Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11965 del 21/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11965 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALOMBO LEONARDO N. IL 19/05/1954
avverso la sentenza n. 646/2009 TRIBUNALE di AVEZZANO, del
10/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 21/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Avezzano, con sentenza del 10.5.2012, ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti di Leonardo PALOMBO (unitamente ad altri
imputati) per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 3 d.lgs. 74\2000 per
essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.

proprio difensore di fiducia.

2.

Con un unico motivo di ricorso deduce l’inosservanza di norme

processuali, rilevando che il giudice del merito si è pronunciato, per ciò che lo
riguarda, in ordine ad un reato che non gli era stato contestato, altra essendo
l’imputazione relativa alla sua posizione, definita separatamente dal medesimo
Tribunale con sentenza emessa ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. il 20.1.2011.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.11 ricorso è fondato.
Dall’esame della sentenza impugnata risulta che il ricorrente è indicato
nell’intestazione, unitamente ad altri 38 imputati e, nell’imputazione, risulta
chiamato a rispondere dei reati rubricati alla lettera X) (110, 81, 61 n.2, 320, 356,
640, comma 2 cod. pen.).
Dall’intestazione della sentenza risulta anche che, per alcuni capi di
imputazione, tra i quali figura anche il menzionato capo X), si è proceduto
separatamente ed il relativo procedimento risulta definito con sentenza n.37\11
del 20.1.2011.
Il nominativo del ricorrente non risulta presente in nessun’altra imputazione
tra quelle riprodotte nella sentenza impugnata.
Ciò nonostante, il Tribunale, che non fa menzione dei nomi degli imputati in
motivazione, richiamando soltanto i capi di imputazione, nel dispositivo indica il
ricorrente tra coloro nei confronti dei quali si dichiara non doversi procedere per
intervenuta prescrizione in ordine al reato rubricato alla lettera Al), reato che,
come si è detto, non risulta contestato al ricorrente, cui sono stati addebitati

1

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il

soltanto quelli indicati nella lettera X).

4. Deve pertanto rilevarsi che l’inserimento del nome del ricorrente nel
dispositivo ha comportato l’indebita attribuzione allo stesso di un reato che non
gli era stato mai contestato e che non ha commesso.
Tale evenienza impone pertanto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento
della sentenza impugnata nei termini specificati in dispositivo.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di PALOMBO
Leonardo per non aver commesso il fatto di cui al capo Al dell’imputazione.
Così deciso in data 21.2.2014

P.Q.M.

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