Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11955 del 11/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 11955 Anno 2014
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 11/03/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di PIERSANTI Raffaele, n. a
Montalto delle Marche il 01/03/1949, rappresentato e assistito
dall’avv. Giuliano Giordani, avverso la sentenza della Corte d’Appello
di L’Aquila, n. 228/2007 in data 18.05.2011;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
sentita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott.
Edoardo Scardaccione che ha chiesto di dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 30.03.2006 dal Giudice per l’udienza
preliminare presso il Tribunale di Pescara, all’esito del disposto

1

giudizio abbreviato, Piersanti Raffaele veniva condannato alla pena di
anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa in
quanto riconosciuto responsabile dei reati di cui ai capi A), B), C) e
D) d’imputazione, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione:
capo A, relativo alla contestazione di cui agli artt. 110, 485, 491 e 61
n. 2 cod. pen., capi B, C e D relativi alla contestazione di truffa e
tentata truffa aggravata in concorso.

In sostanza, si contestava al Piersanti (ed ai coimputati Tatone
Giustino e Tatone Giancarlo) di avere, in concorso tra loro,
consumato una truffa aggravata ai danni della CAT s.r.l. di Catignano
attraverso la dazione di assegni circolari falsi, così conseguendo il
profitto rappresentato da merce (capi d’abbigliamento) per un
importo di euro 72.000,00 circa, nonché di avere tentato analoghe
truffe ai danni delle società Futura s.r.l. e Diffusione Mode s.r.l. non
andate a buon fine per la mancata accettazione dei titoli da parte dei
responsabili delle citate aziende. Ovviamente, la contestazione
riguardava anche la creazione degli assegni circolari risultati falsi e
utilizzati per consumare la prima truffa e per tentare la
consumazione delle altre.
2. Avverso detta sentenza, tramite difensore, l’imputato Piersanti
(unitamente ai coimputati) proponeva appello; con sentenza in data
18.05.2011, la Corte d’Appello di L’Aquila, in parziale riforma della
sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere in
relazione al capo A) per difetto di querela e, previa conferma della
pronuncia di prime cure in relazione ai capi B), C) e D),
rideterminava la pena in complessivi anni uno, mesi tre e giorni venti
di reclusione ed euro 180,00 di multa, con conferma nel resto.
3. Avverso detta sentenza, veniva proposto ricorso per cassazione per i
seguenti motivi:
-inosservanza ed erronea applicazione di legge, mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto
all’affermazione della penale responsabilità in ordine ai capi A), B) e
C) d’imputazione (primo motivo);
-inosservanza ed erronea applicazione di legge, mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto
all’applicazione della recidiva (secondo motivo).
In relazione al primo motivo, lamenta il ricorrente come

2

l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale secondo la quale il
Piersanti non venne riconosciuto poiché l’ordine sarebbe stato
effettuato solo telefonicamente e, non essendosi presentato nessuno
presso la Futura s.r.I., nessuna persona poteva essere riconosciuta,
fosse del tutto errata. In realtà, come riconosciuto dalla sentenza di
primo grado, presso la Futura s.r.l. si presentò un soggetto
qualificatosi come Grandi Paolo per effettuare un ordinativo di capi
d’abbigliamento, persona che non era stata riconosciuta come quella

recatasi presso la Cat s.r.l..
Anche in ordine alla vicenda Diffusione s.r.l. i giudici di merito erano
pervenuti a conclusioni parimenti errate: il fatto che le condotte
siano state poste in essere nel medesimo contesto temporale, con
modalità analoghe e che tutti gli ordini erano stati effettuati dal
sedicente Grandi Paolo, non consentiva, con logica coerenza,
affermare che il Piersanti fosse la persona che si presentò
telefonicamente alla Diffusione s.r.l. e tanto meno colui che si recò
presso la Futura s.r.l. stante sul punto il mancato riconoscimento
fotografico. Quanto alla truffa ai danni della Cat s.r.l. appariva di
tutta evidenza che non fosse stata fornita alcuna risposta alla
possibilità che il Piersanti fosse stato inconsapevole strumento in
mano ai due Tatone.
In relazione al secondo motivo, lamenta il ricorrente come non fosse
stato individuato il tipo di recidiva riconosciuto né giustificata l’entità
della pena inflitta a tale titolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4.

Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile.

