Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1194 del 22/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1194 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DEODATO MARCO N. IL 26/05/1977
avverso la sentenza n. 1240/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO ANTONIO
BRUNO;

Data Udienza: 22/10/2015

Considerato che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di
Milano ha confermato la sentenza del 7 ottobre 2009, con la quale il Tribunale di
Vigevano, pronunciando con le forme del rito abbreviato, aveva dichiarato Marco
Deodato colpevole dei reati di cui agli artt. 477-482 cod. pen. per avere
contraffatto falsi documenti di identità e di cui all’art. 494 cod. pen. per ottenere,

elettrodomestici e l’apertura di un conto corrente bancario;
che avverso l’anzidetta pronuncia il difensore, avv. Alessandro Carrera, ha
proposto ricorso per cassazione, eccependo, con il primo motivo, nullità della
sentenza impugnata per contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione ed
erronea applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., sul rilievo della
mancanza di prova in ordine all’esistenza del reato di cui agli artt. 477-482 cod.
pen. e, comunque, del difetto motivazionale al riguardo; e, con il secondo motivo,
identici vizi di legittimità, in riferimento al reato di cui all’art. 494 cod. pen.
Ritenuto che le censure proposte sono inammissibili perché attengono a
questione prettamente di merito e sono, comunque, manifestamente infondate a
fronte di motivazione congrua e pertinente, che ha dato compiuta ragione del
ribadito il giudizio di colpevolezza dell’imputato in ordine ad entrambe le tipologie
di reato a lui contestate, di cui sono stati, esattamente, indicati i presupposti;
che, in particolare, è stato motivatamente ritenuto che l’imputato avesse
contraffatto o concorso nella contraffazione delle carte d’identità, sulla base anche
dell’incontrovertibile riscontro costituito dall’apposizione di sue fotografie imputato
sui documenti falsificati, intestati ad altre persone, e dall’accertata circostanza
che, spacciandosi per costoro, lo stesso Deodato era riuscito ad ottenere
finanziamenti ed apertura di conto corrente bancario;
che il ricorso è, dunque inammissibile ed alla relativa declaratoria
conseguono le statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di € 1.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 ottobre 2015
DEPOSITA TA

tramite gli anzidetto documenti contraffatti, finanziamenti per l’acquisto di

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