cass. Penale, 1992, 2663; Cass. 4^, 22.12.1995,
n.4314, rv. 204175; Cass. 4^ 25.2.1999, ZODI, rv. 213135; Cass. 6^,
12.2.2009, GIUSTINO, rv. 242811; Cass. 6^, 12.6.08, BONARRIGO, rv.241188;
Cass. 4^,17.9.08 n. 38824, rv.241062).
Nella specie il ricorrente non ha indicato in concreto quali siano state le concrete
e specifiche censure da lui mosse alla sentenza di primo grado, riferite al tema
non avrebbe dato conto, non essendo sufficiente l’avere rilevato il mero
appiattimento della sentenza di appello su quella del primo giudice, in quanto,
come sopra rilevato, l’essersi il giudice di appello conformato a quanto disposto
dal primo giudice non è un fatto in sé stesso censurabile.
D’altra parte va rilevato che, nel caso in esame, la Corte territoriale, lungi
dall’essersi adagiata sulla sentenza di primo grado, ha, al contrario, criticamente
passato in rassegna tutto il materiale probatorio raccolto a carico del ricorrente,
riferito ai suoi rapporti con la vittima, ricostruendo in modo attendibile la
dinamica del grave fatto di sangue in esame, avendo in particolare
condivisibilmente rilevato che era del tutto indifferente, ai fini della penale
responsabilità del ricorrente, che non fosse stato rinvenuto il farmaco, che egli
aveva fatto ingerire alla vittima dopo averla invitata a casa sua prima di
ucciderlo, diluendolo nel caffè od in altra bevanda da lui offerta alla vittima, ben
avendo potuto il ricorrente acquistare il farmaco non nel suo paese d’origine, ma
altrove, ovvero in un periodo diverso da quello in cui l’omicidio era stato
commesso.
Costituisce poi una ricostruzione dei fatti alternativa, non proponibile nella
presente sede di legittimità, l’avere il ricorrente ipotizzato che la vittima avrebbe
potuto assumere da solo il farmaco, magari nello stesso luogo di rinvenimento
del suo cadavere, avendo i giudici di merito adeguatamente motivato la
ricostruzione dei fatti da essi ritenuta più attendibile e che cioè era stato il
ricorrente ad avere approfittato dei rapporti di dipendenza che lo legavano alla
vittima, invitandolo dapprima nella sua abitazione a prendere un caffè od
un’altra bevanda, nella quale era stata diluita la sostanza narcotizzante
rinvenuta nel suo cadavere, allo scopo di eseguire più agevolmente la seconda
parte del piano criminoso, consistito nel dare la vittima alle fiamme all’interno
della sua auto in una stradina poco frequentata.
6.E’ infondato il sesto motivo di ricorso riferito al tentato omicidio sub B).

7

dei pregressi suoi rapporti con la vittima COSMIN, delle quali la Corte territoriale

Con esso il ricorrente lamenta l’insussistenza nel suo comportamento degli
elementi normativamente previsti per aversi il contestato tentativo di omicidio in
danno del SABAU.
Ai fini della sussistenza del tentativo di delitto, di cui all’art. 56 cod. pen.,
occorre che, sulla base di una valutazione ex ante, gli atti compiuti, anche se
meramente preparatori o solo parziali, siano ritenuti idonei ed univoci, siccome
diretti in modo non equivoco a causare l’evento lesivo ovvero a realizzare la
fattispecie prevista dalla norma incriminatrice, rivelando, in tal modo,
atti non è pertanto sinonimo della loro sufficienza causale, esprimendo invece
l’esigenza che gli atti abbiano una loro oggettiva attitudine ad inserirsi, quale
condizione necessaria, nella sequenza causale ed operativa, che ha condotto alla
consumazione del delitto (dr. Cass. Sez. 2 n. 40343 del 13/5/2003 La Ferla, Rv.
227363).
Applicando tali principi giurisprudenziali alla specie in esame, va rilevato come i
giudici di merito correttamente han ritenuto la sussistenza, nel comportamento
tenuto dal ricorrente, del contestato tentativo di omicidio in danno di SABAU
Sorin Adrian, avendo all’uopo valorizzato le dichiarazioni della parte offesa,
ritenute attendibili e priva di intenti prevaricatori.
Da tali dichiarazioni era emerso chiaramente come il ricorrente, unitamente alla
coimputata NERVO Caterina, aveva posto in essere nei confronti della parte
offesa una serie di comportamenti che, valutati unitamente a quelli molto simili
che sarebbero stati da essi posti in essere solo nove giorni più tardi nei confronti
del COSMIN, vittima dell’omicidio ad essi contestato al capo A), ben potevano
essere ritenuti idonei ad uccidere il SABAU (l’aver fatto sottoscrivere anche a
quest’ultimo, suo dipendente come il COSMIN, una polizza assicurativa sulla vita
indicando sè stesso come beneficiario; l’averlo portato, assieme alla coimputata
NERVO, in luoghi isolati e poco frequentati senza alcun giustificato motivo;
l’essersi collocato sul sedile posteriore dell’auto guidata dalla p.o., indossando
una paio di guanti di lattice, senza alcuna apparente necessità).
Trattasi pertanto di elementi indiziari che, valutati nel loro complesso, ben sono
idonei a provare la commissione, da parte del ricorrente e della coimputata
NERVO, di un significativo iniziale segmento attuativo della fattispecie
omicidiaria contestatagli, non portata a consumazione per cause indipendenti
dalla loro volontà, avendo la parte offesa percepito qualcosa di anomalo nel
comportamento tenuto dal ricorrente e dalla sua complice ed avendo intuito che
doveva assolutamente portare l’auto di cui era alla guida in luoghi più
frequentati; d’altra parte, per la sussistenza del tentativo di omicidio, non è
indispensabile che la p.o ne sia esattamente consapevole, ben potendo essere
8

