Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11940 del 27/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11940 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VIRGI SALVATORE N. IL 24/02/1982
avverso l’ordinanza n. 8120/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
06/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Gir (5.5. E P PEVa7 4,4? jU
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Uditi difensor Avv.;

v

2

Data Udienza: 27/02/2014

e-L. t.- ci, 4,e-tu-h-

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 — 12 novembre 2013 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato
l’ordinanza emessa in data 23 ottobre 2013 dal Giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata,
con la quale veniva applicata a Virgi Salvatore la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al
reato previsto dall’art. 337 c.p.

difensore di fiducia del Virgi, deducendo la violazione di legge per l’omessa notificazione al difensore
dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale ex art. 309 c.p.p., poiché lo stesso è stato illegittimamente
effettuato dall’ufficiale giudiziario in data 31 ottobre 2013 mediante il ricorso alla forma dell’art. 157,
comma 8, c.p.p., con il deposito dell’atto presso la casa comunale e l’invio di una raccomandata — fatto
il 2 novembre 2013 — contenente l’avviso di deposito della stessa, ritirata solo il 9 novembre 2013, ossia
tre giorni dopo l’udienza in cui è stata adottata l’ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato e va accolto.

4. Non v’è in atti la prova dell’avvenuta notifica dell’avviso di fissazione del procedimento in
camera di consiglio al difensore dell’indagato.
Né vi è prova della conoscenza della data di udienza, e, in particolare, dell’avvenuto ricevimento,
da parte del difensore, della lettera raccomandata speditagli dall’Ufficiale giudiziario, in data 2 novembre
2013, nelle forme dell’art. 157 c.p.p. .

5. L’ordinanza impugnata va annullata per il rilevato vizio procedurale, ma la stessa, in quanto
intervenuta nel termine di cui all’art. 309, comma 10, c.p.p., non determina la inefficacia della misura
impugnata, atteso che tale sanzione è collegata solo alla circostanza che nessun provvedimento sia stato
adottato dal Tribunale entro dieci giorni dalla ricezione degli atti.
La perdita di efficacia dell’ordinanza cautelare, infatti, si verifica nel solo caso in cui il Tribunale
non provveda nel termine stabilito, con esclusione, quindi, dell’ipotesi in cui il provvedimento, pur
emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile (Sez. Un., n. 2 del 12/02/1993, dep.
06/05/1993, Rv. 193414; Sez. Un., n. 20 del 12/10/1993, dep. 08/11/1993, Rv. 195356; Sez. Un., n. 6
del 17/04/1996, dep. 03/07/1996, Rv. 205254; Sez. 1, n. 4133 del 12/06/1997, dep. 16/07/1997, Rv.
208402).

1

2. Avverso la suindicata pronuncia del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il

Occorre provvedere, dunque, alla rinnovazione degli atti relativi alla fissazione dell’udienza
camerale ex art. 309 c.p.p., in adesione alla regula iutis in questa Sede ormai da tempo enunciata, secondo
cui l’annullamento, per vizi di legittimità riconducibili al mancato avviso al difensore, dell’ordinanza con
la quale sia stato confermato il provvedimento applicativo di una misura cautelare non comporta la
perdita di efficacia di quest’ultima, ai sensi dell’art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., potendosi tale
effetto produrre soltanto in seguito alla mancata pronuncia dello stesso Tribunale sulla richiesta di

22/04/1993, Rv. 193734).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso

Così deciso in Roma, li, 27 febbraio 2014

Il Consigliere estensore

Il P esidente

riesame entro il termine ivi perentoriamente indicato (Sez. 1, n. 1260 del 24/03/1993, dep.

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