Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11958 del 11/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11958 Anno 2014
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 11/03/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto personalmente da DIAS Dos Santos Roque
Leandro, n. in Brasile il 15.09.1980, attualmente detenuto per questa
causa, rappresentato e assistito dall’avv. Simone Briatore, avverso la
sentenza n. 7224/2013 del Giudice per l’udienza preliminare presso il
Tribunale di Bergamo in data 20.09.2013;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale dott.
Antonio Gialanella in data 08.01.2014 che ha chiesto di dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata dal Giudice per

1

l’udienza preliminare presso il Tribunale di Bergamo in data
20.09.2013, a DIAS Dos Santos Roque Leandro, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di
prevalenza nonché del vincolo della continuazione tra tutti i reati
contestati, veniva applicata – su richiesta delle parti – la pena di anni
due di reclusione ed euro 300,00 di multa.
2. Avverso detta sentenza veniva proposto ricorso per cassazione
lamentandosi l’erronea applicazione della legge penale in relazione

all’art. 163 cod. pen. con erronea motivazione sul punto.
Lamenta il ricorrente come fosse stato illegittimamente negato il
beneficio della sospensione condizionale della pena pur essendo lo
stesso soggetto incensurato e mancassero elementi concreti per
formulare nei propri confronti un giudizio prognostico negativo in
ordine alla sua condotta futura di astensione dalla commissione di
ulteriori reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato per aspecificità dell’unico
motivo proposto: da qui la sua inammissibilità.
4.

Secondo costante giurisprudenza di codesta Suprema Corte (cfr., ex
multis, Cass., Sez. 4, n. 40950 del 21/10/2008-dep. 31/10/2008,
Ciogli, rv. 241371), nel procedimento di applicazione della pena su
richiesta delle parti, la sospensione condizionale della pena può
essere concessa, oltre che nell’ipotesi di subordinazione dell’efficacia
della richiesta alla concessione del beneficio, solo quando la relativa
domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le
parti, non potendo il beneficio essere accordato d’ufficio (in senso
analogo, Cass., Sez. 4, n. 21508 del 28/02/2007-dep. 01/06/2007,
Lepre, rv. 236719; Cass., Sez. 4, n. 31441 del 09/07/2013-dep.
22/07/2013, Sanzone, rv. 256073). Detto orientamento rintraccia il
proprio fondamento nell’ulteriore insegnamento di codesta Suprema
Corte in forza del quale, in tema di patteggiamento, non è consentito
al giudice di modificare unilateralmente i termini dell’accordo
intervenuto tra le parti, poiché in tal modo verrebbe meno la base
consensuale su cui si fonda il rito semplificato (cfr., Cass., Sez. 6, n.
39213 del 15/10/2010-dep. 05/11/2010, Nasri, rv. 248520; Cass.,

2

Sez. 2, n. 18044 del 07/04/2004-dep. 19/04/2004, Pappaterra e
altro, rv. 229049; Cass., Sez. 6, n. 3085 del 06/10/1999-dep.
29/11/1999, P.G. in proc. Della Penna, rv. 215784).
5. Fermo quanto precede, occorre rammentare come la medesima
giurisprudenza di legittimità considera aspecifico il motivo non solo
quando lo stesso di profili come generico perché indeterminato ma
anche allorquando – come nella fattispecie – manchi la necessaria
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e

quelle poste a fondamento dell’impugnazione stessa, non potendo
quest’ultima ignorare le esplicitazioni del provvedimento censurato
senza cadere nel vizio di specificità conducente, a mente dell’art.
591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., all’inammissibilità (cfr., Cass.,
Sez. 4, n. 5191 del 29/03/200-dep. 03/05/2000, Barone, rv.
216473; Cass., Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002-dep. 24/04/2002,
Palma, rv. 221693; Cass., Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008-dep.
19/05/2008, Lo Piccolo, rv. 240109).
Il requisito della specificità dei motivi d’impugnazione richiesto a
pena di inammissibilità dell’impugnazione stessa ai sensi del
combinato disposto degli artt. 581 lett. c) e 591, comma 1 lett. c)
cod. proc. pen. implica, per la parte impugnante, l’onere non solo di
indicare con esattezza i punti oggetto di gravame ma di spiegare
anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la
decisione, all’uopo evidenziando, in modo preciso e completo, gli
elementi che si pongono a fondamento delle censure, per consentire
al giudice del gravame l’esercizio del potere di controllo sul
provvedimento impugnato (cfr., Cass., Sez. 1, n. 8374 del
14/05/1992-dep. 24/07/1992, Genovese, rv. 191439; Cass., Sez. 6,
n. 626 del 19/11/1992-dep. 25/01/1993, P.G. e De Michelis, rv.
193466): onere al quale il ricorrente si è, nel caso di specie,
sottratto, preferendo rifugiarsi in critiche nei confronti della decisione
impugnata che appaiono non correlate alla concreta motivazione
articolata dal giudice a quo e del tutto prive di perspicuità.
6. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. 3, n. 25938
del 23/05/2013-dep. 13/06/2013, Alinovi, in fattispecie del tutto
sovrapponibile alla presente) e, per il disposto dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle

3

ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.500,00

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle

Così deliberato in Roma, camera di consiglio del 11.3.2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

DotA
l Pellegrino
t. A d ea

Dott. Ant6nR Pestipino

ammende.

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