Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11937 del 27/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11937 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro

nel procedimento nei confronti di
1. Rovitto Rocco, nato a Senise il 15/12/1952
2. Scarpino Antonio, nato a Senise il 03/07/1951
3. Scarpino Giovanni, nato a Policoro il 05/08/1958

avverso la sentenza del 06/06/2013 del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Lagonegro;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile Bastanzio l’avv. Marco Salerno, che si è riportato alla
nota di sollecitazione al P.M. ad impugnare la sentenza;
udito per gli imputati l’avv. Giuseppe Toscano, in sostituzione dell’avv. Gerardo
Breglia, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 27/02/2014

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Lagonegro dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Antonio
Scarpino, Giovanni Scarpino e Rocco Rovitto, con la formula del ‘perché il fatto
non costituisce reato’, in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 368 cod. pen.,

08/10/2009 ai carabinieri di Senise, il terzo con dichiarazioni rese al P.M. il
10/06/2010, incolpato Luigi Bastanzio del reato di lesioni personali in loro danno.
Rilevava il Giudice dell’udienza preliminare come le emergenze processuali
avessero escluso un concorso del Rovitto nelle condotte direttamente riferibili ai
due Scarpino e, con riferimento a questi ultimi, avessero dimostrato che gli stessi
avevano agito convinti della colpevolezza del Bastanzio, che i dati informativi a
disposizione avevano comprovato essere stato, più che una vittima, un coresponsabile della ‘zuffa’ alla quale avevano preso parte anche gli imputati.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Lagonegro il quale, con un unico motivo (richiamando il
contenuto di una istanza difensiva della parte civile Bastanzio), ha dedotto la
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, e la violazione di legge,
in relazione agli artt. 328 cod. pen. e 425 cod. proc. pen., ed il vizio di
motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere quel Giudice
ingiustificatamente prosciolto gli imputati, omettendo di valutare il contenuto
della documentazione medico-legale in atti ed i risultati degli accertamenti
compiuti, nell’immediatezza dei fatti, dall’appuntato dei carabinieri Circhetta.

3. Ritiene la Corte che il ricorso del P.M. sia fondato.
Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l’orientamento secondo il quale
il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo
a procedere, ex art. 606, comma 1, lett. d) o lett. e), cod. proc. pen., non può
avere per oggetto gli elementi acquisiti dal Pubblico Ministero, ma solo la
giustificazione adottata dal giudice nel valutarli e, quindi, la riconoscibilità del
criterio prognostico scelto nella valutazione d’insieme degli elementi acquisiti
(Sez. 6, Sentenza n. 20207 del 26/04/2012, P.C. in proc. Broccio, Rv. 252719;
Sez. 2, n. 28743 del 14/05/2010, Orsini, Rv. 247860; Sez. 5, n. 15364 del
18/03/2010, Caradonna, Rv. 246874; Sez. 4, n. 2652/09 del 27/11/2008,
Sorbello, Rv. 242500; Sez. 5, n. 14253 del 13/02/2008, Piras, Rv. 239493).
2

per avere, previo accordo tra loro, i primi due con querele presentate il

Il Giudice di legittimità, dunque, ha il compito di verificare se il Giudice
dell’udienza preliminare abbia fatto un corretto esercizio del suo potere di
prognosi riguardo agli eventuali sviluppi del processo, e, cioè, alla possibilità per
il giudizio dibattimentale di offrire elementi di prova ulteriori ovvero di consentire
l’acquisizione metodologicamente più affidabile, perché assunti nel
contraddittorio delle parti, di elementi in precedenza assunti unilateralmente:
dati tali da pervenire a risultati conoscitivi che permettano di chiarire la vicenda
oggetto del giudizio ed al Pubblico Ministero di sostenere l’accusa ai fini della

sicuramente negativi, nel senso che si sia potuto arguire una superfluità ovvero
un’inutilità del passaggio del processo alla successiva fase del giudizio
dibattimentale, e di tanto il Giudice dell’udienza preliminare abbia dato adeguata
e logicamente coerente contezza, alla Cassazione resta preclusa ogni possibilità
di censura della decisione adottata e, tanto meno, una rilettura dei dati
informativi acquisiti durante le indagini, anche se eventualmente integrati nel
corso dell’udienza preliminare.
Alla luce di tale regula iuris va rilevato come il Giudice dell’udienza preliminare
del Tribunale di Lagonegro non abbia fatto corretto uso dei poteri conferitigli
dalla legge processuale, avendo fornito una motivazione logicamente carente
circa le ragioni per le quali gli imputati dovessero andare prosciolti, spiegando in
maniera incongrua come gli atti delle indagini preliminari non avessero fornito
elementi suscettibili di divenire, nell’ottica accusatoria, prove utili in
dibattimento.
Il ricorrente ha, infatti, dimostrato come il G.u.p., senza nulla dire in ordine
alla superfluità o meno di un vaglio dibattimentale, avesse effettuato una
valutazione di merito diretta degli elementi di prova a disposizione, omettendo,
però, del tutto di considerare – nell’ottica prognostica che sarebbe stato
doveroso osservare – le indicazioni provenienti dalla documentazione medicolegale (espressamente richiamata nella memoria della parte civile del 1418/06/2013, alla quale il P.M. impugnante ha fatto rinvio) relativa alle lesioni
patite dal Bastanzio all’esito dell’episodio verificatosi il 01/10/2009 all’interno del
suo laboratorio; e qualificando in maniera palesemente illogica e non corretta il
comportamento del Rovitto a carico del quale, esclusa la configurabilità di un
concorso nella precedente calunnia posta in essere (secondo l’ipotesi
accusatoria) dai due Scarpino, agevolmente sarebbe stata riconoscibile
un’autonoma ipotesi di calunnia ovvero, laddove gli si fosse riconosciuta la veste
di mera persona informata dei fatti, la diversa fattispecie di reato di false
informazioni al pubblico ministero di cui all’art. 371 bis cod. pen.

3

eventuale pronuncia di condanna. Solo se tale verifica abbia offerto esiti

4. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata con rinvio al
Tribunale di Lagonegro che, nella nuova deliberazione, si atterrà ai principi di
diritto innanzi delineati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuova deliberazione, al Tribunale di
Lagonegro.

Così deciso il 27/02/2014

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