Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11961 del 20/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11961 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

Data Udienza: 20/02/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VENTIMIGLIA GIUSEPPE N. IL 22/07/1973
avverso la sentenza n. 539/2012 TRIBUNALE di PALERMO, del
12/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. sA-CLeS›
che ha concluso per e
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DEPOSITATA IN C ,,CELLERIA
IL

13 i MAR 2014
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

9

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9860/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 marzo 2012 il Tribunale di Palermo, su richiesta delle parti, ha
applicato a Ventimiglia Giuseppe la pena di sei mesi di reclusione e C 8000 di multa per il reato
di cui agli articoli 99 c.p., 6, comma 1, lettere a) e d) n.2, d.l. 172/2008 convertito in I.
210/2008 per avere scaricato illegittimamente materiale vario sul suolo, e ha ordinato ex
articolo 240 c.p. la confisca e la vendita di un trattore in quanto utilizzato per la commissione

2. Ha presentato ricorso il Ventimiglia adducendo violazione dell’articolo 240 c.p. e correlato
vizio motivazionale: la sentenza è affetta da “palesi incongruenze nel suo impianto
motivazionale” perché la confisca sarebbe stata “giustificata, solo genericamente, dal mero
utilizzo” del trattore per la commissione del reato senza verificare il nesso strumentale tra la
cosa e il reato stesso da cui si deduca la probabilità di reiterazione della condotta criminosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
La questione deve inquadrarsi in un recente contrasto emerso nella giurisprudenza di questa
Sezione della Suprema Corte in relazione alla confisca prevista dalla normativa emergenziale
per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, e in particolare all’articolo 6, comma 1 bis,
d.l. 6 novembre 2008 n. 171, convertito con modifiche nella I. 30 dicembre 2008 n. 210. Detta
norma, introdotta con la legge di conversione, stabilisce: “Per tutte le fattispecie penali di cui
al presente articolo, poste in essere con l’uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini
preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue
la confisca del veicolo”. La norma è stata interpretata da Cass. sez. III, 18 maggio 2011 n.
36292 nel senso che la confisca, obbligatoria nell’ipotesi di reato di trasporto abusivo di rifiuti
speciali commesso nella regione Campania di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), d.l.
171/2008 convertito in I. 210/2008, deve essere disposta anche nella sentenza di applicazione
della pena su richiesta delle parti, tenuto conto pure del fatto che l’articolo 259, ultimo comma,
d.lgs. 152/2006 dispone confisca obbligatoria del mezzo di trasporto sia in sentenza di
condanna sia in sentenza di patteggiamento per i reati relativi al traffico illecito di cui
all’articolo 259 comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, d.lgs.
152/2006. Diversa lettura invece ha operato Cass. sez. III, 29 febbraio 2012 n. 12783, per cui
la confisca è obbligatoria esclusivamente nella sentenza di condanna, dovendosi invece in caso
di sentenza di patteggiamento applicare l’articolo 240 c.p., e dunque disporre semmai confisca
facoltativa con specifico obbligo di motivazione. Così ha fatto il Tribunale di Palermo nella
sentenza impugnata, richiamando espressamente, per disattenderla, proprio Cass. sez. III, 18
maggio 2011 n. 36292, e ritenendo che questa pronuncia esprima un orientamento di
interpretazione in malam partem della norma speciale di cui all’articolo 6, comma 1 bis.

,

del reato.

Ora, a parte che il motivo del ricorrente non è fondato, in quanto il Tribunale ha
specificamente motivato sui presupposti dell’articolo 240 c.p., la questione può dirsi assorbita
da un successivo intervento nomofilattico dirimente, identificabile in Cass. sez. III, 16 maggio
2013 n. 32112, per cui “in tema di trasporto abusivo di rifiuti commesso nelle aree in cui vige
lo stato di emergenza (nella specie, la Regione Sicilia), la confisca dell’automezzo utilizzato per
commettere il reato, prevista dall’art. 6, comma primo bis, lett. d), del D.L. n. 172 del 2008
(conv. in legge n. 210 del 2008) “per tutte le fattispecie penali poste in essere con l’uso di un

applicazione della pena su richiesta delle parti”. La pronuncia raffronta con puntuale analisi gli
argomenti che avevano sostenuto le due precedenti sentenze di questa Sezione al riguardo,
giungendo ad escludere ogni profilo di interpretazione in malam partem nella pronuncia del
2011, essendo invece l’articolo 6 d.l. 172/2008 una norma speciale che non è diretta a
“vanificare la disposizione dell’art. 259 D.Igs. 152/06” e risultando “peraltro difficilmente
comprensibile un sistema che, nell’intento di aggravare le sanzioni per alcuni contesti locali,
richiamando le condotte sanzionate dal TU ambientale, renda invece più difficoltosa la confisca
indebolendo così l’azione di contrasto”: e ne ha condivisibilmente dedotto che, ove la condotta
sanzionata dall’articolo 6 d.l. 172/2008 “si sovrapponga a quella indicata” tra le fattispecie
generali del Testo Unico ambientale di cui agli articoli 256 o 358, quarto comma, “poiché per
queste ultime l’art. 259 TU prevede che la confisca debba trovare applicazione anche nel caso
di patteggiamento, tale disposizione dovrà operare anche con riferimento al più grave reato
indicato dall’art.6″. Siffatta interpretazione rispetta la contestualizzazione sistemica, che è una
forma specifica di logica da cui l’operatore ermeneutico non può non discostarsi mediante
frazionamenti che comportano la distorsione dell’effettivo contenuto della norma rispetto alla
ratio perseguita dal legislatore.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 20 febbraio 2014

Il Presidente

veicolo” ha natura obbligatoria e deve essere disposta anche in caso di sentenza di

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