Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1197 del 13/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 1197 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MISURACA MARIO N. IL 11/04/1962
avverso la sentenza n. 1144/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del
16/05/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. e— ,
A t’S
che ha concluso per ■ C
4-ek

Data Udienza: 13/11/2012

N.1754/12-RUOLO N. 12 P.U. (1972)
RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 16 maggio 2011 la Corte d’Appello di Lecce ha confermato la
pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione ed C 1.000,00 di multa inflitta a MISURACA
Mario dal Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francaville Fontana, con
sentenza del 12 febbraio 2009 per i reati, riuniti col vincolo della continuazione,
di illecita detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola calibro 32 modello
nonché di ricettazione della pistola medesima, siccome provento di furto in
danno di PALMISANO Pompeo.
2.Gli elementi a carico dell’imputato sono consistiti nei verbali di perquisizione e
sequestro della pistola, nelle deposizioni rese dai militari procedenti, negli
accertamenti svolti, tramite il consulente del P.M. circa la funzionalità dell’arma,
nell’escussione a teste del proprietario della pistola rinvenuta nella disponibilità
dell’imputato, nonché nell’escussione del teste a discarico DI PALMO Cosimo.
3.Avverso detta sentenza della Corte d’Appello di Lecce propone personalmente
ricorso per cassazione MISURACA Mario, deducendo:
I)-violazione di legge e carenza di motivazione, in quanto dagli atti processuali
non erano emersi elementi tali da farlo ritenere esperto conducente di moto, si
da poter avere egli mantenuto il manubrio del ciclomotore, di cui era alla guida
con la forza degli arti inferiori, onde potere caricare la pistola di cui era in
possesso, come descritto dai militari operanti; egli inoltre aveva fin dal primo
momento protestato la propria innocenza ed invitato i carabinieri operanti ad
eseguire i rilievi dattiloscopici sulla pistola, rilievi che, nonostante le sue reiterate
richieste, non erano stati eseguiti dell’immediatezza né dai militari operanti, né
dall’a.g.; e l’assenza di impronte sull’arma, accertata con perizia disposta due
anni e due mesi dopo la relativa richiesta, non era stata valutata a suo favore;
II)-eccessività della pena, siccome non proporzionata alle modalità ed alle
circostanze del fatto, nonché mancata concessione delle attenuanti generiche,
pur da lui chieste in appello;
III)-intempestività dell’appello incidentale proposto dal P.M., si che lo stesso
avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile e non respinto.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Va preliminarmente disattesa l’istanza del difensore di fiducia del ricorrente,
intesa ad ottenere breve differimento dell’udienza, siccome contestualmente
1

GT32 Pal marca Tanfoglio Gardone con relativo munizionamento (8 cartucce),

impegnato in altro processo innanzi al Tribunale di Milano, proveniente da rinvio
fisso.
Il concomitante impegno non è stato invero adeguatamente documentato, né è
stato dedotto che la rilevanza del medesimo fosse tale da richiedere
indefettibilmente la sua presenza.
2.E’ inammissibile siccome manifestamente infondato il primo motivo di ricorso
proposto dal MISURACA.
merito non consentite, concernenti essi circostanze di fatto (l’aver egli potuto
caricare una pistola, pur essendo alla guida di un ciclomotore; l’essere stata
effettuata perizia sulla pistola in sequestro solo dopo due anni dai fatti; non
essere stato valutato in suo favore l’assenza di impronte rilevate sull’arma), in
ordine alle quali la sentenza impugnata ha fornito motivazioni logiche e non
contraddittorie, incensurabili nella presente sede, avendo la Corte territoriale
rilevato come fosse plausibile avere il ricorrente tentato di caricare una pistola,
mantenendo in equilibrio il ciclomotore di cui era alla guida con le sole gambe;
come fosse plausibile la rilevata assenza di impronte sull’arma, per essere stata
la stessa maneggiata da più persone, si da escludere che fosse stata conservata
nello stato originario.
3.E’ altresì inammissibile il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente
lamenta l’eccessività della pena inflittagli e la mancata concessione in suo favore
delle attenuanti generiche.
4.Si ritiene al contrario che la Corte d’Appello di Lecce abbia fornito adeguata
seppur sintetica motivazione in ordine alla quantificazione della pena inflitta al
ricorrente, avendo valutato sia la non eccessiva gravità dei fatti addebitatigli, sia
la sua personalità per respingere l’appello incidentale del P.M. e giustificare
l’esclusione dell’aumento di pena per la pur contestata recidiva, in tal modo
dimostrando di avere attentamente valutato le circostanze di tempo e di luogo in
cui i fatti si sono svolti e la personalità del ricorrente.
E’ da ritenere quindi che la Corte d’Appello di Lecce abbia adeguatamente
adempiuto all’obbligo su di essa incombente di motivare in concreto la
determinazione della pena, avendo essa fatto corretta applicazione di tutti gli
elementi ritenuti determinanti o rilevanti allo scopo, nell’ambito dei criteri offerti
dall’art. 133 c.p. (cfr., in termini, Cass. 6^ 2.7.98 n. 9120).
Con riferimento poi alla mancata concessione delle attenuanti generiche, si rileva
che il riconoscimento del beneficio in parola risponde ad una facoltà
2

Con esso invero il ricorrente formula nella presente sede di legittimità censure di

discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo, deve sì essere motivato, ma
solo nei limiti necessari ad esplicitare in modo adeguato il pensiero del giudice
circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla
personalità dell’imputato; pertanto, per giustificarne il diniego, è sufficiente che il
giudice abbia provveduto, come nel caso in esame, ad adeguare la pena concreta
alla gravità effettiva del reato ed alla personalità dell’imputato (cfr. Cass. Sez. 1
n. 46954 del 4/11/2004, Palmisani, Rv. 230591).

ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l’intempestività dell’appello incidentale
proposto dal P.M., avendo la Corte territoriale respinto il ricorso da quest’ultimo
proposto.

6.Consegue da quanto sopra la declaratoria d’inammissibilità del ricorso in
esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13 novembre 2012.

5.E’ infine inammissibile per evidente carenza d’interesse il terzo motivo di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA