Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11946 del 29/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 11946 Anno 2014
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
GIORGI Marco, nato a Velletri il 14.9.1975;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, in data 26.2.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Carmine Stabile,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16.3.2012, il Tribunale di Latina dichiarò Giorgi
Marco responsabile dei delitti di tentata estorsione, sequestro di persone,
rapina, lesioni personali e cessione illecita di sostanze stupefacenti e,
unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, concesse le attenuanti
generiche, lo condannò alla pena di anni 4 di reclusione ed C 1000,00 di
multa.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame e la Corte di
Appello di Roma, con sentenza del 26.2.2013, confermò la condanna,
riducendo la pena ad anni 3 mesi 5 di reclusione ed C 800,00 di multa.

Data Udienza: 29/01/2014

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo la
mancanza e contraddittorietà della motivazione della sentenza
impugnata, con riferimento alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni
delle pp.00., che costituiscono le fonti di prova a carico dell’imputato; a
dire del ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata sul punto
sarebbe illogica e sarebbe smentita dalle acquisizioni probatorie esistenti

pp.00. né della presenza dell’arma con la quale sarebbero stati commessi
i reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Col ricorso si lamenta la mancanza e illogicità della motivazione in
ordine alla sussistenza di prove sufficienti per affermare la responsabilità
dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti; appare tuttavia evidente
come il ricorrente sottoponga alla Corte censure di merito, inammissibili
in sede di legittimità.
Il ricorrente, infatti, critica – sotto mentite spoglie – la valutazione
delle prove da parte dei giudici di merito e le conclusioni cui essi sono
pervenuti in ordine alla sussistenza delle prove a suo carico. Va ricordato,
tuttavia, che la valutazione delle prove è riservata, in via esclusiva,
all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile
in cassazione; a meno che ricorra una mancanza o una manifesta
illogicità della motivazione, ciò che – nel caso di specie – deve però
escludersi.

E invero come hanno statuito più volte le Sezioni Unite di questa
Corte «L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione
ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di
cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a
riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti
della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza
delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per
sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni
processuali. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve
essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu ocu/i”,
dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di

2

in atti, non essendovi riscontro né della presunta aggressione patita dalle

macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e
considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le
ragioni del convincimento» (Cass., sez. un., n. 24 del 24.11.1999 Rv
214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074).

argomenti, le ragioni della loro decisione (sottolineando, tra l’altro, la
concordanza delle dichiarazioni di ben tre testimoni); non si ritiene,
peraltro – per ovvi motivi – di riportare qui integralmente tutte le
suddette argomentazioni, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare
che le stesse non sono manifestamente illogiche; e che, anzi, l’estensore
della sentenza ha esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che
giustificano la decisione adottata, la quale perciò resiste alle censure del
ricorrente sul punto.
Piuttosto, sono le censure mosse col ricorso che non prendono
compiutamente in esame le argomentazioni svolte dai giudici di merito
nel provvedimento impugnato, risultando così generiche e, anche sotto
tale profilo, inammissibili, limitandosi a proporre a questa Corte una
ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella dei giudici di merito.
E tuttavia, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della
Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la
ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di
procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a
quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass, sez. 1, n. 7113 del
06/06/1997 Rv. 208241; Sez. 2, n. 3438 del 11/6/1998 Rv 210938),
dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro
abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento
probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento
impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile;
ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

3

Nel caso di specie, i giudici di merito hanno chiarito, con dovizia di

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 29 gennaio 2014.

dedotti.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA