Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 11931 del 13/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 11931 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BEHREND KLAUS GEORG N. IL 04/08/1953
avverso l’ordinanza n. 1765/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
01/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 13/12/2013

1. Beherend Klaus Georg ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del
Tribunale del riesame di Roma , in data 1-7-13, che ha confermato
l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di
Roma, il 13-6-13 , in ordine ai delitti di peculato continuato e falso ideologico
in atto pubblico mediante induzione , commessi tra il 2006 e il 2011 ,in
concorso con Tartaglia Eduardo , Zullino Rocco e La Motta Francesco ,
Direttore Centrale del Fondo per gli edifici di Culto presso il Ministero
dell’Interno, in relazione all’appropriazione della somma di euro 10.241.069,
74 , appartenente al Fondo e depositata , nel 2006, presso la banca Hottinger &
CIE Banquiers di Lugano , con gestione affidata alla fiduciaria Hottinger Et
Associates Sa di Lugano di Zullino Rocco. La somma era stata sottratta a
proprio profitto dagli indagati , con conseguente falsificazione dei relativi
rendiconti e , in particolare , di quello assunto a base della delibera del
Consiglio di amministrazione del 18-5-2011 , attestante , a quel momento , la
giacenza del suddetto importo , contrariamente al vero.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e motivazione apparente in merito
alle esigenze cautelari poiché l’immediata ammissione delle condotte di
predisposizione , da parte sua, della falsa documentazione , poi utilizzata da
altri , esclude il pericolo di inquinamento probatorio. Il pericolo di fuga
non è neanche ipotizzabile. La ravvisabilità del pericolo di reiterazione
criminosa è smentita dalla marginalità del ruolo rivestito , nel contesto
dell’intera vicenda , dall’indagato , che ha avuto contatti solo con il
Tartaglia, suo lontano parente , e non con gli altri indagati , nemmeno nella
fase in cui era stata manifestata , da parte dei funzionari ministeriali , la
volontà di rientrare dall’investimento effettuato presso la banca Hottinger.
Ciò che induce a dubitare del concorso del Beherend nel reato di peculato,
tanto più che , nelle conversazioni con il Tartaglia, manca ogni riferimento
al FEC. E’ d’altronde indimostrato l’asserto relativo all’asserita complessità
e sofisticazione tecnica dell’attività di falsificazione posta in essere dal
Beherend , preordinatamente ad una precisa rendicontazione , che, secondo
la stessa Commissione ministeriale , non era neppure obbligatorio fornire e
che nessuno aveva avuto cura di acquisire e valutare , almeno fino ad una
certa epoca.
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.Le doglianze formulate esulano dal numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, poiché la valutazione delle esigenze cautelari
di cui all’art 274 cpp integra un giudizio di merito che , se supportato d

RITENUTO IN FATTO

motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logicogiuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum, è insindacabile in
cassazione ( Cass. 2-8-1996, Colucci , Nuovo dir. 1997, 316). Nel caso poi in
cui venga richiesta la revoca o la sostituzione della misura intramurale ,
l’indagine che il giudice deve compiere per accertare l’adeguatezza di misure
gradate , presuppone l’individuazione delle esigenze cautelari da soddisfare e
l’indicazione delle ragioni per le quali misure di minore afflittività vengano
di reato ( Cass. 21-7-92 , Gardino , C.E.D. cass. n. 191652 ; Cass. 26-5-94,
Montaperto , C.E.D. Cass. n. 199030). In presenza di adeguata motivazione al
riguardo , le determinazioni del giudice a quo sfuggono al sindacato di
legittimità , al quale è estraneo ogni profilo di rivalutazione nel merito delle
relative statuizioni.
3.1.AI riguardo ,il Tribunale ha evidenziato l’importanza del

