Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1195 del 13/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1195 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) PUPO GIUSEPPE N. IL 24/12/1975
avverso la sentenza n. 4432/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/07/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
B 1 (-45,7
che ha concluso per
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Data Udienza: 13/11/2012

N.46254/11-RUOLO N. 4 P.U.(1971)
RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 7 luglio 2011 la Corte d’appello di Roma ha confermato la
condanna ad anni 15 di reclusione con la contestata recidiva, inflitta dal G.(J.P.
del Tribunale di Velletri a PUPO Giuseppe con sentenza emessa col rito
abbreviato il 16 novembre 2010 per i seguenti 15 reati, riuniti col vincolo della
continuazione:
e 3 cod. pen.);
-capo B):porto ingiustificato fuori della propria abitazione dì un coltello della
lunghezza di cm. 25 circa al fine di commettere il delitto che precede (artt. 61
n.2 e 4 legge n. 110 del 1975);
-capo C): rapina aggravata in danno dell’esercizio commerciale Emporium (art.
628 commi 1 e 3 cod. pen.);
-capo D): sequestro di persona in danno di STAZIO Laura e MALASPINA
Emanuela, da lui chiuse in un ripostiglio posto all’interno dell’esercizio
commerciale Emporium, nel corso della rapina, di cui al capo che precede, al fine
di garantirsi l’impunità (artt. 81, 61 n. 2, 605 cod. pen.);
-capo E): porto ingiustificato fuori della propria abitazione di un coltello lungo
circa 25 cm, al fine di commettere i delitti di cui ai precedenti due capi (artt. 61
n. 2, 4 legge n. 110 del 1975);
-capo F) : rapina aggravata in danno della farmacia Picciolo di Albano Laziale
(art. 628 commi 1 e 3 cod. pen.);
-capo G):sequestro di persona in danno del personale e dei clienti della farmacia
Piccolo, con l’aggravante di avere commesso il fatto per eseguire la rapina di cui
al capo che precede (artt. 61 n.2, 81, 605 cod. pen.);
-capo I): porto ingiustificato fuori della propria abitazione di un coltello lungo
circa 25 cm., al fine di commettere i reati di cui ai capi F) e G) (artt.61 n.2 cod.
pen., 4 legge n. 110 del 1975);
-capo )):rapina aggravata in danno dell’esercizio commerciale “Mattioli mercato
alimentare” (art. 628 commi 1 e 3 cod. pen.);
-capo K): tentato omicidio in danno di MATTIOLI Luigi, titolare dell’esercizio
commerciale di cui al capo che precede, da lui colpito più volte al volto ed al
fianco, allo scopo di eseguire la rapina di cui al capo che precede (artt. 56, 575,
576, 61 n.2 cod. pen.);
-capo L): illegale porto fuori della propria abitazione di un coltello a scatto di
circa 20 cm., allo scopo di eseguire i reati di cui ai capi 3) e K) (art. 699 e 61 n. 2
cod. pen.);
1

