Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11942 del 04/03/2014
Penale Ord. Sez. 6 Num. 11942 Anno 2014
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sulla istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare avanzata nell’interesse di
BARBIERU ANGELA, nata in Romania il 28-9-67.
Visti gli atti.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale,
dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
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Rilevato che Barbieru Angela è stata tratta in arresto in data 13-12-2013 in
esecuzione di mandato di arresto europeo emesso dalla Autorità Rumena in
quanto condannata in Romania per i reati di truffa, commessi nell’aprile del
2005 e nella primavera del 2006;
che in data 16-12-13 il difensore di Barbieru Angela ha presentato richiesta
di riesame avverso la misura della custodia cautelare in carcere applicata
alla predetta dalla Corte di Appello di Torino in data 14-12-13
contestalmente alla convalida del suo arresto;
che con provvedimento del 15-1-14 il Tribunale di Torino, adito, come si è
visto, ex art. 309 c.p.p., ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere
su tale richiesta, qualificandola come ricorso per cassazione e disponendo la
trasmissione degli atti a questa Corte di Cassazione.
Considerato che nelle more la Corte di Appello di Torino con sentenza in
data 27-12-2013, divenuta irrevocabile il 24-1-2014, ha dichiarato
sussistenti le condizioni per l’estradizione della Barbieru;
che Barbieru Angela risulta essere stata effettivamente estradata per la
Romania in data 3-2-14,
che, conseguentemente, l’istanza deve essere dichiarata inammissibile per
mancanza di interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza per mancanza di interesse.
Cos’ deciso il 4-3-2014.
Il qonsigliere
ore
Data Udienza: 04/03/2014