Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11934 del 27/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11934 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ALESSANDRO LUIGI N. IL 18/11/1952
avverso l’ordinanza n. 72/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
25/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/seatite le conclusioni del PG Dott. OG(14 (1,ket,U3
(

Uditi dife or Avv.;

Geltiomfgi

Data Udienza: 27/02/2014

,t.s.4.

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A ob..4.:*6t

1. D’Alessandro Luigi propone ricorso per Cassazione avverso il provvedimento con il quale la
Corte di Appello di Brescia , nel giudicare in punto alla ricusazione proposta dal D’Alessandro
nei confronti del dott Geremia Spiniello articolata ai sensi del combinato disposto di cui alla
lettera D dell’art 36 cpp così come richiamata dalla lettera A dell’ad 37 stesso codice, ha
dichiarato inammissibile la richiesta perché intempestiva.
2.In particolare , ritenuto che la conoscenza delle ragioni atte a giustificare la richiesta di
ricusazione al più tardi sarebbero maturate in ragione del contegno tenuto dal magistrato

tardiva perché proposta oltre la detta udienza e comunque oltre il termine di tre giorni da
siffatto momento.
3.Lamenta il ricorrente che nel caso i comportamenti tenuti dal Giudice interessato dalla
4.2o- s az,Arau.
richiesta di astenne= in occasione delle due udienze specificatamente indicate nella relativa
istanza erano meramente esemplificativi di un contegno generale utile a comprovare la
lamentata grave inimicizia mostrata lungo l’intero arco del processo e destinata a durare in
permanenza sino a quando non si provvederà all’accoglimento della ricusazione.
4.11 ricorso è inammissibile.
5. Prescindendo dalla genericità della doglianza che non pare confrontarsi in alcun modo con il
tenore del provvedimento impugnato , suggerendo, in termini evidentemente inconferenti ,
una sostanziale ipotesi di sottrazione della ipotesi di ricusazione evidenziata al termine previsto
ex lege per la rilevabilità della stessa, emerge con evidenza la assoluta conformità a norma
della decisone impugnata e dunque la conseguente manifesta infondatezza del gravame .
6.1n genere non sussiste l’inimicizia grave rilevante ai fini della ricusazione del giudice qualora
sia ravvisata in asserite violazioni di legge o in discutibili scelte operate dal giudice nella
gestione del procedimento, riguardanti aspetti interni al processo risolvibili con il ricorso ai
rimedi apprestati dall’ordinamento processuale ; ciò in quanto l’inimicizia grave , rilevante
come motivo di ricusazione , deve sempre trovare riscontro in rapporti personali estranei al
processo e ancorati a circostanze oggettive. In linea di principio non si può escludere che la
condotta endoprocessuale possa venire a tal fine in rilievo laddove presenti aspetti talmente
anomali e settari da costituire momento dimostrativo di una inimicizia maturata all’esterno.
Occorre a tal fine che vengano precisamente indicati siffatti contegni e , nel caso ,
prescindendo dalla fondatezza nel merito, questi non possono che essere ricavati , considerato
il tenore della proposta , dai comportamenti tenuti dal magistrato interessato in occasione
delle due udienze del 10 e 24 gennaio 2013 , rappresentando siffatti contegni gli unici
momenti dotati di una minima specificità del prospettato cui ancorare l’affermato profilo di
grave inimicizia utile a giustificare la chiesta astensione.
Ora , anche a voler ritenere che il ricorrente ebbe una piena consapevolezza della inimicizia
oggetto di lagnanza solo nella complessiva visione dei fatti sorta in esito all’ultima di dette
udienze , il ricorso è palesemente tardivo perché proposto ben oltre il termine di cui al comma
11 dell’ad 38 cpp.

interessato in occasione della udienza del 24 gennaio 2013, la ricusazione doveva ritenersi

7. Da qui la manifesta infondatezza del gravame cui consegue la condanna del ricorrente alle
spese del giudizio ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende,
liquidata come da dispositivo in via equitativa.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 27 febbraio 2014
Il Pre idente

Il Consigliere relatore

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