-capo A): rapina aggravata in danno della cartolibreria Pavona (art. 628 commi 1

-capo M): ricettazione di un’autovettura, compendio di furto in danno di BONOMI
Maria Luisa, con l’aggravante di avere commesso il fatto allo scopo di eseguire la
rapina di cui al capo 3);
-capo N): resistenza a p.u., consistita nell’avere cercato di investire con l’auto, di
cui al precedente capo M), due carabinieri, che cercavano di fermarlo, con
l’aggravante di avere commesso il fatto al fine di eseguire i reati di cui ai capi 3),
K), L) ed M) (artt. 81, 337, 61 n. 2 cod. pen.);
-capo O): tentata rapina aggravata in danno del supermercato PAM ubicato in
-capo P): illegale porto fuori della propria abitazione di un coltello, al fine di
eseguire il reato di cui al capo 0) (699, 61 n. 2 cod. pen.).
2.Gli elementi di colpevolezza a carico dell’imputato sono consistiti nell’essere
stato egli arrestato nella flagranza dei reati di rapina aggravata in danno
dell’esercizio commerciale “Mattioli mercato alimentare”, del connesso tentato
omicidio in danno di MATTIOLI Luigi, titolare dell’esercizio commerciale anzidetto
e relativo reato in materia di armi, di ricettazione di un’autovettura rubata e di
resistenza a p.u. [capi 3), K), L), M) ed N) della rubrica]; nei riconoscimenti
fotografici effettuati dalle vittime, quanto alle rapine in danno della cartolibreria
Pavona, dell’esercizio commerciale “Emporium” e della farmacia Picciolo e quanto
alla tentata rapina in danno del supermercato PAM di Anzio; nell’evidente natura
seriale dei delitti ascrittigli, desunta dall’essere stati essi commessi tutti con le
medesime modalità [volto travisato; utilizzazione della medesima arma (un
coltello); essersi avvalso del medesimo autoveicolo].
3.Avverso detta sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre per cassazione
PUPO Giuseppe per il tramite del suo difensore, che ha dedotto:
1)-inosservanza delle norme processuali e motivazione illogica e contraddittoria
con riferimento alle rapine in danno della cartolibreria Pavona, dell’esercizio
commerciale “Emporium” e della farmacia Picciolo ed ai reati collegati, in quanto
la sua colpevolezza era stata desunta da riconoscimenti fotografici, ritenuti come
valide prove a suo carico, sebbene non fossero stati osservati i criteri fissati in
tema di valutazione delle prove dall’art. 192 cod. pen. e nonostante che i
riconoscimenti fotografici fossero per loro natura indizi ad alto rischio di falso
positivo; le persone chiamate ad effettuare detti riconoscimenti non erano state
avvertite dagli inquirenti che il sospettato poteva anche non essere stato inserito
nel line-up, essendo stato loro chiesto solo se tra le persone mostrate
riconoscevano l’autore del reato.
2

Anzio (artt. 56, 628 commi 1 e 3 cod. pen.);

In un primo momento l’autore delle tre rapine anzidette era stato ritenuto essere
tale ZENA Simone, siccome riconosciuto in fotografia dalle vittime dei reati
anzidetti; poi le stesse persone, con la stessa allarmante certezza, avevano
riconosciuto esso ricorrente come autore delle rapine, il che non deponeva per
l’attendibilità degli autori di detti riconoscimenti fotografici.
Con riferimento alla rapina alla cartolibreria Pavona le dichiarazioni rese da DI
FAUSTO Gianna, proprietaria di un’edicola posta nei pressi della cartolibreria,
circa il numero di targa dell’auto usata dal rapinatore, nonché le dichiarazioni
della cartolibreria, circa il riconoscimento del rapinatore, erano avvenute a
distanza di circa tre settimane dal fatto; essi inoltre avevano inizialmente
individuato un altro soggetto (lo ZENA) come autore della rapina.
Con riferimento alla rapina all’esercizio commerciale “Emporium”, la teste DI
STAZIO Laura, titolare del negozio rapinato, aveva prima riconosciuto Io ZENA
quale autore del fatto e poi esso ricorrente.
Con riferimento alla rapina alla farmacia Picciolo, la sua responsabilità era stata
affermata sebbene la teste VENTAFRIDDA Pasquina lo aveva indicato come
presente alle ore 17,20 innanzi al proprio negozio ubicato in Albano Laziale, via
del Mare, si che egli non avrebbe potuto compiere la rapina alla farmacia
Picciolo, ubicata a circa 5 km di distanza, essendo essa avvenuta alle ore 17,30;
c’erano poi differenze d’abbigliamento, di accento e di caratteristiche
comportamentali fra il rapinatore descritto dalla VENTAFRIDDA e quello che
aveva commesso la rapina alla farmacia Picciolo; la teste MUCCI Alessandra,
presente nella farmacia al momento della rapina, aveva poi dichiarato che
l’autore di tale ultima rapina aveva una cicatrice sullo zigomo sinistro, cicatrice
che esso ricorrente non aveva mai avuto;
II)-violazione di legge e motivazione illogica e contraddittoria con riferimento al
reato di tentato omicidio in danno di MATTIOLI Luigi ed al reato di tentata rapina
in danno del supermercato PAM di Anzio, a lui ascritti ai capi K) ed O).
Per aversi tentativo era necessario accertare, con un giudizio ex anta in concreto,
l’esistenza di atti univoci e l’intenzione diretta alla commissione del delitto
programmato.
La tentata rapina di cui al capo O) non poteva ritenersi sussistente, in quanto,
come riferito dalla teste DENNI, egli si era limitato ad entrare nel supermercato
PAM di Ardea indossando un cappuccio, che alla vista della teste anzidetta, si era
sfilato, uscendo attraverso le casse dall’esercizio commerciale; né era certo che
egli avesse con sé un coltello; pertanto non era ravvisabile nel suo
comportamento il requisito dell’idoneità degli atti, indispensabile per la
configurazione di un tentativo punibile.
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rese dalla medesima e da BELVISO Luisa, che aveva l’auto parcheggiata fuori

Neppure erano emersi elementi a suo carico tali da poterlo ritenere responsabile
del delitto di tentato omicidio del MATTIOLI, ascrittogli al capo K), in quanto
l’univocità degli atti e la sussistenza dell’elemento soggettivo della volontà
omicidiaria avrebbe dovuto essere desunta in maniera indiretta, basandosi sulla
natura del mezzo utilizzato, sulla zona corporale attinta dalle lesioni e
sull’oggettiva gravità di queste ultime; nella specie non vi era mai stato pericolo
di vita per la vittima, siccome colpita in zone del corpo non vitali, quali la regione
mentoniera, l’avambraccio e la regione ascellare sinistra; in particolare l’ultimo
sinistro, inidonea a cagionare lesioni mortali alla persona offesa; era pertanto
evidente che la sua volontà era stata solo intesa a ledere l’incolumità fisica del
MATTIOLI, al fine di impossessarsi del danaro contenuto nelle casse e l’elemento
soggettivo ravvisabile nel suo comportamento era da qualificare come dolo
eventuale, incompatibile col tentato omicidio, siccome contrastante con la
chiesta direzione univoca degli atti;
III)-violazione di legge e motivazione illogica circa la sussistenza a suo carico del
delitto sub M) (ricettazione dell’auto, da lui utilizzata per commettere i reati di
rapina ascrittigli), avendo egli dichiarato fin dal primo momento di essere stato
l’autore del furto dell’autovettura nel Comune di Pomezia, pur non avendo saputo
indicare il nome della via, in cui aveva rubato l’auto; pertanto egli, avendo
commesso il reato di furto presupposto, non avrebbe potuto essere ritenuto
responsabile del delitto di ricettazione ascrittogli.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.E’ infondato il primo motivo di ricorso proposto da PUPO Giuseppe.
2.Con esso il ricorrente lamenta l’insussistenza a suo carico di adeguati elementi
di prova, tali da ritenerlo responsabile delle rapine in danno della cartolibreria
Pavona, dell’esercizio commerciale “Emporium” e della farmacia Picciolo, nonché
dei reati collegati.
3.Va al contrario rilevato che la sentenza impugnata, con motivazione
incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della
non contraddizione, ha indicato i validi indizi di colpevolezza emersi a suo carico
per le tre rapine di cui sopra, unitamente ai reati connessi, consistiti
principalmente nelle ricognizioni fotografiche fatte nei suoi confronti dalle
vittime.

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colpo era stato superficiale e diretto verso una zona definibile come emitorace

4.Come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata, i riconoscimenti
fotografici effettuati in sede di indagini di p.g. non sono regolati dal codice di rito
e costituiscono un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio in base ai principi
della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice; e
l’attendibilità della prova non discende dal riconoscimento in sé quale strumento
probatorio, ma dal grado di attendibilità che il giudice attribuisce alla deposizione
di chi detto riconoscimento ha effettuato (cfr. Cass. Sez. 5 n. 22612 del
10/2/2009, Paluca, Rv. 244197).
non solo sulla base del riconoscimento fotografico effettuato dalle testi BELVISO
Luisa e DI FAUSTO Gianna, ma altresì per avere quest’ultima annotato un
numero di targa dell’auto usata dal rapinatore assai simile a quello dell’auto
intestata al padre dell’odierno ricorrente; inoltre erano stati rinvenuti
nell’abitazione del ricorrente due magliette color verde e pantaloni beige con
tasconi, identici a quelli indossati dal rapinatore.
La rapina in danno dell’esercizio commerciale “Emporium” è stata posta a carico
del ricorrente sulla base del riconoscimento fotografico fatto dalla titolare STAZIO
Laura.
La rapina in danno della farmacia Picciolo, verificatasi alle ore 17,30 circa dell’Il
agosto 2009, è stata posta a carico del ricorrente sulla base dei riconoscimenti
fotografici effettuati dalle testi MUCCI Alessandra e SANNA Simona, nonché sulla
base della deposizione della teste VENTAFRIDDA Pasquina, titolare di un negozio
di calzature sito nel medesimo Comune di Albano Laziale distante meno di cinque
chilometri dalla farmacia Picciolo, la quale aveva visto il ricorrente innanzi al suo
negozio alle ore 17,20 del giorno della rapina alla farmacia Picciolo; e la distanza
di circa cinque chilometri, che separava il negozio di calzature della
VENTAFRIDDA dalla farmacia Picciolo, ben poteva essere coperta dal ricorrente
alla guida della sua auto nel giro di 10 minuti.
5.Validi e convincenti sono pertanto gli elementi di prova posti a carico del
ricorrente per ritenerlo responsabile delle tre rapine, di cui sopra.
Le argomentazioni svolte dal ricorrente per confutare quanto ritenuto dalla
sentenza impugnata per ritenerlo responsabile delle rapine anzidette consistono
in censure di merito, con le quali il ricorrente ha sostanzialmente proposto una
lettura alternativa degli elementi di prova emersi a suo carico; il che non è
consentito nella presente sede di legittimità.
Già si è detto innanzi della piena legittimità dei riconoscimenti fotografici quali
elementi di prova a carico del ricorrente; ed in ordine ad essi le sentenze di
merito hanno adeguatamente motivato circa la piena attendibilità delle
5

La rapina alla cartolibreria Pavona è stata peraltro posta a carico del ricorrente

deposizioni rese dalle persona che tali riconoscimenti fotografici avevano
effettuato.
E’ poi una questione di fatto improponibile nella presente sede di legittimità
l’avere i testi ravvisato in un primo momento una somiglianza fra il rapinatore
con tale ZENA Simone, ben potendosi giustificare, sul piano logico, che i testi
abbiano modificato l’originario riconoscimento, sulla base di una più attenta
osservazione delle foto.
L’avere inoltre la teste MUCCI parlato di una cicatrice sullo zigomo destro del
elemento da solo idoneo ad inficiare il complessivo e reiterato riconoscimento
fotografico del ricorrente fatto dalla medesima e dall’altra teste SANNA.
Già si è infine riferito della deposizione della teste VENTAFRIDDA, la quale, lungi
dal costituire un elemento a favore del ricorrente, è stata correttamente ritenuta
come ulteriore conferma della sua colpevolezza in ordine alla rapina alla farmacia
Picciolo.
6.E’ infondato il secondo motivo di ricorso proposto da PUPO Giuseppe.
Con esso il ricorrente lamenta l’insussistenza a suo carico di validi elementi di
colpevolezza per ritenerlo responsabile dei delitti di tentata rapina al
supermercato PAM di Anzio e di tentato omicidio in danno di MATTIOLI Luigi,
avvenuto nel corso della rapina da lui effettuata in danno dell’esercizio
commerciale “Mattioli Mercato Alimentare”, di cui MATTIOLI Luigi era titolare.
7.Quanto alla tentata rapina al supermercato PAM, si osserva che, ai fini della
sussistenza del tentativo di delitto, di cui all’art. 56 cod. pen., occorre che, sulla
base di una valutazione ex ante, gli atti compiuti, anche se meramente
preparatori o solo parziali, siano ritenuti idonei ed univoci, in quanto diretti in
modo non equivoco a causare l’evento lesivo ovvero a realizzare la fattispecie
prevista dalla norma incriminatrice, rivelando, in tal modo, l’intenzione
dell’agente di commettere quello specifico delitto; e l’idoneità degli atti non è
pertanto sinonimo della loro sufficienza causale, esprimendo invece l’esigenza
che l’atto abbia l’oggettiva attitudine ad inserirsi, quale condizione necessaria,
nella sequenza causale ed operativa, che conduce alla consumazione del delitto
(cfr. Cass. Sez. 2 n. 40343 del 13/5/2003 La Ferie, Rv. 227363).
Applicando tali principi giurisprudenziali alla specie in esame, va rilevato che i
giudici di merito correttamente han ritenuto la sussistenza del contestato
tentativo di rapina, avendo all’uopo valorizzato le deposizioni delle testi DENNI,
TOCCI e MIGLIETTI, dalle quali era chiaramente emerso che il ricorrente si era
presentato armato di coltello e col volto travisato da un cappuccio alle casse del
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soggetto che aveva effettuato la rapina nella farmacia Picciolo non costituisce

