Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11964 del 21/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 11964 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SALSICCIA ANDREA N. IL 09/12/1973
avverso la sentenza n. 5806/2008 TRIBUNALE di ROMA, del
22/09/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in personMel Dott. tr: 55.01,
f
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

••””

Data Udienza: 21/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 22.9.2009 ha riconosciuto Andrea
SALCICCIA

responsabile di plurime contravvenzioni alla disciplina sulla

prevenzione degli infortuni sul lavoro, commesse in Roma in data 11.2.2005 e lo
ha condannato alla pena dell’ammenda.

appello, convertito in ricorso per cassazione, riguardando l’impugnazione una
sentenza inappellabile.

2. Con un unico motivo deduce la prescrizione dei reati in quanto, essendo
applicabile la disciplina previgente alla novella del 2005, il termine massimo
sarebbe spirato 1’11 agosto 2009, prima della pronuncia della sentenza
impugnata.
Rileva anche che, in ogni caso, pur ritenendosi applicabile la disciplina
attualmente vigente, i reati sarebbero comunque prescritti sin dal febbraio 2010.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.
La disciplina della prescrizione applicabile alla fattispecie in esame è quella
regolata antecedente alle modifiche apportate dalla legge 5 dicembre 2005, n.
251.
Detta legge, che prevede anche una disciplina transitoria, ha stabilito, con
l’art. 10, comma 2, che le nuove norme non sono applicabili ai procedimenti ed ai
processi in corso alla data di entrata in vigore, se i termini di prescrizione
risultano più lunghi di quelli previgenti.
Come già fatto rilevare da questa Corte, per ciò che concerne le
contravvenzioni, la nuova disciplina della prescrizione introdotta dalla legge
predetta non trova applicazione ai procedimenti od ai processi in corso in quanto,
per i predetti reati, i nuovi termini di prescrizione sono sempre maggiori rispetto
a quelli precedentemente stabiliti, tanto per la prescrizione ordinaria quanto per
quella massima (Sez. III n. 37271, 1 ottobre 2008; Sez. I n. 39086, 27 novembre
2006; Sez. I n. 38066, 20 novembre 2006).

1

Avverso tale pronuncia il predetto, tramite il proprio difensore, ha proposto

Va altresì ricordato che, in una pronuncia abbastanza recente, si è
riconosciuta l’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la
sentenza inappellabile e unicamente finalizzato a far valere la prescrizione del
reato (Sez. IV n. 6977, 12 febbraio 2013).
In tale decisione, le cui conclusioni il Collegio condivide, si è rilevato, pur
considerando quanto stabilito dalle Sezioni Unite (n.23428, 22 giugno 2005) in
tema di ricorso per cassazione diretto unicamente a far valere la prescrizione,
anche se maturata prima della sentenza di appello, che la situazione che viene a

ricorso al giudice di legittimità l’unico rimedio possibile per l’imputato il quale,
nella diversa ipotesi della sentenza suscettibile di gravame di merito, avrebbe
potuto sottoporre la questione alla Corte territoriale. Si è inoltre osservato che,
pervenendo ad una diversa conclusione la funzione e la ratio della prescrizione
verrebbero vanificate.

4. Ritenuta dunque l’ammissibilità del ricorso, deve tuttavia rilevarsi la
manifesta infondatezza dello stesso.

5. Invero la sentenza impugnata è stata pronunciata il 22.9.2009 e la
motivazione depositata, dopo oltre tre anni, il 26.2.2013.
Avuto riguardo alla data di commissione dei reati indicata nell’imputazione
(11.2.2005), il termine massimo di 4 anni e 6 mesi previsto dalla disciplina
previgente, applicabile nel caso in esame, andava a scadere in data 11.8.2009.
Va tuttavia rilevato che dagli atti, accessibili a questa Corte in
considerazione della natura del motivo di ricorso, risulta un rinvio del
dibattimento per complessivi 78 giorni, dal 6.7.2009 al 22.9.2009 in adesione ad
una richiesta del difensore.
Tale rinvio sposta la maturazione del termine di prescrizione al 28.10.2009,
quindi ad una data successiva a quella della pronuncia della sentenza
impugnata, il che evidenzia la infondatezza manifesta delle deduzioni formulate
con l’unico motivo di ricorso cui necessariamente deve conseguire una
declaratoria di inammissibilità.

6. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e alla declaratoria
di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle
ammende, della somma, equitativannente fissata, di euro 1.000,00.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei

2

verificarsi con la sentenza inappellabile assume una sua particolarità, essendo il

motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e,
pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui
all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more
del procedimento di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. Il n.28848, 8 luglio 2013)

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

delle ammende.
Così deciso in data 21.2.2014

spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA