Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11976 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11976 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

VENTURELLI Giovanni, nato a Pavullo nel Frignano il 19/2/1943
avverso l’ordinanza del 13/6/2013 del Tribunale di Cagliari che ha confermato il
decreto di sequestro preventivo emesso il 14/5/2013 dal Giudice delle indagini
preliminari del Tribunale di Cagliari avendo riguardo al “fumus” di reato ex
artt.110 cod. pen. e 292 del d.P.R. n.43 del 1973 (in relazione all’art.70 del
d.P.R. n.633 del 1973), accertato nell’aprile 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Angelo
Di Popolo, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Marco Linguerri, che ha concluso chiedendo accogliersi
il ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13/6/2013 il Tribunale di Cagliari ha confermato il
decreto di sequestro preventivo emesso il 14/5/2013 dal Giudice delle indagini
preliminari del Tribunale dì Cagliari avendo riguardo al “fumus” di reato ex
artt.110 cod. pen. e 292 del d.P.R. n.43 del 1973 (in relazione all’art.70 del
d.P.R. n.633 del 1973), accertato nell’aprile 2013 con riguardo alla illegale

Data Udienza: 09/01/2014

importazione nel mese di febbraio 2008, in concorso con Stefano Cestarelli
operante per la società austriaca fittiziamente intermediaria, di un aeromobile
“Cirrus SR22” di provenienza statunitense e in quel Paese immatricolato.
2. Avverso tale decisione il sig. Venturelli propone ricorso tramite i
Difensori, in sintesi lamentando:
a. errata applicazione di legge ex art.606, lett.c) cod. proc. pen. in relazione
all’art.21, comma 3, della legge n.4 del 1929, per essere stata individuata la
competenza dell’autorità giudiziaria sulla base del luogo dell’accertamento. Si

contrasta sia con l’art.25, comma 1, Cost. sia con l’art.76 Cost. Ciò impone di
fissare con particolare rigore il concetto di “luogo di accertamento” e, nel caso in
esame, di individuare tale località in Vignola, ove sono stati acquisiti i documenti
concernenti l’aeromobile che ivi abitualmente staziona;
b. errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. in relazione
all’art.70 del d.P.R. n.633 del 1972 per essere insussistente il profilo di “abuso
del diritto” individuato dal Tribunale alle pagine 3 e 5 dell’ordinanza; all’epoca
dei fatti il regime vigente in Danimarca prevedeva una aliquota pari a zero per
l’I.v.a. all’importazione degli aeromobili, così che del tutto correttamente
l’ingresso è avvenuto in Danimarca sulla base del regime esistente e quindi
l’aeromobile è stato immesso alla libera circolazione comunitaria; a ciò consegue
che in presenza di movimenti intracomunitari non si dà luogo a importazioni che
comportano nuove imposte (art.67 del d.P.R. n.633 del 1972; Sez.3, n.17835
del 13/5/2005) e non può trovare applicazione la sanzione ex art.70 del d.P.R.
n.633 del 1972. Inoltre, può parlarsi di abuso del diritto penalmente rilevante
solo in presenza di violazione di una specifica disposizione antielusiva (Sez.3,
n.33187 del 12/6/2013);
c. errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di
motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen., anche in relazione
all’art.125 cod. proc. pen., in quanto sia l’ordinanza del Tribunale sia il decreto
del Giudice delle indagini preliminari fanno riferimento alle schede redatte dalla
G.d.F, schede che non sono allegate al decreto e che non contengono alcuna
indicazione chiara dei fatti e delle violazioni. Lo stesso dicasi per il “periculum in
mora”, elemento che l’ordinanza omette di motivare

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene di affrontare in via preliminare la questione concernente
il difetto di competenza dell’autorità giudiziaria procedente e concorda con il
ricorrente allorché, citando la giurisprudenza di legittimità, afferma che il
concetto di “luogo di accertamento” introdotto dalla normativa tributaria (art.21,

2

tratta di criterio che, se interpretato in maniera eccessivamente elastica,

comma 2, della legge 7 gennaio 1929, n.4) non va interpretato in modo
formalistico e deve essere considerato alla luce dell’effettiva valutazione degli
elementi che depongono per la sussistenza della violazione.
2. Proprio un’interpretazione non ancorata a dati formali o, addirittura,
formalistici conduce a rigettare la censura del ricorrente. E, infatti, la mera
acquisizione di dati presso le singole sedi ove gli aerei erano custoditi non appare
in grado di fornire gli elementi necessari per valutare i fatti e le

possibili

violazioni della disciplina tributaria. Come emerge dagli atti dell’autorità

particolare i “Cirrus SR22”, sono stati importati con modalità simili e con la
cooperazione del sig. Cestarelli, verosimilmente esponente della “Cirrus Italia” e
nello stesso tempo legale rappresentante della società austriaca che ha operato
come intermediaria; l’insieme di tali elementi di fatto, che l’ordinanza impugnata
ha considerato ai fini della propria decisione, è stato rilevato e apprezzato
soltanto dopo che le informazioni sono state raccolte presso i diversi luoghi di
custodia degli aeromobili e quindi concentrate presso le autorità cagliaritane, ove
erano emersi i primi sospetti circa l’esistenza di irregolarità tributarie. Il che
conduce a ritenere che l’accertamento sia avvenuto in Cagliari e non ad opera
delle autorità che singolarmente hanno dato corso all’attività di ricognizione e
raccolta delle informazioni su delega delle prime.
3. Giova esaminare a questo punto il secondo motivo di censura proposto
dal ricorrente con riguardo al vizio di motivazione che, prescindendo dal merito
della decisione, potrebbe comportare l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Sostiene, infatti, il ricorrente che la motivazione a supporto del sequestro si
fonda sul contenuto delle schede redatte dalla G.d.F., schede non allegate al
provvedimento giudiziale che, dunque, rinvia a un documento non presente con
un improprio ricorso a motivazione “per relationem” e sostanziale violazione del
diritto dell’indagato. A tale proposito la Corte rileva che l’ordinanza impugnata,
sul punto non contestata specificamente dal ricorrente, afferma che le schede
della G.d.F. risultano allegate al provvedimento del Pubblico ministero presente
in atti, così che il loro contenuto è conosciuto e conoscibile dalle parti private. Si
tratta di circostanza che esclude la sussistenza del vizio lamentato.
4. Venendo, così, al secondo e centrale motivo di ricorso, la Corte ritiene
che, allo stato degli accertamenti, l’ordinanza impugnata non meriti le censure
che le sono mosse. Il Tribunale di Cagliari ha, infatti, ampiamente integrato il
provvedimento del Giudice delle indagini preliminari che non aveva affrontato i
profili problematici che, invece, il Tribunale ha esaminato in modo puntuale e
articolato.

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giudiziaria cagliaritana, almeno sei degli aerei oggetto di sequestro, e in

5. La motivazione dell’ordinanza si presenta immune da critiche in quanto
ha evidenziato i profili di abuso ravvisabili nella condotta del ricorrente e del suo
concorrente nel reato. Si è già accennato al fatto che i velivoli “Cirrus” (prodotti
negli Stati Uniti) sono stati importati facendo ricorso a società diversa dalla
“Cirrus Italia” e che la società austriaca che figura come intermediaria risulta
avere come rappresentante legale il sig. Cestarelli, persona domiciliata nello
stesso immobile ove ha sede la “Cirrus Italia”. L’ordinanza impugnata rileva, poi,
che fin dall’inizio delle operazioni di esportazione dagli Stati Uniti l’aeromobile

un contratto assicurativo per il velivolo e che l’operazione è stata sviluppata,
dapprima, tramite un “trust” di diritto statunitense avente come riferimento il
medesimo Venturelli e, poi, tramite l’intervento della società austriaca riferibile al
sig. Cestarelli e di una società danese che aveva emesso la fattura finale in
favore del destinatario Venturelli.
6. Osserva il Tribunale come tali passaggi realizzino uno schermo formale
rispetto all’operazione effettiva e chiara fin dall’inizio (cessione diretta dalla
società statunitense al sig. Venturelli) e non abbiano altro scopo che quello di
evitare la sottoposizione dell’aeromobile al versamento dell’I.v.a. dovuta allo
Stato italiano.
7. L’esame dei principi interpretativi della giurisprudenza italiana in materia
di I.v.a. all’importazione e di operazioni intra-comunitarie conduce a rilevare
come questa Corte, nell’ambito del generale divieto di doppia imposizione che
discende dal Trattato costitutivo delle Comunità, abbia valutato esistente una
possibile assenza di imposizione all’ingresso in Italia solo qualora il veicolo risulti
già immatricolato e iscritto nei registri pubblici in altro Paese membro, ove deve
ritenersi così assolto il debito I.v.a. (Sez.1, n.4274 del 23/6/1997, rv 208418;
Sez.3, n.923/1991, ud. 18/12/1990, rv 186313). Nel caso in esame non risulta,
neppure nella prospettazione difensiva, che il velivolo una volta fatto ingresso e
immesso in consumo in territorio danese sia stato iscritto presso i registri ufficiali
di quel Paese e presso l’ente nazionale per il volo, né emerge l’esistenza di un
titolare effettivo del bene diverso da quello che lo ha acquistato negli Stati Uniti
e ha provveduto ad assicurarlo.
8. Parimenti, l’esame della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, in
particolare della Sezione Terza, consente di rilevare alcuni principi che possono
soccorrere nel caso in esame. Premesso che la Sesta Direttiva in materia di I.v.a.
ha come finalità il trasferimento del gettito fiscale allo Stato membro in cui
avviene il consumo finale del bene (principio rilevante anche nell’ipotesi di
“operazioni a catena”), con la sentenza in data 2/7/2009 in causa C-377/08 sono
stati fissati i limiti entro cui la parte può fruire della detraibilità e del rimborso
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risulta destinato al sig. Venturelli in Italia, che costui redasse contestualmente

dell’I.v.a. “assolta a monte”; quindi, con la sentenza 6/10/2008 in causa C248/07 sono stati affrontati profili applicativi del Regolamento 2454/93 di
attuazione del Codice Doganale Comunitario (Reg. 2913/92 come modificato dal
Reg. 89/97) e si è chiarito che la “persona che fa importare la merce” (ex
art.291, n.1) è quella cui la merce è destinata e “che ha intenzione di utilizzarla
per la destinazione particolare prevista”; si è chiarito, altresì, in relazione
all’art.297, n.1, che non vi è “cessione di merci” all’interno della Comunità se la
persona autorizzata all’operazione d’importazione agisce per conto

successivamente trasportata in altro Stato membro.
9. Come si vede, la giurisprudenza comunitaria ha ben presenti i limiti di
applicazione dell’I.v.a. come tributo interno e del rapporto fra ingresso del bene
nel territorio dell’Unione e in quello del singolo Stato cui il bene è dall’origine
destinato.
10.

In conclusione, una volta individuata l’esistenza di operazioni in frode

compiute dagli indagati, correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistere il
“fumus” del reato contestato e applicabile l’istituto della confisca nei termini
indicati dall’ordinanza impugnata. Sussiste, dunque una corretta motivazione in
ordine a tutti i presupposti del sequestro anche con riguardo alle esigenze
cautelari.
11. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere
respinto e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento
delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9/1/2014

dell’importatore finale, anche se la merce è importata in uno Stato membro e

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