supermercato anzidetto; il che è sufficiente per ritenere che egli abbia commesso
un significativo iniziale segmento attuativo della rapina programmata, non
portata a consumazione per cause indipendenti dalla sua volontà.
8.Quanto al tentato omicidio in danno di MATTIOLI Luigi, si osserva che è
Incensurabile nella presente sede, siccome immune da vizi logici e da
contraddizioni la motivazione addotta dalla Corte territoriale per ritenere la
sussistenza dell’elemento psicologico del dolo omicidiario nel comportamento da
Tale elemento psicologico è da qualificare come dolo diretto, nella sua
manifestazione nota come dolo alternativo, che si ha quando, come nel caso in
esame, l’agente prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l’uno o
l’altro degli eventi alternativi causalmente collegabili al suo comportamento
cosciente e volontario e cioè, nella specie, la morte ovvero il grave ferimento
della vittima; ed è noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il dolo
diretto, sub specie di dolo alternativo, è compatibile con l’omicidio tentato (cfr.,
in termini, Cass. 1^ 20.10.97 n. 9949; Cass. 1^ 25.5.07 n. 27620).
9.1 giudici di merito hanno desunto la sussistenza del dolo omicidiario nel
comportamento tenuto dal ricorrente nei confronti di MATTIOLI Luigi
correttamente avendo valorizzato:
-la micidialità del coltello usato dal ricorrente, pienamente idoneo a cagionare la
morte di una persona;
-la violenza dei colpi infetti alla vittima, sulla quale il ricorrente risulta avere
infierito anche quando era riversa a terra ed incapace di difendersi;
-la parte del corpo della p.o. attinta dai tre colpi di coltello inferti alla vittima dal
ricorrente, di cui una al volto, un’altra all’avambraccio sinistro ed un terzo
all’emitorace sinistro, con emotorace e versamento pleurico; e specie
quest’ultimo colpo era stato quindi sferrato in zona ricca di organi vitali, quali
cuore , polmoni ed importanti strutture vascolari;
-la circostanza che il ricorrente aveva cessato di infierire nei confronti della
vittima non per libera scelta, ma solo perché pressato dai presenti e costretto a
desistere per darsi alla fuga.
Si osserva peraltro che il controllo di legittimità demandato a questa Corte è
finalizzato a verificare, in caso di prospettazione da parte del ricorrente di una
ricostruzione alternativa dei fatti, se le argomentazioni poste dal giudice di
merito a fondamento della decisione conseguano ad un apprezzamento
ragionevole e coerente del materiale probatorio sottoposto al suo esame; e, nella
specie, la motivazione addotta dai giudici di merito per ritenere la sussistenza,
7

lui tenuto.

nel comportamento del ricorrente, del dolo omicidiario nei confronti della vittima
è pienamente condivisibile, siccome immune da illogicità e contraddizioni (cfr., in
termini, Cass. 2^ 23.5.07 n. 23419).
10.E’ infondato il terzo motivo di ricorso, col quale il ricorrente lamenta la
mancata derubricazione del delitto di ricettazione di autovettura, ascrittogli sub
M), a furto aggravato dello stesso.
Incensurabile nella presente sede è la motivazione addotta dalla sentenza
che

il PUPO fosse stato autore del furto

dell’autovettura in esame, avendo essa rilevato come il ricorrente non avesse
fornito alcun valido elemento idoneo a supportare la commissione, da parte sua,
del furto in esame, non avendo il medesimo neppure saputo indicare il luogo in
cui il furto sarebbe stato da lui commesso, pur essendo trattato di furto
commesso nel medesimo Comune (Pomezia) in cui il ricorrente risiedeva.
E’ invece noto che, per integrare la fattispecie della ricettazione, è sufficiente il
conseguimento del possesso, da parte del prevenuto, del bene provento di
delitto; il che, nella specie risulta adeguatamente provato (cfr. Cass. Sez. 2 n.
12763 dell’11/3/2011, Mbaye, Rv. 249863).
11.Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 novembre 2012.

impugnata per avere escluso

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