Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11959 del 02/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 11959 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PEZZELLA ALBERTO N. IL 02/02/1978
avverso la sentenza n. 1935/2010 TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 27/09/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. N.
EDLA.
che ha concluso per
so
03:
k.L) ,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

(-3

Data Udienza: 02/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 27 settembre 2012 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
dichiarava PEZZELLA Alberto, imputato del reato di cui agli artt. 5 lett. b) e 6) del D. L.vo
283/62 colpevole del detto reato infliggendogli la pena di C 500,00 di ammenda.

il primo lamenta l’inosservanza delle norme processuali in quanto l’originario decreto penale di
condanna avverso il quale era poi stata proposta opposizione era intestato “PEZZELLA
Giuseppe” e non Alberto: la relativa eccezione sollevata all’udienza era stata respinta dal
giudice trattandosi di errore materiale emendabile ex art. 130 cod. proc. pen., decisione
contestata dal ricorrente in quanto inosservante della disposizione di cui all’art. 460 comma 1
cod. proc. pen. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata motivazione da parte
del Tribunale in ordine alla concedibilità dei doppi benefici di legge, espressamente richiesti in
udienza. Con il terzo motivo lamenta analogo vizio con riguardo alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche.
1.3 Con memoria depositata il 26 settembre 2013 il ricorrente deduce l’intervenuta
estinzione del reato per prescrizione a suo dire maturata il 25 agosto 2013, tenuto conto che il
periodo di sospensione del corso della prescrizione non superava giorni 282, sicchè rispetto
all’epoca di commissione del fatto (13 novembre 2007), il reato doveva ritenersi estinto nella
data sopra indicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti e con le precisazioni qui di seguito indicate.
2. Va, anzitutto, chiarito che la memoria depositata dal ricorrente non è ammissibile in
quanto tardiva in violazione dell’art. 611 cod. proc. pen. che prescrive per il deposito di
memorie, a pena di inammissibilità, il termine di giorni quindici prima dell’udienza di
trattazione del ricorso.
2.1 Sul punto si richiama il costante indirizzo di questa Corte Suprema, secondo il quale “Il
termine di quindici giorni per il deposito di memorie difensive, previsto dall’art. 611 cod. proc.
pen., è da ritenersi applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza
esime la Corte di cassazione dall’obbligo di prenderle in esame” (da ultimo Sez. 6^ 28.2.2012
n. 18453, Cataldo e altri, Rv. 252711).
2.2 Purtuttavia trattandosi di una questione rilevabile di ufficio in quanto concernente il
maturarsi della prescrizione, laddove ne ricorrano le condizioni in relazione alle sorti del

1

1.2 Ricorre avverso la detta sentenza l’imputato personalmente deducendo tre motivi. Con

ricorso, questa può essere in astratto presa in considerazione dalla Corte ed esaminata
relativamente alla sua fondatezza o meno come si vedrà i n prosieguo (v. infra).
3. Tanto premesso, sono certamente infondati il primo ed il terzo motivo del ricorso.
4. Quanto al primo, pur dandosi atto dell’iniziale errore nella indicazione del nome di
battesimo dell’imputato in sede di emissione del decreto penale di condanna (Giuseppe,
anzichè Alberto), correttamente il Tribunale aveva rigettato l’eccezione sia perché si versava in
un tipico esempio di errore materiale emendabile ex art. 130 cod. proc. pen., sia soprattutto,

sanato il vizio originario comunque successivamente emendato dal primo giudice sin dalla
emissione del decreto di citazione a giudizio conseguente alla proposta opposizione al decreto
penale, peraltro revocato.
5. Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è vero che in
relazione all’epoca di commissione del reato (13 novembre 2007) la situazione di
incensuratezza di per sé non poteva considerarsi ostativa alla concessione delle invocate
circostanze attenuanti, in quanto la modifica dell’art. 62 bis cod. pen. è intervenuta soltanto
per effetto della L. 125/08 che ha, appunto, escluso la concedibilità delle circostanze attenuanti
suddette per semplice ricorrere dello stato di incensuratezza.
5.1 Ma nel caso in esame la valutazione compiuta dal giudice, sia pure con formula
sintetica, implica un esame di altre circostanze tali da non consentire l’ulteriore mitigazione
della pena.
6. E’ invece, fondata la censura riguardante l’omessa statuizione in ordine ai benefici di
legge, richiesti dalla difesa senza che da parte del Tribunale sia stato motivato alcunchè: sotto
tale profilo, pertanto, la sentenza va annullata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere perché provveda a motivare sul punto.
7. La non manifesta infondatezza del ricorso consente allora di verificare se nel caso in
esame fosse maturata o meno la prescrizione.
7.1 Dall’analisi degli atti emergono numerose sospensioni disposte per effetto di
altrettante adesioni del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dall’O.U.A.: in
particolare si tratta dei rinvii disposti dal 14 aprile al 22 giugno 2011; dal 22 giugno 2011 al 12
ottobre 2011; dal 23 febbraio 2012 al successivo 21 giugno e dal 5 luglio 2012 al 27 settembre
2012, per complessivo anno uno e giorni 19. Tenendo conto di tali periodi la prescrizione nella
sua massima estensione di anni cinque, sarebbe maturata il 3 dicembre 2013. E, quanto al
rinvio disposto all’udienza del 14 aprile 2011 si è trattato di un rinvio preliminare conseguente
alla dichiarazione di astensione del difensore, senza che vi sia stata altra attività, in quanto era
evidente la necessità di rinotificare il decreto di citazione contenente la nuova data di udienza
in conseguenza della proclamata adesione all’astensione.

2

perché avverso il detto decreto penale era stata proposta opposizione rituale che aveva di fatto

8. Ciò posto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente ai benefici di
legge, mentre nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai benefici di legge e rinvia al Tribunale di
santa Maria Capua Vetere. Rigetta, nel resto, il ricorso.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma il 2 ottobre 2013

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