ruolo
esplicato dal Beherend — funzionario di banca in pensione ed esperto
informatico-nel contesto dell’attività criminosa : ruolo estrinsecatosi nella
predisposizione di documentazione falsa , da trasmettere periodicamente
al Fondo per non destare sospetti e potere così proseguire indisturbati il
prosciugamento dei conti presso la Hottinger . Il giudice a quo ha poi
sottolineato l’ iteratività e sistematicità dell’attività esplicata dal Beherend
, in concorso con un alto dirigente dello Stato. Si è trattato di un’ attività
tecnicamente sofisticata e complessa ; infungibile , per la non comune
capacità ed esperienza dell’indagato ;causalmente determinante ai fini del
raggiungimento dell’obiettivo finale , costituito da una spoliazione di
risorse pubbliche protrattasi per anni , con modalità insidiose ed occulte.
Per di più ,il pericolo di reiterazione criminosa si fonda anche sul
rinvenimento, in casa del Beherend , di documentazione inerente ad un
conto, presso la Hottinger , intestato all’AISI e sulle dichiarazioni del
coindagato Zullino, il quale ha riferito che, nel corso dell’anno 2009, era
stato presentato da Tartaglia e La Motta al responsabile finanziario
dell’AISI , per valutare il trasferimento presso la Hottinger,, da una banca
italiana, di posizioni finanziarie anche di detta agenzia : dunque i correi
progettavano di ripetere l’operazione anche ai danni di tale Ente. Donde la
conclusione alla quale perviene il giudice a quo , secondo cui , anche in
considerazione della dimestichezza del ricorrente con le più insidiose
tecniche informatiche di falsificazione di dati e della facilità di attuarle ,
2

ritenute inidonee allo scopo e non proporzionate all’entità e gravità dei fatti

anche nell’abitazione , al di fuori di qualunque controllo, la custodia in
carcere è l’unica misura in concreto idonea a fronteggiare efficacemente
l’elevato pericolo di reiterazione , recidendo i radicati rapporti sottesi al
sodalizio criminoso , che l’indagato ha mostrato viceversa di volere
mantenere intatti , cercando di ridimensionare i fatti e il proprio
contributo agli stessi e tacendo sul ruolo dei correi ,assumendo di esserne
all’oscuro . D’altronde , natura , modalità e gravità dei fatti non lasciano
pena irrogabile.
Trattasi di apparato giustificativo adeguato , esente da vizi logico-giuridici ed
aderente alle linee concettuali , in tema di motivazione del provvedimento
cautelare, appena richiamate, segnatamente in relazione al parametro di cui
all’art 275 cpp, in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto ( Cass ,
Sez III , 3-12-2003 n 306/04, Scotti , Guida dir. 2004, n. 17, 94) e pienamente
idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a
denotare l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa ,
non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta ( Cass 24-5-’96
, Aloè , C.E.D. Cass. n. 205306) ; con esclusione di ogni presunzione o
congettura ( Cass 19-9-95, Lorenzetti , Cass. pen. 1997 , 459) ) e attenta
focalizzazione dei termini dell’attuale ed effettiva potenzialità di
commettere determinati reati , connessa alla disponibilità di mezzi e alla
possibilità di fruire di circostanze che renderebbero altamente probabile la
ripetizione di delitti della stessa specie (Cass. 28-11-1997, Filippi , C.E.D. Cass.
n. 209876; Cass. 9-6-1995, Biancato , C.E.D. Cass. n. 202259).
4. Il ricorso , in quanto fondato su motivi non consentiti dalla legge, va
dichiarato inammissibile , a norma dell’art 606 co 3 cpp , con conseguente
condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a
favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro mille.

PQM
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL
PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI E DELLA SOMMA DI E. 1.000,00 IN FAVORE
3

spazio ad una prognosi favorevole circa la sospensione condizionale della

DELLA CASSA DELLE AMMENDE. MANDA ALLA CANCELLERIA PER GLI
ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 94-1/TER DISP. ATT. C.P.P.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 13-12-13.

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