Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11963 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11963 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORTINA GIOVANNI N. IL 24/10/1978
avverso la sentenza n. 450/2013 TRIBUNALE di FROSINONE, del
22/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Cd.). C_” \-GD
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. “4 ,–5
QJ
che ha concluso per 17

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 20/02/2014

52221/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 febbraio 2013 il Tribunale di Frosinone ha applicato su richiesta delle
parti a Cortina Giovanni la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e C 14.000 di multa
per il reato di cui all’articolo 73, commi 1 e 1 bis, d.p.r. 309/1990.
2. Ha presentato ricorso il Cortina adducendo che nella proposta di patteggiamento era stata
richiesta l’applicazione dell’articolo 73, comma 5, d.p.r. 309/1990, e quindi la pena di anni due

ministero, per cui vi era divergenza del giudice rispetto all’accordo delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Risulta dagli atti che la richiesta di patteggiamento formulata dall’imputato e accettata dal
pubblico ministero poneva come pena base, senza invocare l’articolo 73, comma 5, d.p.r.
309/1990, la pena di sei anni di reclusione e C 26.000 di multa, che veniva diminuita per la
concessione delle attenuanti generiche a quattro anni di reclusione ed C 18.000 di multa, per
poi essere aumentata in forza della continuazione, pervenendo così alla conclusiva
determinazione di tre anni e quattro mesi di reclusione e C14.000 di multa, che è stata la pena
effettivamente applicata dal Tribunale, senza quindi alcuna divergenza dall’esito del negozio
processuale stipulato dalle parti.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000,
n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza
“versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il
ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 20 febbraio 2014

Il Presidente

e mesi sei di reclusione e C 10.000 di multa; la proposta era stata accolta dal pubblico

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