Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11944 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 11944 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Avverso la sentenza, in data 6.12.2012, del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione
distaccata di Caserta, con la quale è stata dichiarata l’improcedibilità dell’azione penale nei
confronti di Maqboul Mohammed, per essere il reato di cui all’art. 648 comma 2 cod. pen.
estinto per prescrizione.
Sentita la relazione del Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Giulio Romano, che ha
concluso con la richiesta di annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli ricorre avverso la sentenza, in data
6.12.2012, del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, con la quale
è stato dichiarato il non doversi procedere nei confronti di Maqboul Mohammed, per essere il
reato di cui all’art. 648 comma 2 cod. pen. estinto per prescrizione.
Chiedendo annullamento con rinvio della sentenza impugnata, il Procuratore deduce:

Data Udienza: 11/12/2013

a) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lett. b) in
riferimento all’art. 161 cod. pen. come sostituito dalla legge 251/2005.

Invero, il Procuratore sostiene che il giudice di prime cure abbia erroneamente calcolato il
termine di prescrizione, quantificato in anni sette mesi sei, decorrenti, in assenza di altri
elementi, dal momento di commissione del furto, in data 28.2.2005.

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento

2. Il giudice ha erroneamente calcolato il termine prescrizionale per il reato di ricettazione ex
art. 648 comma 2 cod. pen.
Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di ricettazione, l’ipotesi attenuata
prevista dal secondo comma dell’art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione
incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale sicchè, ai fini dell’applicazione della
prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo

(Sez. 2, Sentenza n. 4032 del 10/01/2013, Sez. 2, Sentenza n. 38803 del 01/10/2008).
3. Pertanto, considerando che “il momento consumativo del reato di ricettazione deve essere
individuato, ai fini dell’accertamento del termine di prescrizione ed in caso di mancanza di
prova certa, nell’immediata prossimità alla data di commissione del reato Presupposto, in
applicazione del principio del “favor rei”

(Sez. 2, Sentenza n. 5132 del 20/01/2010), la

fattispecie in questione, attribuita al Maqboul, può dirsi consumata il 28.2.2005, data di
commissione del furto; considerando, inoltre, che la fattispecie di cui all’art. 648 comma 2 cod.
pen., pur rappresentando un’ipotesi di attenuante ad effetto speciale, è soggetta al termine
prescrizionale ordinario previsto per la ricettazione ex art. 648 cod. pen. di anni otto, e a
quello massimo di anni dieci, non può dirsi decorso il termine massimo di prescrizione
decorrente dal 28.2.2005, sicchè l’estinzione del reato contestato all’imputato non può dirsi

CONSIDERATO IN DIRITTO

ancora avvenuta.

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Annulla la sentenza con rinvio al Tribunale di S. Maria C. Vetere eartarrn=citgra~41 ‘
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Roma,1.2.2013
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA

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