l’intenzione dell’agente di commettere quello specifico delitto; e l’idoneità degli

sufficiente, come nella specie, che la stessa abbia percepito che si stesse
tramando qualcosa di negativo nei suoi confronti; il che nella specie si è appunto
verificato.
7.E’ infondato il settimo motivo di ricorso, riferito al falso contestatogli al capo C)
della rubrica.
Le argomentazioni svolte dal ricorrente per negare la sussistenza del delitto in
esame non tengono invero conto del fatto che il comportamento ascrittogli non
del RIMONDI, ma concerne la falsa firma di quest’ultimo apposta dal ricorrente,
in concorso con la convivente NERVO Caterina, su di un diverso documento,
costituito dalla proposta di polizza assicurativa da presentare alla società
assicuratrice s.p.a. “ALLEANZA” al fine di concludere il contratto assicurativo
definitivo.
8.E’ infine infondato l’ottavo motivo di ricorso, riferito a tutti e tre i reati
ascrittigli, con il quale il VOLPE lamenta la mancata concessione in suo favore
delle attenuanti generiche.
E’ noto che la funzione di queste ultime è quella di consentire al giudice un
adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla
legge, in relazione a peculiari e non codificabili connotazioni tanto in fatto che in
diritto.
La meritevolezza di dette attenuanti non può pertanto mai essere data per
scontata, né può essere presunta, esigendo essa un’apposita motivazione, la
quale neppure deve mancare qualora vi sia stata una specifica richiesta in tal
senso da parte dell’imputato.
In tale ultimo caso il giudice è tenuto infatti ad indicare le ragioni a sostegno del
rigetto delle relative richieste, senza che tuttavia il medesimo debba
necessariamente esser tenuto ad effettuare un’analitica e specifica valutazione di
tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalla parte o rilevabili dagli atti,
essendo sufficiente che egli indichi, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod.
pen. e concernenti la personalità del colpevole, ovvero l’entità del reato ovvero le
modalità esecutive, quelli ritenuti decisivi o rilevanti e rimanendo implicitamente
disattesi tutti gli altri (cfr. Cass. 2^ n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv.
249163).
Ora, nella specie, è da ritenere adeguata seppur sintetica la motivazione addotta
dalla sentenza impugnata per negare al ricorrente le attenuanti generiche,
avendo essi fatto riferimento all’estrema gravità dei fatti commessi; all’essere
stati essi connotati da estrema capacità a delinquere e da un dolo di
9

ha avuto ad oggetto la stipula del contratto di assicurazione definitivo da parte

straordinaria intensità, nonchè al comportamento da lui tenuto, non avendo egli
mai mostrato alcun segno di resipiscenza e pentimento per quanto commesso.
Esaustiva è pertanto la motivazione addotta dalla sentenza impugnata per
negare al ricorrente le attenuanti generiche.

9.11 ricorso proposto da VOLPE Tancredi Valerio va pertanto respinto, con sua

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 novembre 2012.

condanna al pagamento delle spese processuali.

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