5. Prima di passare alla trattazione del primo motivo di doglianza,
occorre premettere ed evidenziare come lo sviluppo argomentativo
della motivazione della sentenza impugnata, da integrarsi con quella
di primo grado, è fondato su una coerente analisi critica degli
elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro
interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata
plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del
requisito della sufficienza, rispetto al tema di indagine concernente la
responsabilità del ricorrente in ordine al delitto contestato. La

3

motivazione della sentenza impugnata supera quindi il vaglio di
legittimità demandato a questa Corte, alla quale non è tuttora
consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari
finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei
medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del
merito.
Ulteriore doverosa premessa attiene al rilievo che il difetto di

motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere
ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di
essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per
cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida
motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri,
potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da
altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure
implicito (cfr., ex multis, Cass., Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, rv.
255096).
6. Fermo quanto precede, osserva il Collegio come tutte le censure
proposte si rivelano inammissibili posto che, con le stesse, si
muovono non già precise contestazioni di illogicità argomentativa,
ma solo doglianze di merito, non condividendosi dal ricorrente le
conclusioni attinte ed anzi proponendosi versioni più persuasive di
quelle dispiegate nella sentenza impugnata.
In particolare, con riferimento al primo motivo, la sentenza di
secondo grado dà conto adeguatamente delle ragioni della propria
decisione, essendo sorretta da motivazione congrua, affatto immune
da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della
plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione.
Sul coinvolgimento del Piersanti, superando di fatto tutte le censure
sollevate nel gravame e riproposte nella presente fase, la stessa,
dopo aver ritenuto del tutto irrilevante il dato del mancato
riconoscimento a ragione della mancata presentazione personale del
truffatore presso le aziende, afferma: “…

il dato certo e

incontestabile è quello costituito dall’essere state le merci ordinate
telefonicamente da un certo “Grandi Paolo” che, nel contesto della
truffa consumata ai danni della CAT s.r.l. nello stesso periodo, è
risultato essere Piersanti Raffaele. Non è certamente sostenibile, alla
luce delle ulteriori emergenze che ora si evidenzieranno, la tesi

4

difensiva secondo la quale chiunque avrebbe potuto spacciarsi per
Grandi Paolo ed effettuare gli ordini. Ed invero, non può non
considerarsi che: – la truffa ai danni della CAT s.r.l. di Catignano e le
tentate truffe ai danni della Futura s.r.l. e della Diffusione Mode s.r.l.
furono rispettivamente consumata e tentate nello stesso periodo; le modalità furono esattamente le stesse, con consegna (o tentata
consegna) di assegni circolari falsi; – gli ordini furono effettuati tutti

da Grandi Paolo, qualificatosi sempre come rappresentante della
Italian Style, con sede in Romania e riconosciuto dal rappresentante
della CAT s.r.l. nel Piersanti; – del prelievo della merce fu incaricato
in tutti e tre i casi, il Cirone; – gli assegni consegnati e da
consegnare recavano tutti le stesse indicazioni bancarie ed erano
coincidenti con quelli dell’assegno circolare rinvenuto scannerizzato e
riprodotto all’interno di un pen drive usb trovato in possesso del
Piersanti …”.
Anche in relazione al secondo motivo, v’è pronuncia di
inammissibilità avendo i giudici di secondo grado operato corretto
calcolo della pena aumentando la stessa a titolo di recidiva
(semplice) con manifestato giudizio di congruità ed operando il
calcolo della continuazione e la riduzione di un terzo per il rito. La
Corte territoriale, considerando come più grave la violazione di cui al
capo B, già considerata l’aggravante, e partendo dalla pena base di
anni uno, mesi sette e giorni quindici di reclusione ed euro 225,00 di
multa, ha correttamente aumentato la pena ex art. 99 cod. pen. di
mesi uno e giorni quindici di reclusione ed euro 25,00 di multa e, ex
art. 81 cod. pen., di ulteriori mesi due e giorni quindici di reclusione
ed euro 20,00 per le due ulteriori imputazioni (capi C e D): pena
finale, diminuita di un terzo per il rito, pari ad anni uno, mesi tre e
giorni venti di reclusione ed euro 180,00 di multa.
7. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro 1.000,00

PQM

5

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 11.3.2014

Dott. Andrea Pellegrino

Il esidente
Dott. Anto

pino

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA