Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11975 del 02/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 11975 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI POTENZA
nei confronti di:
ADAMO GIUSEPPE N. IL 10/03/1968
avverso l’ordinanza n. 492/2011 TRIBUNALE di POTENZA, del
18/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. RENATO GRILLO ;
lette/spktite le conclusioni del PG Dott. a \
R
Q
• (00—eQ-1-5–e_…9…_
,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 02/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza emessa all’udienza del 18 ottobre 2012 nell’ambito del procedimento
penale a carico di ADAMO Giuseppe, il giudice del Tribunale di Potenza disponeva la
restituzione degli atti al P.M. per la riformulazione del capo di imputazione previa declaratoria
di nullità del decreto di citazione a giudizio.

deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale ed abnormità del
provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Lamenta il P.M. ricorrente l’abnormità del provvedimento per collocarsi lo stesso al di
fuori del sistema, posto che il giudice, anziché restituire gli atti al P.M. per la riscrittura del
capo di imputazione sulla base della eccezione difensiva di indeterminatezza dell’accusa,
avrebbe dovuto sollecitare il P.M. di udienza a precisare i contenuti della imputazione con
riguardo, in particolare, alla specificazione dell’arco temporale di commissione del reato (si
trattava di una ipotesi di omesso versamento delle ritenute previdenziali sanzionato dall’art. 2
della L. 638/83).
3. Il provvedimento emesso dal Tribunale rientra nella categoria dell’atto abnorme – come
tale ricorribile per cassazione – tali dovendosi qualificare, in via generale, quel provvedimento
che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento
processuale, così come quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere,
si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole
limite. Accanto ad una abnormità di tipo strutturale collegato alla singolarità dell’atto che lo
colloca al di fuori del sistema normativo, si pone l’abnormità cd. “funzionale” che si verifica
quando l’atto, seppure non estraneo al sistema normativo, determini tuttavia la stasi del
processo e l’impossibilità di proseguirlo. (in termini oltre a SS.UU. 10.12.1997 n. 17, Di
Battista, Rv. 209603, v. anche Sez. 2^ 5.6.2003 n. 27716. P.O. in proc. Biagia, Rv. 225857).
2. Per quanto rileva in questa sede, una volta esercitata da parte del Pubblico Ministero
l’azione penale con la formulazione della imputazione e la richiesta di citazione diretta a
giudizio, la contestazione è sottoposta alla valutazione del giudice con specifico riferimento alla
verifica della corrispondenza tra il fatto e la contestazione ed al controllo degli elementi
necessari per comprendere i confini, anche temporali, della contestazione; in ipotesi di non
corrispondenza o di indeterminatezza, rientra nei poteri del giudice sollecitare il P.M. per una
integrazione o modifica o specificazione del capo di imputazione, ferma restando poi la

1

1.2 Avverso il detto provvedimento propone ricorso il Procuratore della Repubblica

possibilità per il giudice di dare al fatto con la sentenza una determinata qualificazione ovvero
di adottare un provvedimento di genere interlocutorio.
3.

Laddove questa interlocuzione, manchi compete al giudice dare al fatto una

qualificazione giuridica diversa ovvero pronunciare sentenza di proscioglimento per
insussistenza del fatto, ma non rientra di certo nei suoi poteri quello di restituire gli atti al
P.M., in quanto simile soluzione determina una irragionevole regressione del procedimento con
conseguente stasi dello stesso. Come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, è affetto
da abnormità, e dunque ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice
dell’udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o
indeterminatezza della imputazione, senza averlo sollecitato per una integrazione o
precisazione, in quanto, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del
processo, è configurabile il vizio dell’abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del
procedimento in grado di alterarne l’ordinata sequenza logico-cronologica (Sez. 6^ 17.2.2011
n. 22499, P.M. in proc. Bianchini ed altri, Rv. 250494).
4. Nel caso in esame si trattava di meglio specificare la data di commissione del reato,
peraltro indicata entro certi limiti temporali: si legge, infatti, nel capo di imputazione di reato
commesso “sino al 30.6.2007”, circostanza che avrebbe dovuto indurre il Giudice a sollecitare
il P.M. di udienza a meglio precisare i confini temporali della imputazione. Il non averlo fatto ha
determinato una inammissibile stasi nel procedimento che conferisce al provvedimento il
carattere dell’abnormità.
5.

L’annullamento del provvedimento deve essere disposto senza rinvio con coeva

trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza per l’ulteriore corso.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale
di Potenza per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma 2 ottobre 2013
Il Consiglier

stensore

Il Presidente

.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA