Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11945 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11945 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Bassamba 4aye, nato a Senegal, 14.10.1955
Avverso la sentenza, in data 20.09.2011, della Corte di Appello di Genova, con cui è stata
confermata la condanna in primo grado per i reati di ricettazione e di introduzione nello Stato e
commercio di prodotti falsi.
Sentita la relazione del Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giulio Romano, che ha
concluso con la richiesta di rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Bassamba Mbaye ricorre avverso la sentenza, in data 20.09.2011, della Corte di appello di
Genova, con la quale è stata confermata la condanna in primo grado a mesi tre di reclusione
ed euro 600 di multa, per i reati di ricettazione e di introduzione nello Stato e commercio di
prodotti falsi, di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen.
Chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, il ricorrente deduce:

a) erronea applicazione dell’art.648 cod. pen. ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

Data Udienza: 11/12/2013

A parere del ricorrente il reato di ricettazione dovrebbe essere assorbito, in virtù del principio
di specialità, nella fattispecie di cui all’art. 474 cod. pen.; pertanto, la sentenza dovrebbe
essere annullata in relazione alla condanna per il reato di ricettazione.
b) erronea applicazione dell’art. 62 n. 4 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione in
ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 606 comma 1 lett. b) ed
e) cod. proc. pen.

clientela, che sarebbe invece estraneo al tema; oltre a ciò, il numero limitato di prodotti
contraffatti, con marchio grossolano e riconoscibile, avrebbe determinato un lucro di speciale
tenuità a favore del reo, tale da non ostacolare l’applicazione della succitata attenuante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato.

2. Quanto al primo motivo di censura, questa Corte ha più volte stabilito che “Le condotte
previste dall’art. 648 cod. pen. e dall’art. 474 dello stesso codice non hanno elementi in
comune. Invero l’art. 474 cod. pen. non contempla affatto i momenti dell’acquisto, della
ricezione o dell’occultamento di cose mobili provenienti da delitto o dalla intromissione per
farle acquistare, ricevere od occultare, che rappresentano invece le condotte attraverso le quali
si realizza il delitto di ricettazione, e quindi non può essere allo stesso riconosciuto il carattere
di norma speciale rispetto a quella che prevede il delitto di ricettazione. I reati rispettivamente
previsti dall’art. 474 e dell’art. 648 cod. Pen., che hanno anche diversa obiettività giuridica,
ben possono quindi concorrere qualora i prodotti con i marchi falsi siano stati acquistati o
ricevuti con la consapevolezza della contraffazione dei segni distintivi, posto che i prodotti
recanti segni distintivi contraffatti sono cose provenienti da delitto poiché il contrassegno si
immedesima nel prodotto ed una volta impresso il segno distintivo non è più possibile operare
una distinzione concettuale tra prodotto e segno” (Cass.pen.Sez. 2, Sentenza n. 3720 del
18/05/1990; Sez. 5, Sentenza n. 2307 del 17/11/1988); e ancora “Tra il reato di ricettazione e
quello di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi non esiste rapporto di
genus a species. Diversi infatti sono sia l’elemento soggettivo consistente nel primo nella
volontà cosciente e libera di ricevere o acquistare, al fine di procurare a sè o ad altri un
profitto, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto e nel secondo nella volontà cosciente
e libera di importare, detenere, porre in vendita e mettere altrimenti in circolazione opere o
prodotti industriali con marchi e segni contraffatti. Differente è anche l’oggettività giuridica che
è la tutela nell’uno del patrimonio e nell’altro della fede pubblica. Distinti infine sono gli scopi:
l’art. 648 cod. pen. tende ad impedire la circolazione di cose provenienti da delitto; l’art. 474
cod. pen. è volto ad accordare una protezione immediata all’interesse della collettività di

Secondo il ricorrente la Corte avrebbe erroneamente considerato il danno da sviamento della

impedire abusi della pubblica fede commerciale. Ne deriva pertanto che tra i due reati è
configurabile il concorso materiale.” (Cass. Pen.Sez. 2, Sentenza n. 7692 del 17/01/1989);

3. Infondato anche il secondo motivo di ricorso, posto che la Corte ha, con una motivazione
sintetica e priva di vizi logici, correttamente escluso l’applicazione dell’attenuante di cui all’art.
62 n.4 cod. pen., non potendo considerarsi il lucro di speciale tenuità in relazione alle condotte
poste in essere, con particolare riferimento alla natura e all’entità dei beni ricettati.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in Euro 1000.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dedier~E~

2

Roma,
Consiglier4 tOnsore
Giovanni

Presidente
ranco Fiandanese
ou_kek.c:x3.43-.)

Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato;

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