Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11936 del 27/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11936 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: APRILE ERCOLE

SENTENZA

sul ricorso presentato da
Tricomi Roberto, nato a Biella il 05/06/1952

avverso l’ordinanza del 06/03/2013 del Tribunale di Biella;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Vincenzo Geraci, che chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Biella rigettava l’incidente di
esecuzione con il quale Roberto Tricorni aveva chiesto, ai sensi dell’art. 670,
comma 3, cod. proc. pen., dichiararsi che non era passata in giudicato la
sentenza del 24/01/2012 con cui la Corte di appello di Torino l’aveva condannato
in relazione al delitto di calunnia, e con il quale aveva pure chiesto la restituzione

Data Udienza: 27/02/2014

nel termine, a norma dell’art. 175 cod. proc. pen., per proporre ricorso per
cassazione avverso questa sentenza.
Rilevava il Tribunale come l’anzidetta sentenza fosse divenuta definitiva in
quanto emessa all’esito del giudizio di secondo grado nel quale l’imputato era
stato dichiarato assente per rinuncia a comparire, sicché correttamente la
pronuncia, dopo il deposito della relativa motivazione, non gli era stata notificata
per estratto contumaciale.

personalmente, il quale ha dedotto la violazione dell’art. 175 cod. proc. pen., per
avere il Tribunale di Biella erroneamente ritenuto che la sentenza di secondo
grado della Corte di appello di Torino non dovesse essergli notificata, dato che
egli era già stato dichiarato contumace nel giudizio di prime cure.

3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile per la manifesta infondatezza
del relativo motivo.
Il presupposto per l’applicazione della disciplina della restituzione nel termine
per impugnare di cui all’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., è che la sentenza,
con riferimento alla quale l’imputato richieda di essere restituito in quel termine,
sia stata emessa in un giudizio contumaciale svoltosi senza che il prevenuto ne
abbia avuto conoscenza. L’operatività di tale norma è, dunque, esclusa in tutti i
casi in cui il giudizio non sia stato contumaciale ovvero laddove l’interessato, pur
a conoscenza della sua esistenza, abbia volontariamente rinunciato a comparire
alla relativa udienza, come si desume agevolmente dalla previsione contenuta
nella parte finale di quel comma 2 (negli stessi termini Sez. 6, n. 7768/03 del
16/12/2002, Loprete, Rv. 224047).
Di tale evidente principio il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Biella ha
fatto corretta applicazione, osservando come il giudizio di secondo grado si fosse
svolto dinanzi alla Corte di appello di Torino in assenza dell’imputato il quale,
detenuto per altra causa, aveva espressamente rinunciato a comparire e, perciò,
aveva accettato che il processo proseguisse senza la sua presenza: dichiarazione
di assenza, rispetto alla quale era del tutto ininfluente il precedente stato di
contumace rivestito dal Tricorni in primo grado, e che aveva comportato che nel
giudizio dinanzi alla Corte di appello il predetto fosse rappresentato a tutti gli
effetti dal suo difensore, giusta la statuizione di cui all’art. 420 quinquies cod.
proc. pen. (applicabile anche in secondo grado) e che, conseguentemente, aveva
escluso la necessità della notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza a
mente dell’art. 548, comma 3, cod. proc. pen.

2

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Tricorni, con atto sottoscritto

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell’erario
delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della cassa
delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell’importo indicato nel
dispositivo che segue.

P.Q.M.

spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 27/02/2014

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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